La violazione del dovere di informare il cliente non genera responsabilità risarcitoria in capo all’avvocato se non ricorre il nesso di causalità col danno

Ricorda l’ovvio Cass. sez. III, 29/05/2026 n. 16.852, rel. Cricenti:

<<Ed infatti, la decisione impugnata ha osservato che, pur in presenza di un inadempimento da parte del difensore agli obblighi informativi- e nel caso presente non era stato dimostrato che il difensore avesse fornito al cliente “un’adeguata informativa” dei rischi di soccombenza e del tentativo di dissuaderlo dall’intraprendere la causa- tuttavia quell’inadempimento, per produrre obbligo di risarcimento, deve aver dato causa al danno, altrimenti non è rilevante.

E la decisione impugnata (pp. 5-6-) ha accertato di conseguenza che alcun rilievo causale ha avuto quella omissione, posto che, per un verso, il ricorrente era informato di suo, per altro verso, l’azione intrapresa dal difensore non era pretestuosa ab origine tanto è vero che “il rigetto delle domande risarcitorie costituì il frutto di una ponderata valutazione delle prove testimoniali assunte dal Giudice istruttore” (p. 6).

In altri termini, la ratio decidendi è nel senso che, pure ammesso un inadempimento (agli obblighi informativi), esso non ha inciso sul danno lamentato, non è stato cioè la causa del rigetto della domanda.

Questa ratio non è contestata, poiché il ricorrente si limita a dolersi dell’inadempimento, ma alcunché dice sulla sua efficienza causale, a smentita della ratio decidendi.

Inoltre, l’accertamento di tale nesso, così come l’accertamento dell’inadempimento, costituisce accertamento di un fatto che è rimesso alla valutazione del giudice e non è sindacabile qui se non per difetto assoluto di motivazione>>.