Impugnazione del testamento per falsità

Cass. Civ., Sez. II, ord. 23 marzo 2026 n. 6.906, rel. Criscuolo, sull’art. 606 cc:

In tema di impugnazione del testamento olografo per falsità, la parte che ne contesti l’autenticità deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della prova secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c.; tale onere permane anche qualora la parte opti per la proposizione della querela di falso, la quale, pur producendo un accertamento con efficacia erga omnes, non determina alcuna inversione del riparto probatorio.
Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento in ordine alla falsità della scheda testamentaria anche esclusivamente sulle conclusioni della consulenza grafologica d’ufficio, ove ritenute complete e satisfattive, senza che sussista l’obbligo di ammettere ulteriori mezzi istruttori, né di motivare espressamente l’adesione alle conclusioni del CTU in assenza di specifiche censure tecniche..

(massime di Valeria Cianciolo in Ondif)