Cass. sez. II, 29 gennaio 2026 n. 1.950, rel. Papa:
<<Resta, invece, configurabile la natura di atto di liberalità: come puntualizzato, infatti, da questa Corte, in materia di revocatoria fallimentare, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione (cass. 19029/2013; Sez. 6 – 1, n. 29298 del 06/12/2017).
Dalla natura di atto di liberalità del fondo per cui è giudizio discenderebbe, in ulteriore conseguenza, l’applicabilità dell’art. 809 cod. civ e, dunque, la revocabilità per sopravvenienza di figli>>.