Trib Milano 29.12.2025 n° 10062/2025 , Rg 7998/2020 brevemente sull’oggetto:
“Va anzitutto precisato che, nel caso di specie, non è richiesta la retroversione degli utili ai sensi dell’art. 125 co. 3 c.p.i., sicché per il risarcimento del danno patrimoniale occorre fare riferimento al profilo del lucro cessante. (…)
In chiave di analisi economica del diritto, si afferma invero che lo scopo dell’art. 125 c.p.i. è quello di evitare il c.d. illecito efficiente.
Sul piano sistematico, la retroversione degli utili risulta assimilabile ai principi propri dell’istituto dell’arricchimento senza causa, posto che in entrambi i casi assume rilievo l’obbiettivo di ricondurre la ricchezza scaturita dal titolo di proprietà industriale ed indebitamente conseguita dal soggetto (contraffattore) – che ne ha tratto comunque benefici ingiustificati – in favore del soggetto il cui diritto assoluto sulla privativa di cui è titolare è stato indebitamente sfruttato.
In tale prospettiva, dunque, l’istituto della retroversione degli utili si pone sostanzialmente in via alternativa alla tutela risarcitoria classica fondata sulla natura compensativa del risarcimento cui i commi 1 e 2 dell’art. 125 c.p.i. risultano allineati, ancorché caratterizzati ed arricchiti sotto alcuni profili per la materia della proprietà industriale (Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, sent. 05/07/2022, n. 5877).
Resta ferma la possibilità di avvalersi, in un tempo, della domanda di risarcimento del lucro cessante e della domanda di retroversione degli utili, laddove quest’ultimi risultassero in misura maggiore al lucro cessante. Chiaramente, la retroversione degli utili potrà essere domandata per la sola misura che eccede il risarcimento del lucro cessante, verificandosi, diversamente, una eccessiva locupletazione del danneggiato contraria alla funzione della responsabilità civile”
(testo da Banca Dati di Merito)