Infortunio sul lavoro e negligenza del lavoratore concorrente con quella datoriale

Cass. sez. lav., 20/10/2026 n. 27.322, rel. Magnanensi:

antefatto processuale:

<<3. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1227 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. perché la Corte territoriale ha escluso che il dipendente avesse colpevolmente contribuito alla causazione del danno.

Viene in particolare censurata la decisione laddove si afferma che il sig. De.Gi. non aveva allegato, in termini circostanziali, quale sarebbe stata la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia ovvero l’inosservanza di norme di cui il lavoratore poteva essere ritenuto responsabile; ad avviso del ricorrente, al contrario, l’allegazione era presente, avendo egli dedotto che il sinistro era avvenuto a causa dello scivolamento di un blocco di marmo durante la sua lavorazione, blocco che, per distrazione, il lavoratore avrebbe fatto cadere>>.

Risposta della SC:

<<3.1 Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione che si limita ad evidenziare la genericità delle allegazioni in fatto ma aggiunge -che il sig. De.Gi. si era costituito tardivamente in primo grado, essendo così decaduto dalla possibilità di provare fatti che incidessero, in senso riduttivo, sul diritto di credito azionato in regresso dall’Inail, non potendosi giovare delle richieste di prova articolate dall’Istituto che non contemplavano ipotesi di corresponsabilità del lavoratore; -che le risultanze istruttorie raccolte “nel corso dei procedimenti inerenti all’infortunio in controversia consentono di escludere una corresponsabilità del lavoratore” (pag. 10); -che, comunque, quand’anche il prestatore di lavoro avesse serbato un comportamento colposo nell’esecuzione della prestazione, ciò non potrebbe risolversi a vantaggio del datore, posto che “nel caso di specie l’infortunio risulta ascrivibile all’obsolescenza del macchinario utilizzato dal dipendente nonché alla mancanza di segregazione degli organi in movimento”.

Con tutti i suddetti argomenti il motivo non si confronta, tendendo non tanto a lamentare una violazione di legge quanto a richiedere una rilettura del merito della controversia, inibita in questa sede di legittimità.

3.2 Il Collegio del merito ha, peraltro, fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte espressi da questa Corte.

Si veda, ex multis, Cass. n. 4980/2023, per cui “il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere“. Pertanto, come afferma Cass. n. 3763/2021, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell’evento dannoso>>.

Caso giuridicamente interessante, pur se l’esito lascia perplessi.

Ad art. 1227 vigente, non è chiaro: – se la sentenza di appello abbia esattamente escluso ogni concorso del lavoratore; – perchè la giurisprudenza ravvisi il concorso solo quando la condotta del lavoratore sia causa esclusiva dell’evento, visto che un tale requisito manca nell’art. 1227 cit..