Cass. sez. II, 13/05/2025 n. 12.662, rel. Giannaccari, pone il seg. principio di diritto in un processo di scioglimento di comunione ereditaria (ove centrale è l’art. 1102 cc):
“In caso di comproprietà del bene, l’occupante che abbia goduto del bene in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà”.