Errata Cass. sez. III, 23/12/2025 n. 33.804, rel. Tassone, secondo cui;
<<Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il contratto di locazione ad uso abitativo deve essere stipulato in forma scritta, in assenza della quale – e sempre che la forma orale non sia stata abusivamente imposta dal locatore – il contratto è nullo ed improduttivo di effetti.
E’ pertanto errata in diritto l’impugnata sentenza là dove ritiene che, a mezzo dell’accordo intervenuto nel corso del procedimento di sfratto, le parti avessero inteso “estinguere il precedente rapporto giuridico (locazione verbale)”, tra loro intercorso: nessuna novazione può infatti essere predicata in presenza di un contratto di locazione ad uso abitativo nullo per difetto di forma scritta e tale, dunque, da non generare alcun effetto negoziale.
Aggiungasi che, così erroneamente motivando, la corte di merito ha sostanzialmente pretermesso la considerazione del letterale contenuto del verbale di conciliazione tra le parti, che espressamente prevedeva che “le parti concordano dunque che dal primo gennaio 2016 sarà stipulato per iscritto e registrato contratto di locazione …”, e dal quale era dunque testualmente possibile desumere che le odierne parti in causa avevano assunto l’accordo di stipulare un futuro contratto nella piena consapevolezza dell’assenza di un precedente valido contratto di locazione.
1.4. Ne deriva altresì che è ulteriormente errata in diritto la conclusione della corte fiorentina secondo cui la transazione intercorsa tra le parti non potrebbe essere risolta per inadempimento: non avendo il verbale di conciliazione giudiziale valore di transazione novativa, in mancanza di alcuna valida preesistente obbligazione negoziale, va esclusa l’applicazione al caso di specie dell’art. 1976 cod. civ., a torto evocato nell’impugnata sentenza.
A riprova di ciò si pone anche la considerazione del disposto dell’art. 1234 cod. civ., correttamente richiamato dalla ricorrente, sebbene la dottrina non sia unanime nel sostenere la perfetta sovrapponibilità tra transazione novativa e novazione, disposizione che espressamente prevede che la novazione è senza effetto, se non esisteva l’obbligazione originaria.>>
In realtà non solo la transazione non può essere novativa, ma non può addirittura esserci valida transazione. Questa è nulla perchè su titolo illecito (art. 1972.1 e art. 1343), dal momento che il contratto locatizio orale è contrario sia a norma imperativa che all’ordine pubblico (economico). La SC non menziona però queste norme