Va riconosciuta la genitorialità alla madre non solo «intenzionale» ma anche «genetica»: cioè che fornì l’ovocita, fecondato in vitro con il seme di donatore anonimo e successivamente impiantato nel ventre della partner

Cass. sez. I,  05/03/2026 n. 4.977, rel. Iofrida:

Fatto:

<<Le sig.re B.B. e C.C., unite, partire dal 2016, in una stabile relazione sentimentale, conviventi dal 2017 e unitesi civilmente il 25.9.2020, hanno avviato in Spagna una pratica di fecondazione eterologa con utilizzo della tecnica “ROPA” (acronimo per “Recepción de ovocitos de la pareja”, ovvero “Ricezione di ovociti dalla coppia”) consistente nella fecondazione in vitro dell’ovocita di una donna (A) con il seme di un donatore anonimo, (B) e nel successivo impianto nel ventre dell’altra donna, partner della prima, (C), sottoscrivendo un consenso informato, l’11/4/2022; il 2.1.2023, la signora B.B. ha partorito, presso l’ospedale Maggiore Policlinico – Clinica Mangiagalli di Milano, una bambina che le signore hanno, di comune accordo, deciso di chiamare A.A., che “possiede il patrimonio genetico della signora C.C., che ha fornito l’ovocita, e del donatore di seme rimasto anonimo” (in altri termini, la madre “gestazionale” o “partoriente” è diversa dalla madre “genetica”, che comunque ha fornito il gamete femminile – e quindi il patrimonio genetico – alla figlia).

Nel gennaio 2023, l’Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano ha formato l’atto di nascita di A.A., nel quale compariva, quale unica genitrice, la madre partoriente, signora A.A.

In data 10.1.2023, la signora C.C., ha promosso istanza di riconoscimento, innanzi all’Ufficio di stato civile di Milano, di figlio nato al di fuori di matrimonio ex art. 250 ss. c.c. di A.A. e, il 18.1.2023, l’ufficiale di stato civile, verificato l’assenso della signora B.B., come richiesto dall’art. 45 D.P.R. 396/2000, ha ricevuto la dichiarazione e provveduto ad annotarla sull’atto di nascita, cosicché la piccola A.A., per effetto della dichiarazione di riconoscimento di figlio, ha acquistato lo status di figlia della signora C.C., e, per effetto dell’annotazione sull’atto di nascita, tale status è risultato opponibile erga omnes in forza della pubblicità conferita dagli atti di stato civile>>.

Valutazione riassuntiva finale:

<<6.2. Questa Corte, con la sentenza n. 15075/2025, ha già dato attuazione alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 68 del 2025 in una controversia concernente il rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di ricevere la dichiarazione della madre intenzionale di riconoscimento di due minori nati in Italia da una coppia omoaffettiva femminile, che avevano condiviso un progetto genitoriale mediante fecondazione eterologa praticata all’estero dalla madre biologica dei minori.

6.3. Nel caso in esame nel presente giudizio si può ritenere quindi senz’altro realizzato un contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità da parte delle due madri, cui ha fatto chiaro riferimento soprattutto la pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata.

Le ricorrenti hanno dal 2016 una stabile relazione sentimentale, convivono dal 2017 presso la loro abitazione in Milano e si sono unite civilmente il 25 settembre 2020. Hanno poi condiviso il progetto genitoriale e hanno sottoscritto il consenso informato formale presso la clinica spagnola di PMA, esplicitando altresì formalmente la volontà genitoriale.

Ne deriva la piena legittimità del riconoscimento della genitorialità in capo alla ricorrente C.C., che è, oltretutto, madre non solo “intenzionale” ma “genetica”, avendo fornito l’ovocita, fecondato in vitro con il seme di donatore anonimo e successivamente impiantato nel ventre della partner A.A. (tecnica PMA ROPA).>>

La SC ricorda gli insegnamento di Corte Cost. 68/&29025:

<<La Corte Costituzionale ha avuto modo di svolgere una compiuta disamina generale della relazione tra genitore e figlio, rimarcando alcuni punti fermi da ritenersi essenziali:

-il vincolo genitoriale, sia quando sorga dal fatto naturale della procreazione sia quando derivi dall’accesso a una tecnica di procreazione medicalmente assistita, comporta una assunzione di responsabilità, “come testimonia emblematicamente il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale (art. 316 cod. civ.)”;

– invero, la nuova vita va ricondotta comunque a un atto di volontà di coloro che intraprendono il percorso genitoriale;

– la responsabilità genitoriale costituisce piena e appropriata attuazione del principio sotteso all’art. 30 Cost., nella cui formula questa Corte già individuava “gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore”;

– la legge non dà una definizione della “responsabilità genitoriale”, ma l’art. 147 cod. civ. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli negli “obblighi di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”, secondo la formula dell’art. 30, primo comma, Cost., e “dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il nucleo di detta responsabilità, che si collega all’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi” (Corte Cost. sentenza n. 31 del 2012);

– a tali doveri dei genitori corrisponde “un insieme di diritti in capo al figlio, articolati dal legislatore, per l’appunto, nel “diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”; nel “diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti” (art. 315-bis cod. civ.) e nel “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337-ter cod. civ.)”;

– lo stesso riconoscimento formale dello status filiationis (lo status di figlio delle due persone che si sono assunte l’impegno di farlo venire al mondo) costituisce un diritto, in quanto è “elemento costitutivo dell’identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall’art. 2 della Costituzione” (sentenza n. 32 del 2021);

– il concetto-guida rilevante e centrale nella relazione genitore-figlio è costituito dal “miglior interesse del minore”, (il best interest of child o, nella versione francese, intérêt supérieur de l’enfant), riconosciuto da numerose fonti internazionali e dell’Unione Europea (quali la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, gli artt.3, 8 e 12, la Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996, attuata in Italia con legge n. 77/2003, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art.8, e la Carta Europea dei Diritti, fondamentali, art.24);

– i doveri dei genitori sono strettamente funzionali all’interesse, morale e materiale, del minore, che ha assunto “carattere “di piena centralità”, specialmente dopo le riforme del diritto di famiglia cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore (sentenza n. 31 del 2012)”;

– tale interesse (del minore), per quanto centrale, non è un interesse “tiranno”, che debba sempre e comunque prevalere, in quanto, al pari di ogni interesse costituzionalmente rilevante, esso può essere oggetto di un bilanciamento ma solo “in presenza di un interesse di pari rango”;

– lo stato di figlio ha carattere di “unicità” e questo è il principio ispiratore della Riforma della Filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013, e lo si ritrova nel nuovo art. 315 cod. civ. per cui “(t)utti i figli hanno lo stesso stato giuridico” e quindi “tutte le forme di filiazione riconosciute dal nostro ordinamento (all’interno del matrimonio, fuori del matrimonio, adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione, con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al figlio (art. 315-bis cod. civ.), sia alla sua posizione nella rete formale dei rapporti familiari (art. 74 cod. civ.)”;

– già tale principio, peraltro, lo si ritrovava nella declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che vietava il riconoscimento dei figli nati da incesto (con la sentenza Corte Cost. n. 494 del 2002), in quanto tale disposizione precludeva “loro l’acquisizione di un pieno status filiationis in ragione soltanto della condotta penalmente illecita dei loro genitori” (sentenza n. 33 del 2021), preclusione al riconoscimento che non poteva legittimamente fondarsi sulla mera illiceità penale della condotta dei genitori, “la quale, peraltro, finirebbe col coinvolgere ingiustificatamente soggetti totalmente privi di responsabilità, come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell’ordine familiare” (così, sentenza n. 494 del 2002);

– l’orientamento sessuale dei genitori “non evoca scenari di contrasto con princìpi e valori costituzionali” (sentenza n. 32 del 2021), né “incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale” (sentenza n. 33 del 2021) e ciò ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962 e sentenze n. 221 del 2019, n. 230 del 2020, n. 32 del 2021 e n. 79 del 2022;

– la situazione del ricorso da parte di due donne a tecnica di PMA si distingue radicalmente dall’ipotesi di ricorso alla cosiddetta maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l’ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna (Cass., n. 38162 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022; n. 33 del 2021 e n. 272 del 2017).>>

In caso di maternità surrogata, non è trascrivibile l’atto di nascita estero che indichi come genitore quello “di intenzione”: lo strumento giuridico ad oggi è ancora la c.d. adozione in casi particolari

Cass. sez. 1 ord. del 03.01.2024 n. 85, rel. Tricomi:

<<3.2.- I motivi, da trattare congiuntamente, vanno respinti alla luce del recente e condiviso arresto delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 38162/2022) che, con ampia e approfondita motivazione, hanno affermato la non trascrivibilità dell’originario atto di nascita che indichi il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della “lex loci”.

Segnatamente, le Sezioni Unite, che si sono pronunciate a seguito della rimessione disposta con l’ordinanza interlocutoria n. 1842/2022, richiamata dai ricorrenti, hanno affermato che:

– Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l’originario atto di nascita, che indichino il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della “lex loci”;

– Il minore nato all’estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo “status” di figlio e, dall’altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.

– In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l’ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell’ambito della quale, il principio del “best interest of the child” concorre a formare l’ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l’ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l’aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino;

– Il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma 6, della L. n. 40 del 2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva; ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l’ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino>>.