Nel caso di illecito tra minorenni (cessione di droga con decesso del compratore) e concorso di colpa del deceduto, la responsabilità vicaria dei genitori ex art. 2048 cc opera solo per quelli del cedente, non del compratore decedeuto

Così insegna Cass. 06.10.2025 n. 26798, rel. Travaglino:

<<4.2. È stata conseguentemente operata una riduzione del risarcimento riconosciuto ai genitori della vittima iure proprio, ex art. 1227 c.c., in conseguenza del contributo causale riconducibile alla condotta del figlio rispetto al danno autoprodotto, ma non anche l’ulteriore riduzione ascrivibile alla loro responsabilità vicaria, ossia al presunto difetto di vigilanza o di educazione del figlio disciplinato dall’art. 2048 c.c. (…)

5.3. La Corte di Appello, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, a mente del quale, se il minore ha concorso a cagionare il danno a se stesso, il risarcimento dovuto ai suoi genitori si riduce in funzione del suo contributo causale alla verificazione dell’evento, senza bisogno di indagare quale sia stato il loro ruolo nella vicenda, volta che la sola, possibile riduzione risarcitoria è l’effetto del concorso di colpa del minore, mentre non si può ammettere una riduzione ulteriore dovuta alla colpa presunta di omessa vigilanza ed educazione del figlio. (Cass. 2704/ 2005; Cass. 22514/ 2014; Cass. 23426/ 2014 ed altre, più recenti pronunce su cui amplius, infra). (…)

5.8. In altri termini, una volta stabilito che il concorso della condotta concorrente della vittima minorenne che non commetta un autonomo illecito deve essere preso in considerazione, ex art. 1227 I comma c.c., ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento dei danni reclamati iure proprio dai genitori, l’ulteriore accertamento avente ad oggetto la sussistenza della loro colpa concorrente ex art. 2048 c.c. al fine di far derivare la (ulteriore) riduzione del danno risarcibile diviene irrilevante, dato che l’eventuale culpa in educando ovvero in vigilando verrebbe a coprire, per altro verso, quel medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. (in termini, sia pur con varietà argomentativa, Cass. 2483/2018; Cass. 3557/2020). (…)

5.10. La decisione dei giudici di merito è (condivisibilmente) fondata, di converso, su di una lettura dell’art. 2048 c.c. che istituisce i genitori responsabili del fatto (del minore) solo qualora esso sia illecito. Nella specie, il danno che il minore aveva causato a sé stesso è di colore giuridicamente “neutro” rispetto alla sua condotta, volta che, assumendo droga, egli non compie alcun atto illecito né verso se stesso né verso i genitori – con la conseguenza che questi ultimi non possono essere chiamati a subire quel danno oltre il limite del concorso del figlio deceduto ex art. 1227 c.c., posto che essi rispondono della condotta del minore solo quando essa sia autonomamente illecita, vuoi che il danno conseguente riguardi terzi, vuoi che riguardi lo stesso danneggiato>>.

Accettare di essere trasportato da un conducente ubriaco non è necessariamente concorso di colpa: opera infatto l’art. 13 della dir. UE 2009/103

Cass. Sez. III, Ord.  17/09/2024, n. 24.920, rel. Rossetti:

<<4. Vanno, in conclusione, affermati i seguenti princìpi di diritto nell’interesse della legge:

(a) “l’art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l’art. 13, par. 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”, rispetto all’azione risarcitola spettante al trasportato, “qualsiasi disposizione di legge (…) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol”. Spetterà dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore”;

(b) “l’accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell’art. 1227 c.c.” >>.

Concorso di colpa del paziente se rifiuta un iutnerevento terapueutico assai probabilmente utuile

Fugace cenno ad un tema importante in Cass. sez. III, ord. del 11/12/2023 n. 34.395, rel. Porreca:

<<la censura è sotto questo profilo ancora una volta aspecifica a mente dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il paziente (art. 32 Cost., comma 2) ha il diritto di rifiutare il trattamento medico (al di là del fatto che se ne ipotizzi o meno l’esecuzione ad opera dello stesso medico già intervenuto) ma se il rifiuto è ingiustificato, perché correlato ad attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr. Cass., 05/10/2018, n. 24522) [passaggio non cbhiarissimo…., nds], se ne potranno e dovranno trarre le conseguenze a mente del discusso concorso colposo del creditore dell’obbligazione risarcitoria (art. 1227 c.c., comma 2), sicché deve emergere che l’affermato completamento clinico rifiutato avrebbe, più probabilmente che non, portato alla guarigione o ad apprezzabili miglioramenti, senza rischi significativi ovvero estranei a quelli del percorso terapeutico inizialmente, in tesi, compiutamente consentito>>;