Cass. sez. II, 20/04/2026  n. 10.329, rel. Pizzella:

<<Nel caso di specie, come emerge dalla stessa prospettazione difensiva della Ra.An., quest’ultima non ha proposto alcuna impugnazione nei confronti della delibera in oggetto, dolendosi piuttosto della mancata esecuzione dei lavori di rifacimento dello stabile condominiale in oggetto ed incentrando dunque le proprie censure su fatti e circostanze ulteriori e sopravvenuti rispetto all’adozione della deliberazione in questione.

Va quindi rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 6 – 2, n. 3636 del 17/02/2014; Sez. 2, n. 10371 del 20/04/2021 e, recentemente, Sez. 2, n. 14829 del 03/06/2025, pag. 6 e ss.), in tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l’obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende obbligatorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall’altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118e 1123 ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall’assemblea e concluso dall’amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condomini.

In applicazione dei suddetti principi, dunque, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinari appaltati dal condominio, il condomino moroso destinatario del ricorso monitorio non può lamentare la mancata o inesatta esecuzione della prestazione eseguita dall’appaltatore, venendo in rilievo non il rapporto contrattuale con l’appaltatore e l’eventuale inadempimento di quest’ultimo, quanto, piuttosto, il debito del condomino moroso nei confronti del condominio>>.

Il giudizio è esatto: il rapporto dedotto in lite è solo quello condominiale, non di appalto. E’ esatto ma pure ovvio, ad onor del vero.