Un applicazione della nullità da violazione del divieto in oggetto in Cass. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 05/06/2025) 03/11/2025, n. 28967, Rel. Rossi Raff.
Si trattava di assicuirazione stipulata dalla società a favore di persone da essa indicate come amministratori presso di sè o altre società esterne.
La polizza escludeva il rischio da sanzione pecuniaria penale ma nulla diceva circa la sanzione amministrativa (nel caso specifico irrogata da Consob per violazione dei doveri di amministratote). Per cui la corte di appello ritenne il rischio coperto e da indennizzabile.
Stante l’art 12.1 TU 209/2025 (“Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.), invece, la SC ne ha ravvisato la violazione, con conseguente nullità del contratto assicurativo: ma per causa illecita, si badi, non per violazione di norma imperativa .
A suo dire, infatti, “la ratio della norma risiede nell’esigenza di preservare la funzione sanzionatoria-deterrente del provvedimento amministrativo, altrimenti vanificata da un contratto con il quale l’onere economico della sanzione venga trasferito su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito.
La comminatoria di nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto espressamente prevista dall’art. 12 in questione rappresenta, invero, specifica applicazione, nella settoriale materia disciplinata, della generale nullità per causa illecita contemplata dall’art. 1418 cod. civ.: sicché essa colpisce ogni negozio che realizzi il risultato proibito, ivi incluso un accordo di manleva che sollevi il manlevato dall’applicazione a suo carico di sanzioni amministrative“.
Principio di diritto: “in tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell’illecito) che determini il trasferimento dell’onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito”.