La prova della captazione testamentaria (art. 624 c.1 c.c.) e la valutazione complessiva dei fatti indiziari provati

Cass. sez. II, 05/05/2026 n. 12.672, rel. Besso Marcheis:

premessa processuale:

<<3. La Corte osserva che il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi e saranno perciò trattati congiuntamente.

Essi sono entrambi fondati, con le seguenti precisazioni. Sia il ricorrente che il controricorrente hanno chiesto in primo grado e poi riproposto in appello di assumere prove testimoniali sui fatti dedotti e controdedotti dai medesimi (vedere i 52 capitoli di prova indicati dall’attore, trascritti alle pagine 4-11 della sentenza, e i 43 capitoli indicati dal convenuto e trascritti alle pagine 13-17 della medesima).

Tali prove non sono state assunte dai giudici di merito che si sono limitati, per quanto in particolare concerne il giudice d’appello, a concludere che, anche a volere ritenute provate le circostanze dedotte dall’attore, non risultavano dimostrate forme di coercizione psichica e di condizionamento tali da influire dolosamente sulla redazione dei testamenti delle sorelle Sa.Lu. e Sa.Ag., così come non sarebbe sufficiente che il De.Ma. e la di lui madre avessero offerto ricovero e assistenza a persone in età avanzata, non potendo tale fatto ritenersi “di per sé inequivocabilmente sintomatico dell’intento di impossessarsi dei beni di tali soggetti coartandone la volontà”.

Tali considerazioni varrebbero – ad avviso del giudice d’appello – anche in relazione alla dedotta inesistenza della capacità di testare delle due sorelle, mancando elementi “idonei a confermare univocamente e incontestabilmente che Sa.Ag. e Sa.Lu. versassero in una condizione di totale incapacità di intendere e di volere”. Sarebbe quindi irrilevante, ad avviso della Corte d’Appello, acquisire conferma del fatto che Sa.Lu. fosse stata trovata svenuta nella sua abitazione, così da essere necessario l’intervento di una ambulanza e il ricovero in ospedale>>.

La SC passa poi a dare la valutazione giuridica:

<< La Corte d’Appello, con tali affermazioni, si è posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte che, in riferimento all’art. 624, comma 1, c.p.c., sottolinea come sia necessario considerare l’età, lo stato di salute, le condizioni di spirito del testatore e come vada particolarmente considerato il fatto che il testatore, ove sia affetto da malattie senili, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate (cfr. in particolare Cass. n. 30424/2022).

Questa Corte ha inoltre sottolineato come la prova di una attività captatoria della volontà del testatore non possa normalmente aversi in via diretta, cosicché la stessa può desumersi da comportamenti e atti, altrimenti non comprensibili, del testatore e di coloro che dalla frode stessa vengano a trarre beneficio, cosicché devono ritenersi ammissibili e rilevanti le prove testimoniali dirette a dimostrare il comportamento di chi ha tratto vantaggio dalla frode, per esempio isolando il testatore, specie quando siano improvvisamente cambiati i rapporti tra quest’ultimo e altri soggetti senza alcuna evidente ragione.

Sempre in vista di tale complesso accertamento di fatto, può assumere rilievo il fatto che il testatore sia stato magari indotto a redigere un testamento malgrado avesse già provveduto con precedenti testamenti a curare il trasferimento dei propri beni (vedere in tal senso Cass. n. 4939/1981), soprattutto quando tale modifica è avvenuta in un contesto spazio-temporale che induce a ritenere probabile l’esistenza di possibili raggiri della sua volontà, resa più debole dalle malattie e dall’avanzare stesso dell’età.

Anche in relazione alla prova delle condizioni mentali del testatore, questa Corte ha sottolineato come essa possa essere desunta da elementi presuntivi: l’esistenza di legami affettivi e di intensa frequentazione con soggetti pretermessi nel testamento può infatti assumere efficacia probatoria se associata ad anomalie o incoerenze del testamento ovvero ad altri segnali che rilevino una condizione patologica invalidante (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass., n. 9534/2025).

Se è vero che compete al giudice di merito l’apprezzamento dei fatti e delle prove, cosicché questa Corte può solo controllare tale valutazione sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, nel caso in esame il giudice di merito non ha svolto un’adeguata istruzione probatoria in relazione ai fatti dedotti dall’attore, potenzialmente idonei a costituire fonti di presunzioni, e si è limitato a concludere per l’assenza di prove dirette di coartazione della volontà delle testatrici ovvero della loro incapacità di testare. Il giudice di merito, essendosi limitato a valutare l’efficacia probatoria “di per sé” del singolo elemento indiziario, non ha poi considerato che il ragionamento presuntivo va condotto nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (v. in particolare Cass. n. 9054/2022).

Nel caso di specie, d’altra parte, vi erano una serie di elementi potenzialmente rilevanti che la Corte d’Appello non ha mostrato di tenere in alcuna considerazione (redazione di due testamenti nello stesso giorno, ad un’età di oltre 90 anni e a due mesi da quello precedente che nominava erede il Vu.Al., senza contare la particolarità del fatto consistito nella permanenza delle due sorelle Sa.Lu. e Sa.Ag. nella casa della madre del De.Ma. in epoca prossima alla morte).>>