In un caso di frattura al dito a seguito di presa non corretta del pallone da basket (esito frequente per chi pratica detto sport, purtroppo), non c’è responsabilità (contrattuale) della scuola, secondo Cass. sez. III, 19/10/2026 n. 27.244, rel. Cricenti:
<<Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel caso di danno arrecato dall’alunno a sé stesso, il rapporto con la scuola ha natura contrattuale; la scuola assume un obbligo di protezione e vigilanza e deve dimostrare che l’evento è dipeso da una causa non imputabile. La presunzione di cui all’art. 2048 c.c. riguarda invece il danno cagionato dall’allievo a un terzo (Sez. Un. n. 9346/2002).
Il principio è stato ribadito da pronunce successive, per cui l’istituto deve provare il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza o l’impossibilità dell’adempimento per causa non imputabile, mentre l’attore deve dimostrare il nesso causale tra il fatto verificatosi e il danno (Cass. n. 2114/2024) [NO: l’attore deve provare – o allegare- il preciso inadempimento e il nesso causale: ma la SC lo specifica subito dopo]. Ne deriva che il ricorso non può fondarsi semplicemente sull’affermazione che l’infortunio è avvenuto durante l’orario scolastico. Occorre individuare una condotta inadempiente della scuola o dell’insegnante e il rapporto causale tra tale condotta e il danno. Inoltre, si è esclusa la responsabilità della scuola in un caso nel quale un alunno si era infortunato durante una partita, quando l’attività era ordinaria, l’insegnante era presente, il campo era idoneo e l’evento si era verificato in modo repentino e non evitabile (Cass. ord. n. 9983/2019).
Nel caso esaminato dalla sentenza qui impugnata, tali elementi sono stati ritenuti provati attraverso la relazione del docente e la testimonianza resa in giudizio.
(…)
La sentenza impugnata, peraltro, ha esaminato la questione centrale: ha riconosciuto l’obbligo di vigilanza e ha ritenuto raggiunta la prova dell’adempimento e della non imputabilità dell’evento. Per superare tale ratio sarebbe stato necessario dimostrare che il Tribunale avesse applicato un criterio giuridico errato, non limitarsi a sostenere che le prove avrebbero dovuto essere valutate diversamente.
Il primo motivo appare pertanto inammissibile nella parte in cui sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, e infondato nella parte in cui denuncia una violazione degli artt. 2043, 2048 e 2050 c.c. Quanto all’art. 2050 c.c., i ricorrenti non dispiegano adeguatamente perché l’attività scolastica descritta dovesse essere considerata attività pericolosa in senso tecnico. Il semplice svolgimento di esercizi o giochi con il pallone durante l’ora di educazione fisica non determina, di per sé, l’applicazione dell’art. 2050 c.c. (….)
La sentenza ha inoltre preso posizione sul dato ritenuto decisivo: l’evento si era verificato durante l’attività scolastica, ma era stato ritenuto repentino, imprevedibile e non prevenibile. Il fatto che il giudice non abbia condiviso la qualificazione prospettata dagli appellanti, attuali ricorrenti, non integra omessa pronuncia.
Del tutto irrilevante è poi la questione se la partita fosse di pallavolo o di pallacanestro e se svolta in luogo non idoneo anziché in palestra: ciò in quanto la sentenza d’appello è basata esclusivamente sull’esistenza di una partita di pallavolo. Il giudice del gravame ha precisato che il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado alla partita di pallavolo non incideva sulla correttezza della decisione, perché la rivalutazione complessiva dell’istruttoria aveva comunque dimostrato l’imprevedibilità e la non evitabilità dell’evento. Il giudice d’appello ha quindi superato l’eventuale imprecisione terminologica del primo giudice, fondando la decisione sulla relazione dell’insegnante e sulla deposizione testimoniale. 3.3.-
In conclusione, la responsabilità dell’istituto per il danno che l’alunno cagiona a se stesso, durante una pratica sportiva, presuppone che, da un lato, quel danno sia la concretizzazione di un rischio anomalo, cioè non connesso normalmente allo sport praticato; per altro lato, che non sia imprevedibile o inevitabile. La prova della imprevedibilità grava sul convenuto, essendo prova liberatoria nella responsabilità contrattuale – cui il caso del danno a se stesso è riconducibile -, ma il giudizio relativo all’esistenza di tale prova è un giudizio fattuale, che non può essere censurato in sede di legittimità se non per difetto radicale di motivazione>>.