Disegni e modelli: sul concetto di “visibilità durante la normale utilizzazione” nella disciplina dei componenti di prodotti complessi (art. 3.3.a, dir. UE 98/71)

Come di consueto interessanti le conclusioni dell’A.G. Szpunar in C-472/21, Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG c. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG, 08.09.2022.

Era stato registrato un sellino da bicicletta con unica raffigurazione:

Ne era poi stata chiesta la nullità per carenza di novità e individualità-

Avanti la CG la questione riguarda in particolare il concetto di <visibilità durante la normale utilizzazione> e cioè : i) se sia giudizio in astratto o in concreto (nel consueto e diffuso suo utilizzo) ; ii) e  nel secondo caso, se valgano solo gli usi suggeriti dal produttore o qualunque altro abitualmente praticato.

Sub i) , è giusta la seconda: <<18.      Per quanto riguarda poi la questione pregiudiziale, la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/71 non è così chiara come potrebbe sembrare prima facie. Infatti, come sottolineato dalla Monz nelle sue osservazioni, tale disposizione esige che il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, «riman[ga]» (6) visibile durante la normale utilizzazione di detto prodotto. Tale formulazione potrebbe essere interpretata nel senso che è sufficiente che, dopo il montaggio del componente in questione nel prodotto complesso, detto componente non sia interamente ricoperto, cosicché sia possibile scorgerlo, anche soltanto teoricamente e indipendentemente dal punto di osservazione, eventualmente insolito, che sia necessario adottare a tal fine. Sarebbero quindi esclusi dalla protezione ai sensi di detta direttiva unicamente i disegni e modelli applicati ai componenti la cui visibilità richiede l’adozione di misure che non rientrano nell’ambito della normale utilizzazione di un prodotto, in particolare il suo smontaggio.

19.      La suesposta interpretazione contrasta tuttavia con la formulazione della seconda parte dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/71, secondo cui il componente di cui trattasi deve essere visibile «durante» (7) la normale utilizzazione del prodotto complesso. Come osservato, a mio avviso correttamente, sia dal giudice del rinvio sia dalla Commissione, tale espressione esclude le ipotesi in cui il componente è visibile soltanto in situazioni che non si verificano durante la normale utilizzazione del prodotto in questione.

20.      Peraltro, come osserva, in sostanza, la Commissione, conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 98/71, l’oggetto della protezione dei disegni e modelli in forza di tale direttiva è l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte. I componenti progettati per essere incorporati in un prodotto complesso, se costituiscono di per sé dei prodotti, conformemente all’articolo 1, lettera b), di tale direttiva, beneficiano della protezione soltanto a condizione che siano visibili dopo tale incorporazione. L’oggetto della protezione è dunque costituito dall’aspetto del componente nel prodotto complesso. Orbene, a mio avviso è difficile parlare dell’aspetto di un prodotto se, una volta incorporato in un prodotto complesso, tale prodotto, pur senza essere interamente ricoperto e nascosto alla vista, è visibile soltanto in situazioni rare e insolite tenuto conto della normale utilizzazione di detto prodotto complesso.

21.      Alla luce di tali considerazioni, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione ai sensi di tale direttiva, il componente in questione dev’essere visibile nella situazione di normale utilizzazione di detto prodotto complesso.>>

Sub ii), conta qualunque tipo di uso venga praticato: << 46  Propongo dunque di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che i termini «utilizzazione normale» fanno riferimento a tutte le situazioni che possono ragionevolmente verificarsi durante l’utilizzazione di un prodotto complesso da parte del consumatore finale>>.

Difficile del resto dare una interpretrazione diversa La tutela di disegni e modelli è tutela della distintività: per cui è ovvio che la privativa opererà in qualunque contesto in cui esso possa essere visibile.