Cass. civ., Sez. I, 22/01/2026, n. 1.448, rel. Russo R. E.
<<I provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale rappresentano misure implicanti una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postulano un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave pregiudizio. La pronuncia in materia di responsabilità genitoriale richiede che la valutazione del giudice del merito riposi su fatti concreti e che gli elementi indiziari eventualmente utilizzati nel ragionamento inferenziale abbiano il carattere della gravità, della precisione e della concordanza (Cass. 32004/2025). Inoltre, quando a detti provvedimenti limitativi si accompagna il provvedimento di allontanamento del minore dalla famiglia, si incide sul diritto del minore di vivere nella propria famiglia, e sul diritto dovere dei genitori di prendersi cura dei propri figli e di operare delle scelte educative, sia pure nel rispetto delle inclinazioni ed aspirazioni del figlio stesso.
La adozione di questi provvedimenti deve quindi fondarsi sulla sussistenza di un pericolo per la sana ed armoniosa crescita del minore specificamente accertato come imputabile ai genitori o al contesto familiare in cui il minore vive e deve essere data e ai genitori la possibilità di difendersi dalle contestazioni loro mosse.
6.- La Corte d’Appello non si è attenuta a questi principi, dal momento che ha ritenuto la sussistenza di un grave pregiudizio tale da potere giustificare non solo il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale ma anche l’allontanamento della minore dalla sua famiglia, essenzialmente sulla base di una relazione fatta pervenire dalla scuola ove si riportano dichiarazioni della bambina, su presunti maltrattamenti, rese ad insegnanti non compiutamente identificati.
Sfugge la ragione per la quale si è ritenuto attendibile il racconto indiretto così prospettato e non si è ritenuto invece di approfondire, tramite un ascolto diretto della minore anche a mezzo di un ausiliario con competenze specifiche per ascoltare una bambina dell’età di otto anni, quali fossero gli effettivi bisogni della minore e la sua reale condizione psicofisica; ciò a maggior ragione poiché in seguito, in comunità, sono stati osservati comportamenti sessualizzati e quindi era necessario verificare a cosa fossero dovuti ed a quale contesto riferibili.
Sul punto la Corte d’Appello, con il provvedimento in questa sede impugnato, si è limitata ad una motivazione stereotipata richiamando massime di giurisprudenza senza calarle nel contesto del caso concreto e delle relative esigenze di approfondimento. Né può ritenersi corretto valorizzare una relazione dei servizi sociali veicolata nel processo tramite il curatore, sulla quale non risulta sia stato sollecitato il preventivo contraddittorio.
La Corte d’Appello, sul punto, ricorre a un argomento non del tutto pertinente in quanto rimarca il diritto dovere del curatore di rappresentare gli interessi del minore ed allegare ove in suo possesso documenti rilevanti, ma nulla dice in ordine alla necessità di instaurare il preventivo contraddittorio>>.