Quando diventa economicamente autosufficiente il figlio maggiorenne (circa la permanenza dell’assegnazione della casa familiare di proprietà di un terzo)?

Cass. 20/04/2026 n. 10.301, rel. Caprioli, col consueto insegnamento della SC poco rispettoso del dettato normativo (autosufficienza è concetto preciso: significa che il figlio può mantenersi decorosamente senza chiedere ad alcuno).

In generale:

<<Quelle esigenze di tutela dell’interesse della prole che l’art. 337 sexies c.c. è finalizzato a garantire prioritariamente vengono meno allorquando i figli divenuti maggiorenni raggiungano l’autosufficienza economica iniziando ad espletare una attività lavorativa e a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità.

A tale scopo non è richiesto un lavoro stabile a tempo indeterminato essendo sufficienti un reddito o il possesso di una entrata tale da garantire il soddisfacimento delle più essenziali esigenze di vita quotidiana.

Sempre in questa prospettiva occorre poi considerare che pur non essendo stato normativamente stabilito un limite anagrafico per la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non è plausibile ritenere che tale obbligo possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura nonostante il mancato raggiungimento dell’autosufficienza.

L’avanzare dell’età del figlio maggiorenne, infatti, non è ininfluente ai fini della permanenza dell’an e del quantum del mantenimento accordato.

Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.

Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, “tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, “nel rispetto…”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.

È stato precisato che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585; 28/ 01/2008, n. 1761);

È stato altresì chiarito che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. 29264/2022>>.

Nel caso specifico:

<<Venendo alla fattispecie in esame, e traducendo questi principi nella specificità del caso concreto, reputa il Collegio che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo degli orientamenti nomofilattici sopra descritti.

La Corte di appello ha ritenuto che non fosse venuto meno il diritto al godimento del bene immobile da parte dell’appellata per la percezione da parte della figlia Ma. di un reddito di Euro 16.350,00 annui a titolo di borsa di studio considerando tale entrata inadeguata sia per l’esiguità dell’importo sia per la temporaneità a garantirle l’autonomia economica.

Il ragionamento seguito dal giudice di merito non è condivisibile.

Il conseguimento della borsa di studio al termine del completamento del suo percorso formativo da parte della figlia dell’odierna controricorrente, e l’espletamento dell’attività lavorativa che garantisce alla stessa un’entrata superiore ad Euro 1000,00 rappresentano indici significativi del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa che deve essere desunta dal titolo di studio conseguito e dalla sua qualificazione professionale.

Circostanze queste che fanno apparire ininfluente l’eventuale inadeguatezza del reddito attualmente percepito dall’avente diritto, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l’impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni, nonostante l’impegno a tal fine profuso, circostanza nella specie non allegata.

La raggiunta autonomia economica della figlia è desumibile, infatti, non solo dalla citata esperienza lavorativa retribuita, ma anche dall’età dell’avente diritto e dal raggiungimento di un livello di competenza professionale frutto del completamento del percorso formativo intrapreso. [in contraddizione col passaggio immediatamente precedente]

La Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare, in concreto, le specifiche ragioni per cui una borsa di studio conseguita, come si è detto, al termine del ciclo di studi universitari ed in grado di garantire all’avente diritto una entrata superiore a Euro 1000,00 non le avrebbero consentito di ritenere raggiunta l’indipendenza economica tenuto conto anche dell’età della stessa [ragioni ovvie: la limitata durata della borsa di studio]>>.