Attribuzione tra coniugi: donazione indiretta o adempimento dei doveri contributivi ex art. 143 cc? Si presume il secondo, tranne prova contraria

Cass. sez. III, 20/04/2026 n. 10.388, rel. Guizzi, circa un pagamento dell’autorettura da parte della moglie ma intestata al marito (coppia poi separatasi, naturalmente):

<<Orbene, questa Corte – come osserva la ricorrente – ha affermato, più volte, che “nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso [inspiegabile criterio della “necessaria rigorosità”: tutti gli accertamenti giudiziali devono esserlo, tranne diversa disposizione di legge, o forse anche contrattuale], di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 21 maggio 2020, n. 9379, Rv. 657703-01; parimenti, sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 28 febbraio 2018, n. 4682, Rv. 647845-01).

La necessità, dunque, di una rigorosa prova – e, simmetricamente, di un altrettanto rigorosa motivazione sul punto – è condizione, vieppiù, necessaria per qualificare l’operazione come donazione indiretta, allorché l’acquisto di un bene immobile (o di un mobile registrato, come nella specie) avvenga nel contesto di relazioni coniugali, o di rapporti di convivenza aventi i caratteri propri di una stabile “unione di fatto”. In tali ipotesi, infatti, operazioni negoziali siffatte, lungi dall’essere espressione di “animus donandi”, si pongono, di regola, quale adempimento del dovere di contribuzione al sostentamento della famiglia che grava, ex art. 143 cod. civ., su ciascun coniuge (secondo le rispettive capacità), ovvero come adempimento di un’obbligazione naturale a carico – secondo il medesimo criterio proporzionale – su ciascun convivente (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.25 luglio 2025, n. 21451, Rv. 675908-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2025, n. 11337, Rv. 674667-01).

Orbene, nel caso che occupa, la Corte territoriale, sul presupposto – già, di per sé, non conforme al principio giurisprudenziale appena richiamato – che “i conferimenti spontaneamente eseguiti da un coniuge in costanza di matrimonio trovano la loro causa nella liberalità” (sicché “la loro irripetibilità non discende dall’esistenza di un’obbligazione naturale, quanto piuttosto dalla causa della donazione”), ha ritenuto di poter assolvere l’onere di motivare la sussistenza del cd. “animus donandi” con l’anodina affermazione secondo cui, nella specie, “i coniugi Ab.Pi. e Sp.Ol., in costanza di matrimonio, hanno sostenuto diverse tipologie di spese raggiungendo il loro personale equilibrio in relazione alle capacità reddituali di ciascuno e dell’esistenza di pregressi fondi”, rimarcando che “Sp.Ol. ha pagato le rette dell’asilo del figlio della coppia, ha contratto un mutuo per l’acquisto di un camper e della casa coniugale, peraltro garantito dalla moglie, intestandosi la nuda proprietà dell’abitazione”, mentre “a sua volta Ab.Pi. ha contratto un finanziamento, garantito dal marito, per acquistare l’autovettura”, veicolo che ella “ha stabilmente usato in costanza di matrimonio per le sue esigenze e le cui spese di manutenzione, bollo e assicurazione sono state sostenute dal marito” >>.

Lesione della legittima, ordine di riduizione delle donaizni e non impugnabilità delle donazioni indirette

Interessanti insegnamenti in Cass. sez. 2 n° 35.461 del 2 dicembre 2022, rel. Tedesco, circa l’azione di reintegrazione della quota riservata ai legitimari (artt. 553 ss c,c,)

Riporto due passaggi:

1° sull’ordine delle riduzioni (artt. 555, 558 e 559 cc):

<<Consegue dalla inderogabilità dell’ordine di riduzione che:

a) il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione (ad esempio perché, trattandosi di legato, questo sia stato fatto a persona non chiamata come coerede e il legittimario non abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, mancando quindi la condizione prevista dall’art. 564 c.c., comma 1: Cass. n. 1562/1964);

b) il legittimario può pretendere dai donatari solo l’eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, qualunque sia stata la scelta del legittimario nei riguardi dei coeredi e beneficiari di eventuali disposizioni testamentarie;

c) il legittimario non può recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe prendere dal donatario posteriore (Cass. n. 3500/1975; n. 22632/2013): se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, anche se la prima non sia stata attaccata in concreto con l’azione di riduzione (Cass. n. 17926/2020)>>.

2° sulla non aggredibilità (e quindi sulla sicura circolabilità dei relativi beni) delle donazioni indirette:

<< Invero, se il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l’immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti, che sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta (ad esempio nell’intestazione di beni in nome altrui); infatti nella donazione indiretta, come chiarito da questa Suprema Corte nel 2010, poiché l’azione di riduzione “non mette in discussione la titolarità del bene (…) il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito” (così testualmente Cass. n. 11496 del 2010; contra Cass. n. 4523/2022, nella quale è data per scontata l’applicabilità dell’art. 563 c.c. anche alle c.d. donazioni indirette, senza tuttavia confrontarsi con Cass. n. 11496 del 2010 cit., che, recependo le indicazioni espresse in dottrina, tale applicabilità aveva motivatamente escluso).>>

Donazione indiretta e azione di simulazione esperita quando il donante è ancora in vita (sull’art. 563 u.c. cc)

Importante sentenza sul tema da parte di Cass. 4.533 del 11.02.2022, rel. Oliva.

Due le questioni decise:

  1. l’azione di simulaizone in vita del donante è ammissibile anche verso le donazioni indirette , seppur al solo fine di accertare la donazione e permettere poi l’opposizione ex art. 563 u.c.  cc.              In tale caso , però , quando si tratti di donazione di denaro/immobile in sede di acquisto immobiliare, il (futuro) legittimario deve dimostrare che si tratta di donazione di immbile e non di denaro (altrimenti non potendosi fare alcuna opposizione ex 563 u.c.)
  2. tale azione è possibile bensì anche  contro donaizoni anteriori al 2005, purchè però venga svolta  entro il ventennio dalla loro trascrizione. Non è invece possibile se tale ventennio è già decorso.

C’è da capire quale sarà la posizione del terzo che acquista dall’acquirente/donatario, qualora la vendita/donazione (poi impugnata e opposta) sia stata trascritta prima della trascrizione della domanda di accertamento della simulazione.       Probabilmente l’impugnante dovrà chiedere l’accertamento della simulazione anche verso il terzo acquirente, perchè sia efficace anche verso di lui: il terzo infatti al momento dell’acquisto ha trovato il bene libero da vincoli e (apparentemente) acquistato a titolo oneroso (vendita) anzichè donatorio.