Ripasso del tema in Cass. sez. I, 30/10/2026 n. 28.166, rel. Caiazzo:
La decisione della corte a quo:
<<La Corte d’Appello ha deciso (riformando la sentenza di primo grado) applicando l’orientamento consolidato (v. Cass., n. 3402/1995 e 20509/2010) a tenore del quale l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass., n. 13345/2023; n. 10419/2010)>>.
Conferma della SC:
<<2) Al riguardo, va osservato cha l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi. Dunque, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’art. 316 bis, comma 1, c.c. e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali (nello stesso senso v. Cass., n. 13345/2023; n. 28446/2023).
Ed invero, come sottolineato dalla stessa giurisprudenza, una volta accertata l’impossibilità da parte dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio minore, l’obbligazione di cui si discute grava “in maniera unitaria” su tutti e quattro gli ascendenti – cioè sia sui nonni materni, sia su quelli paterni -, con la naturale conseguenza che il creditore potrà rivolgersi, indistintamente a uno dei quattro (co)obbligati. Il vincolo che lega i soggetti in questione trova la propria fonte, infatti, direttamente nella legge ed è posto in funzione di tutela del “supremo interesse del minore”.
In un tale quadro, la circostanza per cui l’obbligazione degli ascendenti sia sussidiaria rispetto a quella dei genitori non muta in nulla le regole del regime solidale, posto che fa differire solo nel tempo l’esigibilità “dell’effetto solidale” dell’obbligo in questione che risulta del tutto compatibile con il disposto dell’art. 1293 c.c.
A ciò si aggiunga che l’ascendente che abbia provveduto in via sussidiaria al mantenimento del minore potrà, poi, agire in via di regresso (artt. 1288 e 1299 c.c.) nei confronti degli altri coobbligati per il recupero del quantum debeatur.
Ne deriva, alla luce di quanto sino ad ora evidenziato, che l’art. 316 bis può considerarsi come espressione del carattere solidale delle obbligazioni gravanti sugli ascendenti, quale norma che trova la propria ratio nell’intento di rafforzare l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, il quale, a sua volta, riscontra il proprio fondamento nel dovere di “solidarietà” insito nella “società naturale” costituita dalla famiglia.
Al riguardo, giova rilevare che l’obbligo di mantenimento è strettamente correlato ad un principio generale: cioè quello della responsabilità genitoriale derivante dal rapporto di filiazione e che trova consacrazione (anche per i figli nati fuori dal matrimonio) nell’art. 30 Cost.; il dovere di mantenimento, per il suo carattere essenzialmente patrimoniale, esula dallo stretto contenuto di tale potestà, ed investe entrambi i genitori, perché nasce con e per il fatto stesso della procreazione.>>