Cass. Sez. I, 18 ottobre 2026 n. 27.140 Rel. Costanzo
<<In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la legittimazione del genitore convivente ad agire iure proprio per ottenere dall’altro il contributo al mantenimento permane quando il figlio non abbia proposto autonoma domanda, il genitore continui a provvedere alle sue esigenze e la convivenza risulti allegata e accertata, senza che occorra una nuova allegazione in appello in assenza di contestazioni o sopravvenienze. Tale legittimazione non sussiste, invece, in capo al genitore che non conviva più con il figlio maggiorenne trasferitosi altrove, ferma restando la distinta pretesa diretta del figlio.
La riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato non può fondarsi sul mero richiamo alla sua capacità lavorativa o all’autoresponsabilità: il giudice deve valutare concretamente e con motivazione adeguata i redditi da attività professionale, distinguendoli dalle somme percepite a titolo di assegno, e comparare le condizioni economiche delle parti>>.
(massima di Valeria Cianciolo in Ondif)