E’ concorrenza sleale (ex art. 2598 n. 3 c.c.) proporre ai clienti del concorrente un’offerta reticente ed omissiva

 Trib.  Milano n. 3038/2023 del 17.04.2023, RG 40547/2023, rel.  Fazzini, Iliad c.  Vodafone:

<<All’interno di questo ambito, si deve ritenere che, nel caso di specie, Vodafone Italia Spa ha utilizzato sms o altre comunicazioni, caratterizzate da un messaggio pubblicitario che utilizza il prezzo come strumento di concorrenza, senza che, però, fosse stato evidenziato in maniera adeguata il prezzo complessivo, ovvero tutte le voci di prezzo o costo del servizio, essendo state omesse alcune singole componenti, quali i costi della SIM, di attivazione, etc. È evidente che tale comportamento non sia conforme alle regole della lecita concorrenza, atteso che l’utente non era stato messo nelle condizioni di effettuare una valutazione corretta nel formare un primo convincimento prima della sottoscrizione del contratto, con conseguenze negative anche al fine della scelta di un gestore piuttosto che un altro. Così come strutturati i messaggi, il tribunale ritiene che non ci fossero elementi per poter ritenere che il potenziale utente potesse supporre che accedendo al servizio avrebbe dovuto affrontare ulteriori costi iniziali rispetto a quelli già indicati. Si osserva, infatti che, dato che l’offerta esplicitava un costo periodico mensile nel caso in cui l’utente fosse voluto tornare a Vodafone o passare a tale società, senza alcun ulteriore riferimento a informazioni o a costi aggiuntivi, anche attraverso un richiamo a un sito internet, allo stato, non sussistono elementi perché esso avrebbe potuto intendere che l’offerta presupponeva invece anche un addebito di un costo iniziale, essendo evidente che esso aveva percepito l’offerta, in sostanza, come una sorta di abbonamento senza costo di attivazione, proprio per invogliare il cliente a ritornare sulle proprie scelte, o in cui gli eventuali costi iniziali erano stati assorbiti nel pagamento del canone fisso.
Rilevante a tale riguardo è anche la circostanza pacifica che per tali condotte Vodafone Italia Spa sia stata sanzionata dall’AGCM con provvedimento del 6.12.2019. In ordine alla rilevanza probatoria di tale provvedimento, si osserva che, benché non sia condivisibile quanto asserito da parte attrice in ordine a un suo valore probatorio privilegiato, essendo circostanza pacifica che tale provvedimento è stato oggetto di impugnazione davanti al TAR, con la conseguenza che, allo stato, esso non ha alcun specifico valore di carattere decisorio definitivo, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 3640/2009; Cass. 5941/2011; Cass. 5942/2011), è evidente che comunque esso abbia un valore indiziario a favore della tesi di parte attrice ai fini della individuazione di un comportamento di concorrenza sleale>>.

Nessuna  liquidazione di danno, però:

<<In considerazione di ciò, il Collegio ritiene che sia evidente che, allo stato, non sussiste alcuna prova in ordine al fatto che i messaggi in questione siano stati diretti ai clienti Iliad e in quale misura e se essi abbiano determinato questi ultimi a scegliere di tornare al vecchio operatore Vodafone piuttosto che proseguire con il nuovo operatore, elemento necessario al fine di provare la sussistenza del danno eventualmente causato.     In un contesto del genere e in un mercato caratterizzato da una pluralità di operatori (e non solo dai due, parti nel presente giudizio), il tribunale ritiene che non sia possibile stabilire se e in quale misura gli utenti, se informati correttamente sui costi effettivamente applicati al momento del ricevimento del messaggio, sarebbero rimasti con il nuovo operatore Iliad. Si evidenzia, peraltro, che l’eventuale passaggio da un operatore all’altro non si realizza al momento della recezione del messaggio, ma solo a seguito della sottoscrizione di un contratto, in cui l’utente viene informato dei costi effettivamente applicati.
Alla luce di tale motivazione, non può essere accolta la richiesta di rimessione in termini proposta da Iliad per il deposito della documentazione reperita a seguito dell’accesso integrale degli atti del procedimento AGCM, essendo essa irrilevante ai fini del decidere, con conseguente stralcio dei documenti di cui è stato autorizzato il deposito in data 18.02.2022 e di quelli depositati da parte attrice all’udienza di precisazione delle conclusioni del 17.05.2022>>.

Rigettata pure la domanda di  concorrenza skleale per ritartdato trasferimento del numero in base alla discipliona della number portabilility.

Circa  la  pubblicazione della setenzna:

<<Si osserva, infatti, in particolare, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che la pubblicazione in uno o più giornali della sentenza, che accerti atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2600 c.c., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso (cfr. Cass. 11362/2022), potendo essere disposta anche dopo che il concorrente abbia cessato la propria attività (cfr. Corte d’Appello di Milano, 14.04.2011).

Alla luce di ciò, il tribunale ordina la pubblicazione della sentenza (intestazione + dispositivo) a spese di Vodafone Spa entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, per una volta, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sul quotidiano il “Sole 24 ore”, con facoltà, per parte attrice di provvedervi direttamente in caso di inottemperanza della parte convenuta, recuperando successivamente le relative spese (cfr. Tribunale di Milano, sent. n. 5732/2016, 9.05.2016, est. Tavassi).
Il Collegio ritiene di non dovere accogliere la richiesta di pubblicazione della sentenza mediante inserzione sul sito ufficiale di Vodafone Italia S.p.A., su tutte le pagine ufficiali di Vodafone Italia S.p.A. presenti sui social network, su lettere da inviare a tutti i canali distributivi e a tutta la grande distribuzione e distribuzione organizzata, atteso che l’interesse di parte attrice risulta, allo stato, già soddisfatto in considerazione di quanto sopra disposto in ordine alla pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della sentenza sul quotidiano il “Sole 24 Ore”>>.

Concorrenza sleale di Fastweb verso Vodafone per illecita retention di clienti che avevano chiesto la migrazione

Chi  si interessa del mondo dei gestori telefonici troverà utile studiare Appello Milano n. 3048/2020 del 24.11.2020, RG 4005/2015, rel. Fontanella, vodafone Omnitel c. Fastweb.

Vodafone aveva fatto illecita attività c.d. di retention (=trattenimento) verso suoi clienti che avevano iniziato la migrazione verso Vodafone (F., cioè , avvertitane, li contattava per cercare di trattenerli).

La sentenza è centrata sul dato tecnico per accertare l’illecito e poi su quello contabile per accertare il danno .

La domanda è di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 cc

E’ accertato l’illecito, spot.  in base a decisione amministrativa AGCom e a perizia di causa.

Quanto alla quantificazione, è interssante l’iter logico del ctu e della Corte: bisogna stimare quanti clienti Vodafone ha perso (o meglio: non acquisito) stante la retention di F.  Poi bisogna stimare la redditività di ciascuno.

Essendo per lo più privati e micromprese,  la AMPU (Average Margin Per User: guadagno medio unitario) è stata stimata in euro 33,47 per Vodafon e € 8,42 per Fastweb

E’ poi interessante la stima del danno da pubblicità correttiva realizzata da Vodafone: non può essere correlata solo all’illecito di retention,  per cui in via quirtativa ha stimato euro 149,000. Precisamente: <Con riguardo, invece, alla quantificazione dei costi delle spese pubblicitarie inutilmente sopportate da Vodafone e riferibili ai clienti perduti per via delle condotte di retention poste in essere da Fastweb, il CTU ha valutato non corretto il prospetto di Vodafone per i seguenti motivi:
– Vodafone non ha differenziato, nel suddetto calcolo, i diversi segmenti di clientela. Secondo il CTU, “la presunzione che ogni segmento di clientela sia destinatario di un’identica quota di spese pubblicitarie e promozionali è certamente una possibilità concreta, ma totalmente priva di gravità, precisione e concordanza” (cfr. p. 16 CTU);
– Vodafone, come ogni altro operatore telefonico, dedica importanti risorse alla pubblicità istituzionale relativa al “brand” in sé, senza alcuna specifica connessione con particolari segmenti di clientela. Non sarebbe, dunque, possibile sostenere, con riguardo a tale quota delle spese pubblicitarie, una diminuita utilità delle stesse per via dell’attività di retention.
Tuttavia, ha rilevato ancora il CTU, non potrebbe negarsi che l’attività in questione abbia vanificato quantomeno una parte dei costi pubblicitari e promozionali sostenuti da Vodafone; per tale motivo, con criterio del tutto equitativo, l’Ing. Vestita ha stimato che le spese suddette, sostenute con riferimento ai clienti oggetto di retention, debbano  ragionevolmente essere comprese tra un massimo di Euro 374.138 e un minimo di Euro 261.298, con un valore intermedio di Euro 315.614.
La Corte ritiene di addivenire alla quantificazione in via equitativa di tale voce di danno considerando che Vodafone avrebbe dovuto comunque sostenere costi pubblicitari sia per mantenere la clientela già acquisita, sia per attrarne nuova, sia per sostenere il brand. Si tratta, quindi, di costi fissi rispetto ai quali appare verosimile ritenere che la perdita di un numero di clienti non superiore a 8.000 circa (come calcolati dal CTU Sanchini nella misura massima) possa avere inciso in misura modesta rispetto al totale della clientela alla quale la pubblicità è diretta.
Pertanto, si reputa equo riconoscere a tale titolo l’importo di Euro 149.655,00 (pari al 20% della spesa complessiva di Euro 748.276).>>

Infine è degno di nota il rigetto della domanda di danno all’immagine:

<<Infine, Vodafone assume di avere subito “un danno all’ immagine e alla reputazione commerciabile esprimibile in termini di perdita di chance”.
Precisa Vodafone che “[a] causa delle condotte di Fastweb, infatti, Vodafone agli occhi del mercato è risultata, suo malgrado, incapace di proporre offerte commerciali competitive rispetto a quelle del suo competitor” (cfr. pag. 42 atto d’ appello).
Rileva la Corte in proposito, come peraltro evidenziato dallo stesso CTU, che la chance di un’impresa si concretizza quando essa, per il solo fatto di operare in un certo mercato, ha l’opportunità di accedere a nuovi diversi segmenti di attività (nuove categorie di prodotti, nuovi segmenti di clientela, nuove aree geografiche, etc.) sino a quel momento non sfruttati.
Il danno all’immagine o alla reputazione commerciale, invece, ha riguardo alla perdita della fiducia e dell’apprezzamento da parte dei clienti e costituisce una fattispecie dannosa del tutto differente dalla perdita di chance, non impedendo al gestore di accedere a nuovi segmenti del mercato non precedentemente sfruttati.
Chiariti la diversa natura e il diverso ambito di incidenza dei due pregiudizi, e prescindendosi dall’incongruenza della prospettazione dell’appellante, ritiene la Corte che tale ulteriore voce di danno vada nella specie esclusa, stante il difetto di prove dirette o indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. Corte di Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n. 19137) e considerato che il circoscritto ambito temporale e quantitativo del fenomeno di retention, come accertato, non appare idoneo a diffondere una generalizzata fama negativa circa le capacità tecniche e commerciali di Vodafone.>>