In presenza di patologie accertate a ridosso della redazione del testamento, l’onere di provare il lucido intervallo incombe sui beneficiari dello stesso, spiega Cass. Sez. II, 31 ottobre 2026 n. 28.199, Rel. Picaro:
<<Orbene, la sentenza impugnata – trascurando la circostanza di fatto decisiva che alla data del 30.8.2011 (data della certificazione di invalidità con necessità di assistenza continua) e come desumibile dall’esame obiettivo del 20.7.2011, la de cuius risultava già affetta da demenza senile grave e permanente, perché totalmente disorientata nello spazio e nel tempo con gravi deficit cognitivi, come confermato anche dalla TAC del 2012, evidenziante l’atrofia cerebrale quale causa di ampliamento dei solchi corticali – ha omesso di presumere, secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, che il permanere di tale incapacità permanente alla successiva e prossima data di redazione del testamento olografo
(19.10.2011) fosse normale, e che pertanto non erano le originarie attrici a dover
ulteriormente dimostrare l’incapacità di intendere o di volere della de cuius alla data del 19.10.2011, ma piuttosto i beneficiari del testamento a dover provare che il testamento, ancorché pieno di errori ortografici, ritocchi e correzioni, fosse stato redatto da F.F. in un momento di lucido intervallo>>.