Annullabilità del testamento per incapacità naturale del testatore

Cass. sez. II, 24 gennaio 2026 n. 1.592, rel. Criscuolo, esprimendo orientamento consolidato:

<<In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, lo stato di capacità costituisce la regola e l’incapacità l’eccezione, sicché spetta a chi impugna l’atto l’onere di provare che, al momento della sua redazione, il testatore fosse privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Tale onere si inverte solo quando sia dimostrata un’incapacità totale e permanente, ipotesi che richiede alla parte che si avvalga del testamento la prova della sua formazione in un lucido intervallo. L’accertamento delle condizioni psicofisiche del de cuius e la valutazione delle risultanze istruttorie, ivi compreso l’uso della prova presuntiva, sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e logica. Non integra violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. la mera diversa valutazione delle prove rispetto a quella auspicata dal ricorrente>>.

(mass di Cianciolo Valeria in Ondif)