Anche un solo episodio di percosse può giustificare l’addebito della separazione

Cass. sez. I , 19/01/2026, n. 1.007, rel. Tricomi conferma un orientamento consolidato:

<<A tal fine è d’uopo rammentare che, in tema di addebito della separazione, la valutazione dei singoli fatti accertati va condotta nel quadro complessivo degli esiti istruttori, alla luce del principio, più volte ribadito, secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., n. 433/2016 e successive conformi). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse (Cass., n. 7388/2017; Cass., n. 35249/2023). Inoltre, in materia di rapporti familiari il ricorso a indizi può costituire quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale. Tra gli indizi va sicuramente annoverata la testimonianza de relato ex parte actoris e le relazioni dei Servizi sociali che possono concorrere a determinare il convincimento del giudice; è naturale che ciò si verifichi nelle ipotesi in cui la testimonianza attenga a comportamenti riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni (Cass. n.1095/1990; Cass. n. 2815/2006; Cass. n. 17773/2013; Cass. n.10021/2025 in mot. e successive conformi)>>.