Il concetto di “visibilità durante la normale utilizzazione” per i componenti di prodotti complessi nella disciplina di disegni e modelli (art. 3.3.a, dir. UE 98/71): arrivata la sentenza della Corte di Giustizia

Dopo le conclusioni dello scorso settembre dell’AG Szpunar, riferite da mio post, è ora giunta la sentenza della Corte di Giustizia 16.02.2023, C-472/21, Monz Handelsgesellschaft International c. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG.

La CG  segue il suggerimento dell’AG.

Sulla prima delle questioni così risponde:

<<45   Ne consegue che una valutazione in abstracto della visibilità della parte incorporata in un prodotto complesso, senza connessione con una qualsivoglia situazione concreta di utilizzazione di tale prodotto, non è sufficiente perché una tale parte possa beneficiare della protezione come disegno o modello ai sensi della direttiva 98/71. A tal riguardo, occorre precisare che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 non impone, tuttavia, che una parte che è incorporata a un prodotto complesso resti visibile nella sua integralità in ogni momento dell’utilizzazione del prodotto complesso.

46 Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni, la visibilità di una componente incorporata in un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 4, della stessa, non può essere valutata unicamente dal punto di osservazione dell’utilizzatore finale di tale prodotto. A tal riguardo, deve essere presa in considerazione anche la visibilità di una simile componente per un osservatore esterno>>.

Sulla seconda questione:

<< 54  A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, in pratica, l’utilizzazione di un prodotto nella sua funzione principale richiede spesso differenti atti che possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto abbia svolto tale funzione principale, quali il deposito e il trasporto dello stesso. Di conseguenza, si deve ritenere che l’«utilizzazione normale» di un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, comprenda tutti questi atti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi da detto paragrafo 4, vale a dire gli atti relativi alla manutenzione, all’assistenza e alla riparazione.

55 Pertanto, la nozione di «normale utilizzazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, deve comprendere gli atti che si riferiscono all’utilizzazione abituale di un prodotto nonché altri atti che possono ragionevolmente essere compiuti durante tale uso e che sono usuali dal punto di osservazione dell’utilizzatore finale, compresi quelli che possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto ha svolto la sua funzione principale, quali il deposito e il trasporto di quest’ultimo.>>.

ci pare soluzione giuridicamente esatta.

Disegni e modelli: sul concetto di “visibilità durante la normale utilizzazione” nella disciplina dei componenti di prodotti complessi (art. 3.3.a, dir. UE 98/71)

Come di consueto interessanti le conclusioni dell’A.G. Szpunar in C-472/21, Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG c. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG, 08.09.2022.

Era stato registrato un sellino da bicicletta con unica raffigurazione:

Ne era poi stata chiesta la nullità per carenza di novità e individualità-

Avanti la CG la questione riguarda in particolare il concetto di <visibilità durante la normale utilizzazione> e cioè : i) se sia giudizio in astratto o in concreto (nel consueto e diffuso suo utilizzo) ; ii) e  nel secondo caso, se valgano solo gli usi suggeriti dal produttore o qualunque altro abitualmente praticato.

Sub i) , è giusta la seconda: <<18.      Per quanto riguarda poi la questione pregiudiziale, la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/71 non è così chiara come potrebbe sembrare prima facie. Infatti, come sottolineato dalla Monz nelle sue osservazioni, tale disposizione esige che il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, «riman[ga]» (6) visibile durante la normale utilizzazione di detto prodotto. Tale formulazione potrebbe essere interpretata nel senso che è sufficiente che, dopo il montaggio del componente in questione nel prodotto complesso, detto componente non sia interamente ricoperto, cosicché sia possibile scorgerlo, anche soltanto teoricamente e indipendentemente dal punto di osservazione, eventualmente insolito, che sia necessario adottare a tal fine. Sarebbero quindi esclusi dalla protezione ai sensi di detta direttiva unicamente i disegni e modelli applicati ai componenti la cui visibilità richiede l’adozione di misure che non rientrano nell’ambito della normale utilizzazione di un prodotto, in particolare il suo smontaggio.

19.      La suesposta interpretazione contrasta tuttavia con la formulazione della seconda parte dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/71, secondo cui il componente di cui trattasi deve essere visibile «durante» (7) la normale utilizzazione del prodotto complesso. Come osservato, a mio avviso correttamente, sia dal giudice del rinvio sia dalla Commissione, tale espressione esclude le ipotesi in cui il componente è visibile soltanto in situazioni che non si verificano durante la normale utilizzazione del prodotto in questione.

20.      Peraltro, come osserva, in sostanza, la Commissione, conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 98/71, l’oggetto della protezione dei disegni e modelli in forza di tale direttiva è l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte. I componenti progettati per essere incorporati in un prodotto complesso, se costituiscono di per sé dei prodotti, conformemente all’articolo 1, lettera b), di tale direttiva, beneficiano della protezione soltanto a condizione che siano visibili dopo tale incorporazione. L’oggetto della protezione è dunque costituito dall’aspetto del componente nel prodotto complesso. Orbene, a mio avviso è difficile parlare dell’aspetto di un prodotto se, una volta incorporato in un prodotto complesso, tale prodotto, pur senza essere interamente ricoperto e nascosto alla vista, è visibile soltanto in situazioni rare e insolite tenuto conto della normale utilizzazione di detto prodotto complesso.

21.      Alla luce di tali considerazioni, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione ai sensi di tale direttiva, il componente in questione dev’essere visibile nella situazione di normale utilizzazione di detto prodotto complesso.>>

Sub ii), conta qualunque tipo di uso venga praticato: << 46  Propongo dunque di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che i termini «utilizzazione normale» fanno riferimento a tutte le situazioni che possono ragionevolmente verificarsi durante l’utilizzazione di un prodotto complesso da parte del consumatore finale>>.

Difficile del resto dare una interpretrazione diversa La tutela di disegni e modelli è tutela della distintività: per cui è ovvio che la privativa opererà in qualunque contesto in cui esso possa essere visibile.