Nel caso di danno alla salute con eziologia multifattoriale, il fattore allegato come causalmente rilevante deve essere non solo possibile, ma probabile

Cass. sez. III, 19/05/2025 n. 13.294, rel. Saija, in un  caso di malformazioni prodotte da immissioni ambientali di sostanze nocive da parte della raffineria di Gela:

<<Del resto, come più volte già evidenziato, la valutazione sulla causa alternativa nel determinismo eziologico (uso di pesticidi), rispetto alle immissioni di SO2 nell’ambiente gelese, è stata effettuata dal giudice d’appello, che ha concluso, con valutazione fattuale incensurabile, ut supra, che in base alle risultanze della CTU può solo affermarsi che entrambi i fenomeni, rispetto alle malformazioni patite dal ricorrente, sono solo la “possibile causa”, non anche la “probabile causa”.

Il che, trattandosi nella specie di patologia ad eziologia multifattoriale, implica che “il nesso di causalità…. non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell’eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della ‘probabilità qualificata’, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (ex multis, Cass. n. 13814/2017), ciò che, in definitiva, la Corte nissena ha puntualmente effettuato (sia pure per escludere la sussistenza del nesso di causalità, nella specie), con valutazione – lo si ripete per chiarezza – tipicamente fattuale e ad essa riservata>>.