Segue un orientamento consolidato Cass. sez. I, 30/10/2026 n. 28.145 rel. Caprioli. La sentenza è interessante perchè riporta le circostanze fattuali accertate nella fase di merito:
<<Più di recente (Cass. n. 24876/2025) questa Corte ha osservato che se l’affido “esclusivo”, è fondato sull’obiettivo accertamento della contrarietà dell’esercizio condiviso della bigenitorialità all’interesse del minore non venendo in rilievo in via diretta o indiretta la condotta pregiudizievole di uno dei genitori, in quello c.d. “super esclusivo” – quale istituto di creazione giurisprudenziale che, a differenza di quello “esclusivo”, impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore e costituisce perciò “una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c.” – è richiesto l’accertamento della “contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore di ogni decisione riguardante il minore”, dunque “un “quid pluris”, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell’integrazione del requisito di legge”, contrarietà all’interesse del minore che – come si legge in motivazione – deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata.
Invero “Nell’affido super esclusivo manca un chiaro ancoraggio normativo da cui trarre il quid pluris che, da un lato, ne precisi il contenuto limitativo dell’esercizio della responsabilità genitoriale, e dall’altro individui il carattere oggettivo, soggettivo o misto della contrarietà all’interesse del minore… Si tratta, in conclusione, di una categoria dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità; dall’altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti, tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l’affido super esclusivo, non potendosi escludere dall’esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l’accertamento di condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio della bigenitorialità rivestano, all’esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo, c’è lo strumento normativo dell’affido esclusivo che non conservi al genitore non affidatario le decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento a conflittualità, lontananza… e atteggiamento del minore.
L’affidamento super-esclusivo interviene quando risulta prevalente l’interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità.
Invero, la Corte di appello, ha illustrato con dovizia di particolari le circostanze su cui ha fondato la statuizione di affido “super esclusivo”, ripercorrendo in maniera accurata ed approfondita le relazioni intercorse ed intercorrenti tra le parti, ed ha ricordato attraverso gli stralci dell’elaborato peritale trascritti nella parte narrativa della sentenza de qua (pagg. 5-7), le carenti le competenze genitoriali della madre accertate in sede di indagini tecniche sotto plurimi profili (pagg. 69 ss. elaborato peritale) individuati 1) nell’accesso all’altro genitore in quanto “il tentativo della signora è quello di scegliere in autonomia i percorsi per i figli, senza condivisione alcuna con il loro padre”; 2) nella qualità della relazione di attaccamento in base al concetto di “genitore psicologico” (identificazione dei bisogni del figlio) perché “la signora non riesce a separare i propri bisogni da quelli dei figli. La relazione di attaccamento proposta è di tipo evitante, ossia svalutante il bisogno umano di cura e attenzione…. Vi.La. e Vi.Al. non la riconoscono come una figura di accudimento stabile ma sottolineano la sua disorganizzazione e la sua impulsività”; 3) nell’attenzione ai bisogni reali dei figli perché “la signora non riconosce il bisogno di Vi.Al. di essere aiutato sul piano scolastico né la dimensione di grandiosità di Vi.La. che necessita di abbassare l’investimento sulla performance, aspetto che invece la mamma alimenta”; nella funzione “riflessiva” ed “elaborativa” perché “non sempre è presente la capacità di attribuire intenzioni e finalità ai comportamenti degli altri ed in particolare dei figli, identificandosi nei loro bisogni; non sempre è presente la capacità di riflettere sul significato delle proprie azioni e delle proprie reazioni emotive”; 4) nel livello di integrazione familiare in quanto “la signora prova una profonda sfiducia nei confronti del sig. Vi.Ma. e del suo ruolo genitoriale. È presente una profonda condotta rivendicativa da parte della signora nei confronti del marito”.
Il giudice di merito ha poi fatto testuale richiamo alla parte conclusiva della relazione peritale laddove si afferma che” la signora Ca.Gi. presenta competenze genitoriali non adeguate. Si rilevano come fattori di rischio la storia individuale caratterizzata da conflitti con le figure genitoriali, principalmente con la madre; conflitto di coppia, impulsività e perdita di controllo, instabilità e incoerenza di pensiero e azioni, assenza di rete sociale ed amicale, incapacità di richiedere e ricevere aiuto”.
Si rilevano come fattori di rischio la storia individuale caratterizzata da conflitti con le figure genitoriali, principalmente con la madre; conflitto di coppia, impulsività e perdita di controllo, instabilità e incoerenza di pensiero e azioni, assenza di rete sociale ed amicale, incapacità di richiedere e ricevere aiuto.
La Corte di appello ha rivalutato alla luce dei rilievi critici veicolati attraverso il gravame l’indagine tecnica non riscontrando i lamentati vizi di parzialità denunciati né sconfinamenti nell’attività di indagine affidata al c.t.u. cui sono state rimesse valutazione squisitamente tecniche finalizzate a fornire al giudice gli elementi necessari per operare una scelta relativa al regime di affido coerente con le emergenze processuali.
Occorre inoltre sottolineare che i dati peritali sono stati raffrontati anche con la relazione dei Servizi sociali da ultimo (9.05.2025) acquisite in prossimità della decisione.
Va peraltro aggiunto che – come questa Corte ha già affermato, anche in giudizi relativa alla materia che occupa v. Cass. n. 27348/2022 – che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche (v. Cass. n. 12179/2018; Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 17392/2015) e che quindi legittimamente, la Corte d’Appello ha basato il proprio convincimento anche sulla relazione dell’assistente sociale da ultimo acquisita considerata unitamente alle altre risultanze istruttorie, ed in ragione non delle “valutazioni” in essa contenute, bensì proprio per essere l’ultima restituzione in fatto circa l’efficacia e la praticabilità della soluzione provvisoriamente adottata.
La Corte di appello ha rimarcato che “pur non trascurando la positività dell’attuale atteggiamento materno di adeguamento alle disposizioni di visita stabilite, non poteva essere trascurato il perdurante ” atteggiamento della sig.ra Ca.Gi. di sfiducia e svalutazione di tutti gli interventi sociali e psicologici in atto, una non comprensione delle motivazioni degli stessi (delle criticità evidenziate dal CTU) nonché un comportamento che i servizi definiscono “preoccupante” ossia di invio di mail e chiamate “a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche la domenica” agli operatori”.
Alla luce di tale situazione la Corte di merito ha ritenuto una indisponibilità continua, sistematica e nei confronti di qualunque interlocutore a collaborare per l’attuazione delle prescrizioni di confermare la decisione in ordine al regime di affido super esclusivo aggiungendo anche al fine di evitare un continuo ricorso al giudice tutelare per le scelte quali l’istruzione o sanitarie.
Finalità questa che diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente non ha rappresentato la sola ragione per la quale è stato confermato il regime di affido prescelto dal primo giudice.
L’apprezzamento dell’effetto pregiudizievole all’interesse dei minori di alcune delle condotte materne riscontrate non è colto nelle censure, che sembrano ignorare che la complessiva ragione decisoria è focalizzata sul miglior perseguimento dell’interesse dei figli e risulta congruamente e logicamente motivata.
La Corte d’Appello ha tenuto conto esplicitamente nella motivazione del risultato della CTU e delle altre emergenze istruttorie ed ha concluso per la conferma della soluzione ivi individuata dal Tribunale.
Pertanto le doglianze della ricorrente predette non si correlano in alcun modo con le spiegazioni offerte dal collegio di merito, se non per sostenere che le stesse si siano appiattite in maniera apodittica sulle conclusioni a cui era giunto il primo giudice, e risultano tese, in effetti, a confutare sulla base di una interpretazione soggettiva la ricognizione effettuata dal giudice di merito delle emergenze agli atti, pretendendo in questa sede di legittimità un ulteriore grado di giudizio di merito inammissibile>>.