Diritto del minore alla frequentazione dei nonni (art. 317 bis cc)

Cass. sez. I, Ord. 19/02/2026, n. 3.721, rel. Scalia:

<<Il limite ai rapporti “significativi” con gli ascendenti (art. 317-bis, primo comma, cod. civ.) non è quello, infatti, negativo, del pregiudizio che viene al minore dalla coltivazione di quelle relazioni, ma quello, positivo, dell’interesse del minore ad una crescita piena ed equilibrata, nel carattere funzionale assolto dai rapporti affettivi in cui il diritto degli ascendenti non è assoluto, ma necessariamente declinato secondo l’interesse del minore.

Come si è già detto, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2881).

In accoglimento del motivo, la Corte d’Appello di Brescia, nell’esercizio discrezionale dei poteri suoi propri, è chiamata ad una rinnovata motivazione in applicazione del richiamato principio.>>