Dichiarazione giudiziale di paternità naturale e prove immuno-ematologiche

Cass. sez. 1, 09/05/2025 n. 12.245, rel. Russ. R. E.:

<<Inoltre, specificamente in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (Cass. n. 22732 del 12/08/2024)>>.