Responsabilità del Comune per asserita insidia stradale (buca)

Cass. sez. III, 23/10/2026 n. 27.680, rel. Gianniti, esprime questo principio di diritto, in un caso di danno da caduta in  moto a seguito di buca stradale:

“In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell’elisione del nesso causale, la condotta del danneggiato non deve necessariamente presentare i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed eccezionalità, essendo sufficiente che sia “oggettivamente colposa”, ossia caratterizzata dall’inosservanza della normale cautela esigibile e correlata alla situazione di rischio percepibile o superabile con l’ordinaria diligenza. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante l’adozione delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più l’imprudenza del danneggiato assume efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro, interamente recidendo il nesso eziologico e degradando la cosa a mera occasione dell’evento lesivo”.

Antefatto processuale del merito:

<<1. La corte di merito, nel rigettare l’impugnazione, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, argomentando sulla mancanza di prova del nesso eziologico cosa-danno e sulla ricorrenza del caso fortuito evincibili dall’istruttoria.

Sotto il primo aspetto, la corte territoriale ha ritenuto che l’attore non avesse fornito la prova che la caduta fosse derivata dall’impatto con la disconnessione stradale, giacché i due testimoni escussi avevano visto il conducente solo quando era già caduto a terra e il rapporto della Polizia Urbana attestava il fondo bagnato.

In ogni caso, anche a voler ritenere provata la dinamica dei fatti, la corte ha ritenuto che la condotta del danneggiato era consistita in una pluralità di violazioni delle regole di prudenza e del Codice della Strada. In particolare, il Lu.Lo.: a) stava percorrendo la strada urbana sul margine sinistro della corsia di pertinenza anziché in prossimità del margine destro (come prescritto dall’art. 143 C.d.S.), ponendosi così nelle immediate e pericolose adiacenze della rotaia della metropolitana di superficie e della relativa scanalatura; b) alla guida del ciclomotore e con pioggia in atto, per immettersi nell’ingresso del piazzale del mercato, anziché superare la fine della rotaia (oltre la quale vi era tutto lo spazio utile per svoltare in sicurezza), aveva anticipato la manovra di svolta compiendo un “taglio” della carreggiata e attraversando obliquamente il binario in ferro e la relativa scanalatura proprio nel punto d’innesto con la disconnessione; c) risiedeva dal 1982 in via Omissis (a circa 400 metri dal luogo del sinistro), sicché la presenza dei binari di superficie (collocati nel 2003) e la conformazione dei luoghi gli erano ben note e verosimilmente conosciute. Alle circostanze che precedono si aggiungeva il fatto che: la presenza della pioggia richiedeva una guida particolarmente attenta in sella a un veicolo a due ruote; la disconnessione era di dimensioni apprezzabili (circa 30×40 cm per 20 cm di profondità), collocata intorno al binario delimitato da lastre in cemento chiare, con caratteristiche cromatiche ben distinguibili dall’asfalto, e non risultava del tutto allagata o nascosta; l’ampia carreggiata a senso unico, rettilinea e priva di traffico intenso o di intralci alla visuale (in orario diurno, ore 10:30), avrebbe consentito al Lu.Lo. di avvistare tempestivamente l’ostacolo ed evitare la disconnessione adottando l’ordinaria diligenza>>.

Si notino : 1) prova del nesso causale: prova difficile, anzi impossibile, se non ci sono testimoni della dinamica o filmati; 2) gli specifici fatti che provano la negligenza del danneggiato