Il vizio psichico per il giudice ecclesiastico non è diverso dalla incapacità ex art. 120 c.c.: per cui la sentenza ecclesiastica è riconoscibile in Italia

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 25/02/2026) 23/04/2026, n. 10849, rel. Caiazzo:

<<L’oggetto della doglianza consiste nell’accertare se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico impugnata, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall’ordinamento italiano, sul presupposto che l’operato della Corte d’Appello, quale giudice della delibazione, è controllabile in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione con riguardo alla corretta sussunzione dei fatti accertati nelle norme sulla nullità del matrimonio, di cui al Titolo VI, Capo III, Sezione VI del libro primo del codice civile. Anzitutto, occorre evidenziare che è fondata l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla controricorrente, in quanto nel ricorso non è stato illustrato se e quali specifici elementi di fatto già accertati in sede ecclesiastica avrebbero potuto essere sussunti dalla Corte di Appello nell’ambito del vizio psichico e, quindi, considerati rilevanti, ai fini dell’applicabilità dell’art. 120 c.c.

Al riguardo, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico, siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento italiano. E contrasto con tali principi non si rende ravvisabile neppure sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte. Infatti, al riguardo, è sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell’altra parte (art. 428, secondo comma, cod. civ.), tale aspetto si rende invece del tutto ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass., n. 3002/1997).>>