La divisione dei beni ereditari presuppone la loro stima

Pare strano che debba essere la SC a dover insegnare quanto all’oggetto.

Si tratta di Cass. sez. II, 24/04/2025 n. 10.757 rel. Criscuolo:

<< Le norme richiamate nella rubrica del motivo [nds: artt. 726,727 e 728 c.c.], ed in particolare quella dettata in tema di conguagli, depongono evidentemente per la necessità che la formazione delle quote debba avvenire assicurando sì un’omogeneità qualitativa, ma altresì il rispetto delle regole per cui la formazione delle quote deve assicurare l’attribuzione di un valore economico che risulti corrispondente al valore delle quote ideali, mirando proprio l’attribuzione del conguaglio a perequare eventuali differenze tra valore della quota ideale e valore della quota in concreto assegnata. La sentenza impugnata, pur richiamando alla pag. 9 la funzione che il conguaglio è chiamato a svolgere, al fine di garantire il detto obiettivo, prendendo le mosse dalla portata vincolante e precettiva dell’assegnazione delle quote operata in testamento, ha sciolto la comunione esistente sui beni ancora in comproprietà tra i fratelli Giuliani assegnando la piena proprietà al germano che già era titolare (e proprio in virtù del testamento) della maggior quota di 5/6, ed assegnando separatamente i terreni (sui quali ognuno dei coeredi vantava singulatim la quota di un terzo – per quelli attribuiti al ricorrente principale – e la quota di un sesto – per quelli assegnati alla controparte).

Tuttavia, tale assegnazione è stata operata senza alcuna previa individuazione del valore venale dei singoli beni tuttora in comunione, valore che avrebbe invece permesso di poter stabilire se la ripartizione effettuata a mò di divisione in natura, era effettivamente in grado di assicurare ad ogni condividente che la quota in natura attribuita avesse un valore corrispondente a quello della quota ideale.

Ad esempio, e volendo limitare la disamina ai soli beni interessati dalla attribuzione testamentaria, la sentenza ha sostanzialmente ritenuto di equiparare il valore della quota di 1/6 vantata dal ricorrente sul fabbricato in (…) (attribuito a Gi.Ce.), al valore della quota di un sesto vantata dalla sorella sul bene alla via (…) (assegnato invece al ricorrente), laddove una differente stima dei due beni si sarebbe potuta riflettere anche sul differente valore della quota interessata dall’assegnazione in favore dell’altro comunista. Analoga considerazione vale poi per l’attribuzione in proprietà esclusiva dei terreni, occorrendo procedere ad una separata stima degli stessi onde verificare l’entità della quota così formata e la necessità di dover perequare le eventuali differenze di valore con la previsione di un conguaglio.

Non è casuale che la sentenza del Tribunale n. 183/2014, seppur partendo dall’erronea premessa della inefficacia delle previsioni testamentarie paterne, aveva delegato un notaio alle operazioni di divisione, contemplando però la possibilità di nominare uno stimatore per l’individuazione del valore dei beni, e ciò al fine di assicurare una corrispondenza tra il valore della quota ideale e quello della quota in concreto assegnata.

La sentenza impugnata, nell’operare la divisione in natura tra i condividenti ha perciò violato le norme in tema di formazione e stima delle porzioni divisionali e deve perciò essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, che, pur tenendo conto della immediata portata precettiva delle previsioni del testamento paterno, procederà alla divisione dei beni ancora in comunione, previa loro stima, onde assicurare la formazione di porzioni quantitativamente e qualitativamente omogenee>>.