Precisazioni sul tema in Cass. sez. II, 10/10/2026 n. 26.568 rel. Pirari:
<<A questo riguardo, occorre prendere le mosse dalla differenza esistente tra costituzione testamentaria di usufrutto e sostituzione fedecommissaria vietata, laddove sussiste la prima quando sia stata prevista l’attribuzione separata e simultanea a soggetti diversi della nuda proprietà e dell’usufrutto dei beni ereditari e la seconda quando un soggetto sia designato erede universale con l’obbligo – in virtù di una duplice chiamata secondo un ordine successivo – di conservare e restituire alla propria morte i beni a favore del sostituito, al quale viene trasmesso il medesimo diritto attribuito all’istituito (Cass., Sez. 2, 10/1/1995, n. 243; Cass., Sez. 2, 18/07/2005 n. 15130).
Nel primo caso, ossia quando le disposizioni sono dirette e simultanee e non in ordine successivo, si ha una formale istituzione di erede del nudo proprietario e i chiamati non succedono l’uno all’altro, ma direttamente al testatore, mentre la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisce un effetto non della successione, ma della vis espansiva della proprietà (Cass., Sez. 2, 24/02/2009, n. 4435). In tale ipotesi, è erede soltanto colui a cui sia attribuita la nuda proprietà del compendio dei beni ereditari e non anche colui a cui sia attribuito, contestualmente, il diritto di godimento dei medesimi, sicché è solo costui che può esercitare i relativi poteri fin dal momento dell’apertura della successione (Cass., Sez. 2, 15/10/2018, n. 25698).
Nel secondo caso, invece, l’elemento della duplice vocazione in ordine successivo, con efficacia della posteriore dopo la morte dell’istituito anteriore, il quale ha, perciò, l’obbligo di conservare l’eredità onde poterla restituire, così come gli è pervenuta, all’erede sostituito, rende nulla la clausola ai sensi dell’art. 692, quinto comma, c.c. (salvi i casi eccezionali di sua validità come previsti nei precedenti commi della stessa disposizione normativa, sostituiti per effetto della Legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151, art. 197) (si veda Cass., Sez. 2, 20/10/2014 , n. 22168).
Pertanto, come chiarito da Cass., Sez. 2, 15/10/2018, n. 25698, gli elementi che identificano la sostituzione fedecommissaria sono tre: 1) occorre, anzitutto, una doppia vocazione testamentaria, nel senso, cioè, che deve contenere due o più disposizioni dei medesimi beni in proprietà a favore di due o più persone chiamate a succedere l’una dopo l’altra, di modo che al sostituito è devoluta l’eredità del testatore non già direttamente da costui, ma indirettamente a mezzo del chiamato anteriore, che è gravato dall’obbligo della restituzione, e al quale, pertanto, egli – quale erede successivo del testatore – non si sostituisce, come nella sostituzione ordinaria, ma sussegue; 2) è necessario, in secondo luogo, che il testatore abbia imposto al primo chiamato l’obbligo di conservare e restituire i beni formanti oggetto della disposizione, precisandosi che tale obbligo può risultare da un’espressa disposizione del testamento, o dal contesto di esso, ovvero desumersi dalla circostanza che la disposizione non può ricevere la sua esecuzione che mediante la conservazione e la restituzione dei beni, o anche desumersi dal divieto di alienarli; 3) infine, l’ultimo requisito si sostanzia nel c.d. “ordine successivo”, il quale implica che l’istituito è tenuto a conservare i beni per tutta la vita, onde restituirli alla sua morte a titolo di successione al sostituito, che viene così a succedere indirettamente al testatore.
Da ciò consegue che l’interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca dell’effettiva volontà del de cuius, attraverso l’analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria. Nell’ambito di tale attività, occorre poi tener presente che l’indagine non può limitarsi a valorizzare esclusivamente l’espressione “vita natural durante” usata dal testatore con riferimento alla disposizione a favore di uno dei soggetti onorati. Infatti, la durata della vita del beneficiario assume rilievo sia nel caso in cui sia attribuito il diritto di usufrutto, sia nell’ipotesi in cui venga conferito il diritto di proprietà piena a favore dell’istituito nella sostituzione fedecommissaria, atteso che la durata della vita dell’usufruttuario costituisce la misura temporale del diritto reale conferito ed è al termine della vita dell’onorato che diventa operante la chiamata dei sostituiti nella sostituzione fedecommissaria (Cass., Sez. 2, 18/07/2005, n. 15130).
Alla stregua di quanto detto, occorre, in definitiva, procedere all’interpretazione del testamento, che è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria e con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche a elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore; con la conseguenza che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino a esprimere, nel modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (Cass., Sez. 2, 3/12/2010 n. 24637; Cass., Sez. 2, 28/7/2015 n. 15931; Cass., Sez. 2, 24-4-2018); il tutto, salvaguardando il principio di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2, 1/3/2024, n. 5487; Cass., Sez. 2, 14/10/2013, n. 23278; Cass., Sez. 2, 21/02/2007, n. 4022), fin dove possibile, salvo il caso di nullità.
Soltanto all’esito di tale attività ermeneutica è possibile stabilire se vi sia stata un’attribuzione (separata) simultanea, a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell’usufrutto dei beni ereditari, oppure una sostituzione fedecommissaria (Cass., Sez. 2, 17/04/2001, n. 5604): nel primo caso l’attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento al primo e di nuda proprietà al secondo, fa sì che erede sia soltanto il nudo proprietario; nel secondo caso, l’attribuzione all’onorato dell’usufrutto di diritti e obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti invece all’erede fa sì che la seconda istituzione sia nulla.
Di questa disamina non vi è alcun richiamo nella sentenza impugnata, la quale anzi afferma che l’istituita, ancorché destinataria di un mero diritto di usufrutto, era da considerarsi erede universale, senza considerare la contraddittorietà dell’affermazione, posto che, essendovi sostituzione fedecommissaria dei chiamati successivi e dunque nullità della relativa istituzione, il primo istituito non può essere usufruttuario e al contempo erede universale>>.