Ricorre “veduta” ex art. 900 c.c solo se l’affaccio è comodamente praticabile

Cass. sez. II, 13/10/2026 n. 26.801, rel. Mocci:

<<5.1. Va doverosamente premesso che, in tema di previsioni di distanze minime nell’ambito dei rapporti di vicinato, l’obbligo di osservare le stesse nelle costruzioni, valevole solo per le vedute e non altrettanto per le luci, sussiste anche con riferimento alle “pareti finestrate”, nozione riferibile alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, con esclusione delle pareti munite di luci, ovvero di quelle su cui si aprono finestre cosiddette “lucifere”, con necessità di una verifica giudiziale in concreto in relazione alle singole ipotesi (Sez. 2, n. 20314 del17 giugno 2026).

Orbene, affinché sussista una veduta, a norma dell’art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale (Sez. 2, n. 36147 del 12 dicembre 2022; Sez. 6-2, n. 346 del 10 gennaio 2017).

In altri termini, un’apertura può essere considerata una veduta solo se consente, oltre alla mera illuminazione ed areazione dell’ambiente (inspectio), anche la possibilità di affacciarsi con una visuale ampia e mobile sul fondo del vicino (prospectio), comportando la possibilità di osservare non solo frontalmente, ma anche lateralmente e obliquamente la porzione di terreno viciniore.

5.2. Tuttavia, per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell’art. 900 c.c. conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è altresì necessario che la cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (Sez. 2, n. 3043 del 10 febbraio 2020; Sez. 2, n. 18910 del 5 novembre 2012).

In definitiva, la veduta è tale se l’apertura non soltanto consente di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di osservare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale, senza l’uso di mezzi artificiali, con comodità e sicurezza. L’accertamento giudiziale deve essere necessariamente volto anche ad evidenziare la destinazione normale e permanente

dell’opera, individuata alla stregua di elementi obbiettivi di carattere strutturale e funzionale>>.