Attribuzione tra coniugi: donazione indiretta o adempimento dei doveri contributivi ex art. 143 cc? Si presume il secondo, tranne prova contraria

Cass. sez. III, 20/04/2026 n. 10.388, rel. Guizzi, circa un pagamento dell’autorettura da parte della moglie ma intestata al marito (coppia poi separatasi, naturalmente):

<<Orbene, questa Corte – come osserva la ricorrente – ha affermato, più volte, che “nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso [inspiegabile criterio della “necessaria rigorosità”: tutti gli accertamenti giudiziali devono esserlo, tranne diversa disposizione di legge, o forse anche contrattuale], di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 21 maggio 2020, n. 9379, Rv. 657703-01; parimenti, sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 28 febbraio 2018, n. 4682, Rv. 647845-01).

La necessità, dunque, di una rigorosa prova – e, simmetricamente, di un altrettanto rigorosa motivazione sul punto – è condizione, vieppiù, necessaria per qualificare l’operazione come donazione indiretta, allorché l’acquisto di un bene immobile (o di un mobile registrato, come nella specie) avvenga nel contesto di relazioni coniugali, o di rapporti di convivenza aventi i caratteri propri di una stabile “unione di fatto”. In tali ipotesi, infatti, operazioni negoziali siffatte, lungi dall’essere espressione di “animus donandi”, si pongono, di regola, quale adempimento del dovere di contribuzione al sostentamento della famiglia che grava, ex art. 143 cod. civ., su ciascun coniuge (secondo le rispettive capacità), ovvero come adempimento di un’obbligazione naturale a carico – secondo il medesimo criterio proporzionale – su ciascun convivente (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.25 luglio 2025, n. 21451, Rv. 675908-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2025, n. 11337, Rv. 674667-01).

Orbene, nel caso che occupa, la Corte territoriale, sul presupposto – già, di per sé, non conforme al principio giurisprudenziale appena richiamato – che “i conferimenti spontaneamente eseguiti da un coniuge in costanza di matrimonio trovano la loro causa nella liberalità” (sicché “la loro irripetibilità non discende dall’esistenza di un’obbligazione naturale, quanto piuttosto dalla causa della donazione”), ha ritenuto di poter assolvere l’onere di motivare la sussistenza del cd. “animus donandi” con l’anodina affermazione secondo cui, nella specie, “i coniugi Ab.Pi. e Sp.Ol., in costanza di matrimonio, hanno sostenuto diverse tipologie di spese raggiungendo il loro personale equilibrio in relazione alle capacità reddituali di ciascuno e dell’esistenza di pregressi fondi”, rimarcando che “Sp.Ol. ha pagato le rette dell’asilo del figlio della coppia, ha contratto un mutuo per l’acquisto di un camper e della casa coniugale, peraltro garantito dalla moglie, intestandosi la nuda proprietà dell’abitazione”, mentre “a sua volta Ab.Pi. ha contratto un finanziamento, garantito dal marito, per acquistare l’autovettura”, veicolo che ella “ha stabilmente usato in costanza di matrimonio per le sue esigenze e le cui spese di manutenzione, bollo e assicurazione sono state sostenute dal marito” >>.