Non si applica ai prestatori d’opera (artigiani) la mancanza d’azione per il compenso, prevista dall’art 2231 cc per le professioni ordinistiche in caso di mancata iscrizione all’albo

Cass. sez. II, 24/03/2023, n. 8.450, rel. Besso Marcheis, con passaggio scontato, al punto da far pensare ad una possibile responsbilità professionale del difensore che avanzò difesa  contraria:

<<Nel caso di lavoratore autonomo, nella specie meccanico, ciò che rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato, è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella forma tacita.

Invero, la nullità prevista dall’art. 2231 c.c. ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. (v. Cass., n. 13342/2018).

Per chiarire la differenza normativa tra il professionista iscritto all’albo rispetto al lavoratore che presta attività manuale, questa Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell’art. 2231 del c.c., che regola la mancata iscrizione in albi o elenchi, si applica solo a chi svolge le professioni intellettuali.

La nullità prevista dall’art. 2231 c.c. ricorre, pertanto, soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge alla iscrizione ad apposito albo o ad una abilitazione (Cass. N. 13342 /2018 e Cass. n. 14085/2010).

Al di fuori di tale attività vige infatti il principio generale di libertà del lavoro autonomo o libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.

Nel caso in esame, trattandosi di opera artigiana, non vi è norma di legge che subordina il diritto al compenso del meccanico all’iscrizione in albi. Ne consegue che il lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l’opera svolta, anche se privo di partita I.V.A., in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici.

La Corte d’appello ha correttamente ritenuto non dirimente ai fini del riconoscimento del diritto al compenso la questione relativa all’aver il prestatore svolto la propria attività in nero, riconoscendo in parte il compenso spettante allo B.B., nei limiti della prova raggiunta>>.