Presupposti dell’amministrazione di sostegno e poteri attribuibili all’amministratore

Cass. sez. I, 22 gennaio 2026 n. 1.396 , rel. Acierno:
<<In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare, nel definire l’estensione dei poteri dell’amministratore, deve svolgere una valutazione concreta e non astratta della capacità residua del beneficiario e del suo stato di vulnerabilità, bilanciando in modo proporzionato l’esigenza di tutela con il principio di autodeterminazione. Ne consegue che possono essere attribuiti all’amministratore poteri sostitutivi anche in ambito sanitario—compresa la prestazione del consenso informato— qualora il beneficiario, per infermità mentale abituale, non sia più in grado di formare una volontà autentica, attuale e consapevole; analogamente, può essere disposta la limitazione della capacità di testare o di donare quando sia accertato un deficit cognitivo e volitivo tale da impedirgli di compiere scelte libere e ponderate in ordine al proprio patrimonio.
È altresì legittima la restrizione della libertà di circolazione quando risulti, da specifiche evidenze istruttorie, che l’autonomia di viaggio esponga il beneficiario a pericoli per la propria integrità psico‑fisica. È pertanto viziato da violazione di legge e da difetto di motivazione il provvedimento che, sulla base di mere affermazioni generiche, neghi l’ampliamento dei poteri dell’amministratore senza considerare le risultanze della consulenza tecnica e la concreta condizione psicofisica dell’amministrato>>.
(massime di Cianciolo Valeria in Ondif)