Cass. sez. II, 06/10/2026 n. 26.306, rel. Pirari:
<<Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha sempre avuto un approccio rigoroso nell’applicazione del principio della circoscrizione della delazione ereditaria al solo testamento o alla legge (in questi termini Cass., Sez. 2, 24/07/1971, n. 2477; Cass., Sez. 1, 24/04/1987, n. 4053), senza l’ipotizzabilità di un tertium genus come il patto successorio, in quanto in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte (Cass., Sez. 2, 14/07/1983, n. 4827; Cass., Sez. 1, 24/04/1987, n. 4053).
In particolare, Cass., Sez. 2, Sez. 2, 24/07/1971, n. 2477, cit., nell’indicare i criteri in base ai quali può ritenersi sussistente una nullità, ha specificamente evidenziato che i patti successori vietati ex art. 458 c.c. sono, da un lato, quelli aventi per oggetto una vera e propria istituzione di erede, rivestiti della forma contrattuale, e, dall’altro, quelli che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi a una successione non ancora aperta, e facciano sorgere un vinculum juris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca un adempimento. Per la loro configurazione è dunque sufficiente la finalità perseguita da alcune figure negoziali, proprie dell’autonomia contrattuale, di sistemare, anche in parte, il patrimonio del disponente, sicché sussiste la predetta violazione nel caso in cui: 1) venga creato un vincolo giuridico avente la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta; 2) sussista una convenzione avente a oggetto beni o diritti considerati dai contraenti come entità della futura successione o ricompresi nella stessa; 3) l’intenzione del promittente sia quella di provvedere in tutto o in parte alla propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi; 4) la contrattazione o stipulazione sia conclusa con un soggetto che abbia agito come avente diritto alla successione stessa; 5) il trasferimento avvenga mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato dal promittente al promissario (Cass., Sez. 2, 24/5/2021 n. 14110; Cass., Sez. 2, 16/2/1995, n.1683).
In definitiva, il negozio mortis causa investe rapporti e situazioni che si formano in via originaria con la morte del soggetto o che dall’evento morte traggono una loro autonoma qualificazione ed è diretto a regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte: nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, esso è perciò destinato a produrre, e produce, prima di tale evento, rivestendo l’evento della morte un ruolo diverso nell’atto post mortem, perché qui l’attribuzione è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte (Cass., Sez. Un., 12/7/2019, n. 18831). In definitiva, l’evento morte incide, in siffatti casi, sia sull’oggetto che sulla posizione del beneficiario, nel senso che la disposizione mortis causa interessa non il bene come si trova al momento dell’atto, ma come esso figura nel patrimonio del disponente al momento della morte (cd. quod superest) e nel quale il beneficiario è considerato tale in quanto esistente al momento in cui l’atto acquisterà definitiva efficacia (Cass., Sez. 2, 13/12/2023, n. 34858).
Quindi, l’atto mortis causa è diretto a regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte, senza produrre alcun effetto, nemmeno prodromico o preliminare; il negozio post mortem è, invece, destinato a regolare una situazione preesistente, sia pure subordinandone gli effetti alla morte di una delle parti, ed è valido, salvo che specifiche clausole o condizioni contrattuali conservino in capo al disponente il potere di farne venir meno gli effetti e il carattere vincolante, rivestendo l’evento morte un ruolo diverso, in quanto l’attribuzione è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte (Cass., Sez. Un., 18831/2019, già citata, nonché Cass., Sez. 2, 2/9/2020 n. 18198).
In ragione di ciò e in definitiva, come chiarito già da Cass., Sez. 2, 16/6/1966, n. 1547, l’elemento che caratterizza la donazione con la clausola si praemoriar e che la differenzia, rendendola ammissibile, dalla donazione mortis causa e dal patto successorio, vietati dalla legge, è dato dalla funzione che assume, nella prospettiva delle parti, l’evento della morte del donante; dal fatto cioè che tale evento non è considerato o elevato dalle parti a causa dell’attribuzione, sicché, prima del suo verificarsi, il negozio non debba produrre alcun effetto, bensì come evento condizionante la produzione degli effetti definitivi propri del negozio, senza escludere la produzione di effetti limitati o prodromici, peculiari al contratto sottoposto a condizione sospensiva, consistenti nella aspettativa, tutelata dalla legge -art. 1356 c.c.-, dell’acquisto del diritto. Pertanto, al fine di stabilire se le parti intesero porre in essere una donazione inter vivos, con i requisiti richiesti per la sua validità, ovvero un’attribuzione patrimoniale gratuita, di altra natura, eventualmente non consentita dalla legge, occorre procedere, in relazione a ciascun caso concreto, alla ricerca e alla identificazione della volontà delle parti; ciò, in applicazione delle regole ermeneutiche stabilite dalla legge per l’interpretazione dei contratti e in particolare del criterio dell’interpretazione complessiva, che postula l’esame delle varie clausole dell’atto onde interpretarle le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna di esse il senso risultante dal loro complesso; inoltre, facendo applicazione del principio secondo cui la qualificazione giuridica del rapporto, dedotto in giudizio, non dipende dal significato letterale delle parole o dal nomen juris attribuitogli dalle parti, ma dal suo concreto contenuto e dalla comune intenzione delle parti (da ultimo, si veda Cass. Sez. 2, 13/12/2023, n. 34858)>>.
Purtroppo la SC non applica queste regole al caso sub iudice, limitandosi a giudicare generica la censura.
La differenza tra negozi a causa di morte e negozi sottoposti a condizione “si premoriar” è sottile, ma c’è: ad es. solo i secondi sono sottoposti da subito alla disciplina codicistica della condizione sospensiva.