Cass. sez. III, Ord. 22/01/2026 n. 1.497, rel. Crivelli:
<<Ne segue, dunque, che, se è vero che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda altresì l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, incluse l’età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare poi i correttivi in ragione della particolarità della situazione (salvo che l’eccezionalità del caso non imponga una motivata liquidazione senza fare ricorso a tale tabella), pur tuttavia, qualora la parte nel giudizio di appello abbia censurato la sentenza di primo grado dolendosi non già dell’applicazione di una tabella non imperniata sul sistema “a punti”, ma solo della sua applicazione nel minimo piuttosto che nel massimo o comunque senza adeguata personalizzazione, ove il giudice di appello abbia disatteso il motivo di appello così prospettato, quella stessa parte non può in sede di legittimità proporre un motivo di impugnazione diretto ad invocare l’applicazione di altra tabella prevedente il sistema c.d. “a punti”. La ragione è che in tale modo il ricorrente prospetta una questione nuova, esulante dall’ambito della cognizione siccome definitasi nel giudizio di merito, secondo il tenore del suo appello. L’inammissibilità del motivo discende da tale ragione, piuttosto che dall’esistenza di un ipotetico giudicato implicito, come ritenuto da altra decisione di questa Sezione (si allude a Cass. n. 26300 del 2021).
Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “Fermo il principio per cui nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale va applicata la tabella c.d. “a punti”, ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l’adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione del danno (in particolare tabella c.d. “a forbice”), ma solo la sua applicazione nel minimo o la mancata personalizzazione del danno, la richiesta di applicazione della tabella a “punti” in sede di legittimità è inammissibile trattandosi di questione nuova, essendo i diversi criteri tabellari fondati su distinti elementi materiali“>> .