Insegnamento analitico e dunque da considerare attentamente in Cass. sez. III, 01/09/2026 n. 24.916, rel,. Stano:
<<La pronuncia di Cass., Sez. 3, n. 6386 del 3/3/2023, Rv. 667112 – 02 e Rv. 667112 – 04, cui questo Collegio aderisce e intende dare seguito, ha affermato, richiamando a sua volta un precedente (Cass., Sez. 3, n. 4864 del 23/2/2021) “in tema di infezioni nosocomiali… in applicazione dei principi sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico; di tal che la relativa fattispecie non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. sez. III, 15/06/2020, n.11599), mentre, ai fini dell’affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano, tra l’altro, il criterio temporale – e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale – il criterio topografico – i.e. l’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. “probabilità prevalente” – e il criterio clinico – volta che, in ragione della specificità dell’infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione (sulle quali, infra, 6.1.) era necessario adottare…
A fronte della prova presuntiva della relativa contrazione in ambito ospedaliero (nella specie, non contestata in causa), ed ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle IO – ed anche al fine di fornire al CTU la documentazione necessaria – gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale (e con il limite poc’anzi indicato…):
a) L’indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) L’indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) L’indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) La qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;
g) L’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) L’indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori;
i) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) L’indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
I) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti;
I) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
m) L’indicazione dell’orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.”.
La pronuncia prosegue riferendosi agli obblighi soggettivi gravanti sulle singole figure apicali.>>