Il reddito elevato riguarda i bisogni della famiglia nel fondo patrimoniale (art. 170 cc) se è fonte primaria o essenziale del loro soddisfacimento o del mantenimento del tenore di vita

Cass. sez. III, 12/10/2026 n. 26.690, rel Gianniti, relativa all’esecuzione forzata di credito da sanzini amminsitrative Consob in presenza di fondo patriminuale:

Principio di diritto:

“In tema di fondo patrimoniale (art. 170 c.c.), l’obbligazione relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Autorità di Vigilanza (CONSOB o Banca d’Italia) a carico di chi rivesta funzioni di gestione apicale in un istituto di credito va qualificata inerente ai bisogni della famiglia ove risulti accertato in fatto che l’assunzione e l’esercizio di tale carica retribuita abbia costituito la fonte primaria o essenziale dei redditi destinati al soddisfacimento ed al mantenimento del tenore di vita del nucleo familiare. In tal caso, la sanzione pecuniaria per violazione colposa dei doveri di vigilanza costituisce passività oggettivamente e funzionalmente inerente alle concrete modalità di esercizio dell’attività professionale svolta nell’interesse della famiglia, costituendone una prevedibile o potenziale passività”.