Cass. sez. I, 27 gennaio 2026 n. 1.857, rel. Caiazzo:
<<Ai fini dell’affidamento e della regolamentazione della responsabilità genitoriale, il giudice è chiamato a operare un bilanciamento concreto e non astratto tra il principio della bigenitorialità e il superiore interesse del minore, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e delle dinamiche relazionali emerse. Ne consegue che, ove il rifiuto del minore verso uno dei genitori derivi da fattori complessi e multifattoriali — non riconducibili a condizionamenti manipolativi dell’altro genitore né a condotte gravemente pregiudizievoli — il giudice può e deve adottare misure funzionali al recupero della relazione genitore‑figlio, anche attraverso l’attivazione di interventi integrati dei servizi sociali, di percorsi terapeutici individuali, familiari o sistemici, e di incontri protetti o accompagnati, calibrando le modalità e la progressività degli interventi in funzione della tutela evolutiva, emotiva e psicologica del minore>>.
Inoltre, sull’ascolto del minore (art. 473 bis.4 cpc):
<<Nel procedimento riguardante minori di età inferiore ai dodici anni, l’ascolto non costituisce un adempimento automatico: il giudice deve procedervi solo in presenza di una richiesta specifica e motivata delle parti che indichi le ragioni dell’audizione e la sua utilità per il superiore interesse del minore; in mancanza, l’omessa audizione non richiede motivazione ed è legittima se non emergono sopravvenienze che rendano necessario rinnovare l’ascolto>>.
(mass. di Valeria Cianciolo in Ondif)