Nell’impugnazione del testamento per incapacità di intendere e volere, basta la prova di un deficit cognitivo (di poco) successivo

Sul sempre scivoloso tema della impugnazione ex art. 591.1 n° 3) cc, si veda Cass. sez. II, 27/09/2026 n. 25.855, rel. Picaro.

Nel caso la prova fu abbastanza agevole: uno psichiatra aveva infatti redatto una relazione dettagliata sullo stato di incapacità solo undici giorni dopo la data del testametno impugnato.

<<La circostanza che la demenza senile di per sé non sia una patologia specifica, potendo dipendere sia dal morbo di Alzheimer, che da encefalopatia vascolare cronica, è ininfluente, perché ciò che conta è che sia stato accertato dalla Corte distrettuale, come dal giudice di primo grado, – che impropriamente aveva però parlato di morbo di Parkinson -, il decadimento cognitivo di Na.Ro. in epoca immediatamente successiva alla redazione del testamento dell’1.6.2001, proprio della demenza senile. Tale decadimento è stato accertato dallo specialista psichiatra di una struttura pubblica, sulla base dell’esame clinico, che aveva evidenziato disorientamento temporo-spaziale rilevante, disturbi della memoria a breve termine, confabulazioni, idee deliranti di persecuzione e tono dell’umore depresso di Na.Ro.; in base a tale cronico decadimento cognitivo accertato il 12.6.2021, si è ritenuto che anche alla data di pochissimi giorni anteriore dell’1.6.2001, la predetta si trovava in uno stato di incapacità naturale permanente.

A ciò va aggiunto che la Corte distrettuale ha opportunamente sottolineato che il certificato medico del 12.6.2001 del dott. Tu., il primo ad accertare formalmente la demenza senile, è stato prodotto dalla stessa odierna ricorrente con il ricorso per interdizione del 24.5.2002 per dimostrare l’incapacità di intendere e di volere di Na.Ro., e che comunque il 21.6.2001 ben tre nipoti della predetta (tra i quali anche Na.Lu.) avevano presentato un ricorso al Tribunale di Monza, corredato dal certificato medico in questione, per ottenere la nomina a favore di Na.Ro. di un amministratore provvisorio per le incombenze di natura ordinaria e straordinaria. Si è poi valorizzato nella sentenza impugnata che in precedenza, e fino alla morte avvenuta il 23.5.2001, a tali incombenze aveva provveduto la sorella della de cuius, Na.Gi., e che subito dopo la sua morte era stato necessario affiancare a Na.Ro. una badante, per poi ricoverarla immediatamente in istituto di residenza per anziani; si è rimarcato che le nipoti della de cuius (tra esse anche l’attuale ricorrente) nel ricorso per interdizione avevano fatto risalire la demenza senile di Na.Ro. a circa due anni prima. (…)

Come già esposto, il giudice di secondo grado, nella formazione del suo convincimento, legittimamente ha ritenuto preminente il dato clinico emergente dal certificato medico dello specialista di una struttura pubblica, rilasciato, a seguito di visita di Na.Ro., a distanza di pochissimi giorni dalla redazione del testamento impugnato, confermato dalla produzione successiva del documento ad opera della stessa ricorrente con il ricorso per interdizione, e dalla medesima produzione nel mese successivo da parte di tre nipoti, a supporto dell’urgente richiesta al Giudice Tutelare del Tribunale di Monza, di nomina di un amministratore provvisorio per l’incapacità attuale di Na.Ro., assistita da una badante e subito ricoverata in una residenza per anziani dopo la morte della sorella Na.Gi., che prima si era occupata di tutte le sue esigenze>>.