Diritto di sopraelevazione e normativa antisismica

Cass. sez. II, 18/07/2026 n. 23.487, rel. Russo M. L.:

<<Nello specifico, viene fatto riferimento sia all’art. 86 del D.P.R. 380 del 2021 (riproducente l’art. 10 della L. n. 64 del 1974), che, nel prevedere l’analisi delle sollecitazioni sismiche, afferma che esse devono effettuarsi considerando “l’intera struttura”, sia al D.M. LL.PP. del 16.01.1996 (Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche), attuativo della L. n. 64 del 1974 (ora trasfusa nel D.P.R. del 2001 citato), il quale stabilisce che in zone sismiche gli “edifici a contatto” debbano essere costruiti secondo due tipologie: edifici a sé stanti uniti dal giunto sismico, oppure con un unico corpo di fabbrica.

Pertanto, nella ricostruzione del ricorrente, non avendo il consulente accertato la consistenza strutturale dell’immobile, ed in particolare non essendo emersa l’esistenza di un giunto sismico, l’immobile era da ritenersi quale unico corpo di fabbrica.

Tale ricostruzione non coglie il ragionamento seguito dalla Corte distrettuale, che, correttamente, è partito dal tenore precettivo dell’art. 1127, comma 2, c.c., secondo cui “la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono”.

Il limite segnato dalle condizioni statiche si intende come espressivo di un divieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione; ne consegue che dette condizioni rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso (Cass. n. 2000 del 29/01/2020).

È parimenti consolidato l’orientamento secondo cui il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio, previsto dall’art. 1127, comma 2, c.c., debba interpretarsi non nel senso che la sopraelevazione sia vietata soltanto se le strutture dell’edificio non consentano di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’art. 1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione, che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico. (Cass. n. 31032 del 04/12/2024 e precedentemente Cass. n. 2000 del 29/01/2020).

In conclusione, la domanda di demolizione può essere paralizzata unicamente dalla prova di adeguatezza della sopraelevazione e della struttura sottostante rispetto al rischio sismico; sicché, ove detta prova non sia acquisita, il diritto di sopraelevare non può sorgere (Cass. 2000/2020 cit.).>>