E’ inammissibile la revoca tacita della rinuncia all’eredità (la quale è atto a forma solenne)

Così la Cass,. sez. 5 tribut. 21/03/2026 n. 6.803, rel. Balsamo, che quasi di sfuggita ricorda una regola importante nella pratica:

<<6.1. La rinuncia all’eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all’eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell’atto determina la perdita del diritto all’eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell’istituto disciplinato dall’art. 519 del codice civile. L’effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall’avvenuto acquisto dell’eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall’art. 525 dello stesso codice. In considerazione di queste rilevanti conseguenze l’art. 519, già richiamato, richiede che l’atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La legge indica che essa “deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere e inserita nel registro delle successioni. Si è affermato che, ai sensi dell’art. 519 cod. civ., la dichiarazione di rinunzia all’eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. n. 4274 del 2013). 1350, n. 13, cod. civ. (Sez. 2, Sent. Ciò premesso, deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “Nel sistema delineato dagli artt. 519e 525 c.c. in tema di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile” (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014 Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003).

6.2. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350 c.c. (Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014 Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003; Cass. n. 37927/2022; Cass. 06/10/2022, n. 29146). È stato, difatti, enunciato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nel sistema delineato dagli artt. 519e 525 c.c., la forma solenne che deve rivestire la rinuncia esclude l’ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia (Cass. Se. 2 n. 15301/2025, Sez. 2 28-12-2022 n. 37927, Cass. Sez. 3 192-2014 n. 3958, Cass. Sez. 2 12-10-2011 n. 21014, Cass. Sez. 3 29-3-2003 n. 4846).

6.3. Pertanto (art.525 cc) il chiamato all’eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può successivamente accettarla, in forza dell’originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno, circostanza che, a detta del ricorrente, risulterebbe essersi verificata nel caso in esame per l’effetto della devoluzione dell’eredità allo Stato (Cass. 18/04/2012, n. 6070); resta comunque, come detto, la inammissibilità di una revoca tacita e per facta concludentia della rinunzia.>>