Le copie da streaming ma fruibili off line non sono riproduzione ad uso privato sottoposta al c.d “prelievo per copia privata”

Interessanti, come sempre, le conclusioni dell’Avv. Gen. Szpunar in C-496/24 del 02.10.2025, Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding, Stichting de Thuiskopie contro HP Nederland BV, Dell BV, Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers .

Il fatto: <<11.      Il giudice del rinvio ha formulato tre questioni pregiudiziali, che vertono tuttavia sulla medesima problematica, ragione per cui propongo di esaminarle congiuntamente. Tale giudice mira, in sostanza, a stabilire se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che l’abbonato a un servizio di messa a disposizione a richiesta, tramite streaming su Internet, di opere protette effettui una riproduzione per uso privato ai sensi di tale disposizione quando usufruisce del servizio aggiuntivo di messa a disposizione delle «offline streaming copies», consistente nella conservazione di tali opere nella memoria del dispositivo dell’abbonato, ove il fornitore del servizio, per mezzo di misure tecnologiche ai sensi dell’articolo 6 della medesima direttiva, mantiene tuttavia il pieno controllo sull’ubicazione, sulla duplicazione e sulla cancellazione di tali opere, mentre l’abbonato può soltanto fruirne (ascoltarle o visionarle) sul dispositivo in questione per la durata della messa a disposizione. Propongo di completare la risposta a tale questione con l’interpretazione dell’articolo 3 della succitata direttiva.>>

Il punto focale è : <<14. Una persona fisica può tuttavia beneficiare dell’eccezione in parola soltanto a condizione che abbia previamente ottenuto l’accesso all’opera in una forma che costituisce una fonte di riproduzione (6), fermo restando che tale accesso deve essere legale, ossia ottenuto con l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore (7). Per contro, quando una persona fisica ottiene l’accesso all’opera solo a seguito della sua riproduzione, tale riproduzione non può essere considerata effettuata da detta persona fisica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Essa risulta infatti effettuata dalla persona che concede l’accesso all’opera e, qualora avvenga a distanza, in forma smaterializzata e al di fuori della sfera privata di chi concede l’accesso, costituisce una comunicazione al pubblico dell’opera ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva. (…)

17.      La situazione è dunque analoga a quella esaminata nella causa definita con la sentenza VCAST. La riproduzione che si verifica nell’ambito di tale servizio non può essere considerata effettuata da persone fisiche (abbonati) ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, ma deve essere attribuita al fornitore del servizio, il quale, in questo modo, mette a disposizione dei propri abbonati le opere. Siffatta riproduzione costituisce pertanto un elemento dell’atto di messa a disposizione del pubblico di dette opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva, ed è il fornitore del servizio a compiere tale atto. >>

Diritto d’autore e intelligenza artificiale: ampio studio per il Parlamento Europeo

Approfondito studio di Nicola Lucchi per il Parlamento Europeo Generative AI and Copyright Training, Creation, Regulation, luglio 2025:

Riporto i cinque principali punti come riassunti nell’Execurtive Summary:

“This study identifies five key findings:
(1) The current EU text-and-data mining (TDM) exception was not designed to accommodate the expressive and synthetic nature of generative AI training, and its application to such systems risks distorting the purpose and limits of EU copyright exceptions.
(2) Fully machine-generated outputs should remain unprotected; AI-assisted works require harmonised protection criteria.
(3) A statutory remuneration scheme is essential to bridge the growing value gap between creators and AI developers.
(4) The fragmented governance landscape underscores the need for more coherent, cross-sector institutional responses.
(5) Without timely reform, the EU risks legal uncertainty, market concentration, and cultural homogenisation”.

(segnalazione di Martin Ebers in Linkedin)

AI e diritto di autore: il giudice californiano aparzialmente ammette il fair use nell’uso a fini di training (sul caso Anthropic )

Il giudice William Alsup del Distr. Nord della Califonia, 23 giugno 2025, Case 3:24-cv-05417-WHA,ANDREA BARTZ, CHARLES GRAEBER, and KIRK WALLACE JOHNSON contro Anthropic, esamina a fondo (anche sotto il profilo fattuale) la fattisicpecie dell’uso a fini di “allenamento” delle opeere degli autori attori.

L’esito è per lo più  favorevole all’impresa di AI, tranne che per l’uso dei libri piratati, per i quali il processo prosegue.

<<5. OVERALL ANALYSIS After the four factors and any others deemed relevant are “explored, [ ] the results [are] weighed together, in light of the purposes of copyright.” Campbell, 510 U.S. at 578.
The copies used to train specific LLMs were justified as a fair use. Every factor but the nature of the copyrighted work favors this result. The technology at issue was among the most transformative many of us will see in our lifetimes.
The copies used to convert purchased print library copies into digital library copies were justified, too, though for a different fair use. The first factor strongly favors this result, and the third favors it, too. The fourth is neutral. Only the second slightly disfavors it. On balance, as the purchased print copy was destroyed and its digital replacement not redistributed, this was a
fair use.
The downloaded pirated copies used to build a central library were not justified by a fair use. Every factor points against fair use. Anthropic employees said copies of works (pirated ones, too) would be retained “forever” for “general purpose” even after Anthropic determined they would never be used for training LLMs. A separate justification was required for each use. None is even offered here except for Anthropic’s pocketbook and convenience.
And, as for any copies made from central library copies but not used for training, this order does not grant summary judgment for Anthropic. On this record in this posture, the central library copies were retained even when no longer serving as sources for training copies, “hundreds of engineers” could access them to make copies for other uses, and engineers did make other copies. Anthropic has dodged discovery on these points (e.g., Opp. Exh. 17 at 93–94 (retained); Opp. Exh. 22 at 196 (no limits); Opp. Exh. 30 at 3, 4 (no accounting); see also Opp. 15). We cannot determine the right answer concerning such copies because the record is
too poorly developed as to them. Anthropic is not entitled to an order blessing all copying “that Anthropic has ever made after obtaining the data,” to use its words (Opp. Exh. 30 at 3, 4). (….).

This order grants summary judgment for Anthropic that the training use was a fair use. And, it grants that the print-to-digital format change was a fair use for a different reason. But it denies summary judgment for Anthropic that the pirated library copies must be treated as training copies.
We will have a trial on the pirated copies used to create Anthropic’s central library and the resulting damages, actual or statutory (including for willfulness). That Anthropic later bought a copy of a book it earlier stole off the internet will not absolve it of liability for the theft but it may affect the extent of statutory damages. Nothing is foreclosed as to any other copies flowing from library copies for uses other than for training LLMs>>

(segnalazione di Andres Guadamuz)

 

 

 

L’AG Emiliou sul concetto di “pastiche” nel diritto d’autore armonizzato

Eleonora Rosati in IPKat segnala le Conclusioni 17.06.2025 dell’AG Emiliou in C-590/23, CG e YN c. Pelham+altri: serve la riconoscibilità dell’imitazione (e quindi anche del lavoro imitato, direi: passaggio non scontato, che meriterebbe approfondimento) per aversi pastiche.

Si tratta di un altra fase della lunga lite Pelham, spedita nuovamente in sede europea dal BGH,  concernente la ripresa di due secondi della canzone <Metall auf Metall> dei Kraftwerk da parte della impresa di produzione Pelham GmbH nella hip hop song <Nur mir>.

Qui riferisco solo del pastiche, previsto dalla dir. 2001/29 come eccezione facoltativa all’art. 5.3.k, e rimasta tale anche successivamente, se non per la disciplina delle piattaforme introdotta dalla dir 790 del 2019 (da noi attuata nel l’art. 102 novbies c. 2 lett. b) l. autore)

<<81. It follows from the foregoing considerations that a ‘pastiche’, within the meaning of Article 5(3)(k) of the InfoSoc Directive, is an artistic creation which (i) evokes an existing work, by adopting its distinctive ‘aesthetic language’ while (ii) being noticeably different from the source imitated, and (iii) is intended to be recognised as an imitation. The purpose pursued with that overt stylistic imitation is irrelevant. The use of protected elements from works or other subject matters, including ‘samples’ of phonograms, falls under the corresponding exception where it results in an artistic creation presenting those essential characteristics.

82. The second question of the BGH concerns, specifically, whether the existence of such a ‘pastiche’ requires determining the subjective intent of the user, or whether it is sufficient for the ‘pastiche’ character to be recognisable by a person familiar with the material reused and who has the intellectual understanding required to perceive it. It calls, in my view, for a brief answer. On the one hand, it stems from the above definition that a ‘pastiche’ is characterised, inter alia, by the fact that it is intended to be recognised as an imitation (by contrast to plagiarism). Thus, whether the user had that intent is, indeed, decisive. On the other hand, it seems to me that, to guarantee the necessary legal certainty (and to avoid, in particular, that bad-faith users retrospectively present plagiarism as ‘pastiche’ in the event of infringement proceedings), that intent should be assessed objectively. Accordingly, the ‘pastiche’ nature of the use should be evident in the end result. It should be indicated (in some way) therein or, at least, recognisable as such by the viewer or listener familiar with the source.

83. Accordingly, the ‘pastiche’ exception laid down in Article 5(3)(k) of the InfoSoc Directive provides limited leeway for creative reuse of protected material. ‘Samples’ and other borrowings of such material which do not serve such an artistic, overt stylistic imitation are not covered by that exception. For instance, it cannot apply to the reuse of a ‘sample’ taken from a phonogram, such as that embodying ‘Metall auf Metall’, to create a new musical work in a completely different style, such as ‘Nur mir’. (127) The remaining exceptions and limitations offer similarly limited room, as will be discussed in the following sections>>.

Poi:

<<107. As we saw, under the current exceptions and limitations, protected material may be freely reused only if it contributes to an overtly imitative artistic creation (‘pastiche’), as a ‘dialogic’ reference to the source work (‘quotation’) or as a humoristic or critical détournement (‘parody’). That system never permits the appropriation of such material, selected ‘merely’ for its aesthetic value, and its reuse in a new creation. That is so irrespective of (i) the extent and value (both creative and economic) of the material borrowed and (ii) the amount of input added by the user and, thus, the ‘creative intensity’ of that new creation. It seems rather obvious that the weight of the claim to intellectual property of the rightholder concerned, under Article 13 and/or Article 17(2) of the Charter, depends on the first parameter, while the weight of the claim to freedom of the arts of the new creator, under Article 13 of the Charter, depends on the second. As the examples given in point 32 above illustrate, there may be a great deal of innovation and cultural value associated with such reuse. (155) However, the current system does not leave room for such nuances>>.

Circa poi il bilanciamento col principioo costituzionale della libertà di espressione artistica (art. 13 Carta dir. fond. UE), per l’AG questa eccezione/limitazine così disciplinata viola tale libertà , se riferita ai diritti coonnessi (essenzialmene a quelli la cui ratio sia la protezione degli investimenti economici); che sia invece ragionevole (fair balance) se riferita al diritto di autore (§§ 115 ss e 126 ss)

La Cassazione sul diritto di autore per i programmi televisivi trasmessi dalle tv delle stanze di albergo: conferma dell’orientamento europeo

Fiumi di inchiostro sull’oggetto sono stati prodotti, tra dottrina e giurisprudenza europee.

Cass. sez. 1 n. 12.841 del 13.05.2025 , rel. Catallozzi, conferma l’orientamento vigente con motivazione breve :

<<– per quanto concerne il pubblico al quale la comunicazione è rivolta, esso deve includere un numero indeterminato, ma piuttosto considerevole, di destinatari potenziali – e a tal fine può assumere rilevanza sia il numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, sia quello di coloro che possono avervi accesso in successione – e nel caso di una comunicazione al pubblico secondaria, deve trattarsi di un pubblico “nuovo”, vale a dire di un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico;

– la fornitura, mediante ricevitori installati nelle camere di un albergo, di un segnale televisivo costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, § 1, direttiva 2001/29/CE, a nulla rilevando il carattere privato del luogo in cui avviene la comunicazione (così, Corte Giust. UE 7 dicembre 2006, SGAE, C–306/05; vedi, anche, con riferimento alla trasmissione da parte del proprietario di un bar–ristorante di opere radiodiffuse mediante uno schermo televisivo ed altoparlanti a clienti presenti nel proprio locale, Corte Giust. U.E. 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C–403/08 e C–429/08);

– infatti, il diritto di comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento che sceglie individualmente, per cui verrebbe frustrato se non riguardasse anche le comunicazioni effettuate in luoghi privati;

– quanto ai destinatari della comunicazione, bisogna tener conto non solo dei clienti che si trovano nelle camere dell’albergo, ma anche dei clienti che sono presenti in qualsiasi altro spazio del detto stabilimento e che hanno a loro portata un apparecchio televisivo ivi installato e, inoltre, prendere in considerazione il fatto che, abitualmente, i clienti di un tale stabilimento si succedono rapidamente;

– ciò conduce a ritenere che si tratta in generale di un numero di persone abbastanza rilevante, di modo che queste devono essere considerate come un pubblico;

l’autore, autorizzando la radiodiffusione della sua opera, prende in considerazione solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni, e non anche la più ampia frazione del pubblico costituita dal complesso dei clienti dell’albergo che sono ammessa a beneficiare dell’ascolto o della visione dell’opera solo mediante che l’installazione nelle camere da parte dell’albergatore di apparecchi televisivi collegati a un’antenna;

– ne consegue che la clientela di un albergo costituisce un tale pubblico nuovo ai fini dell’applicazione dell’art. 3, direttiva 29/2001/CE, non facendo parte del pubblico iniziale e accendo alle trasmissioni grazie all’atto di distribuzione indipendente dell’albergatore;

– va puntualizzato, in proposito, che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della (detta) direttiva, ma che tale installazione può rendere tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere diffuse per cui se mediante apparecchi televisivi in tal modo installati l’albergo distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati nelle camere dello stesso, si tratta di una comunicazione al pubblico, senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata;>>

L’orientamento, pur pacifico presso la Corte di Giustizia e molta dottrina, non persuade.

Il punto focale è il concetto di <pubblico nuovo>. Che vada inteso come sopra evidenziato in rosso, non sta scritto da nessuna parte nè è motivato: anzi gli autori e i distributori sanno benissimo che c’è anche questo tipo di uso.

Lo sviluppo dell’ A.I. generativa su materiali protetti da diritto d’autore ne comporta la violazione? Probabilmene si, secondo la 3° parte dello studio dell’ US Copyright Office

Dopo le parti 1 e 2,  è ora uscita la parte 3 dell’ampio studio dello US Copyright Office sul rapporto tra AI e diritto di autore (Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training, May 2025).

La parte 3 (come anticipato nel mio post 28.02.2025  sulla parte 2) riguarda la questione del se lo sviluppo o in generale la preparazione  dell’AI su materiali protetti incida sui relativi diritti.

La risposta è positiva. Resta allora da capire -nel diritto USA- se sia invocabile la difesa del Fair Use: soluzione difficile, conclude l’Ufficio, per cui è auspicabile il diffondersi di un adeguato sistema di licenze.

La questione è più complicata nel diritto UE, dove manca una clausola generale permissiva di pari portata, essendovi invece eccezioni (o limitazioni) specificamente previste.

Ecco la Conclusione:

<<In applying current law, we conclude that several stages in the development of
generative AI involve using copyrighted works in ways that implicate the owners’ exclusive rights. The key question, as most commenters agreed, is whether those acts of prima facie infringement can be excused as fair use.
The fair use determination requires balancing multiple statutory factors in light of all relevant circumstances. Although it is not possible to prejudge the result in any particular case, precedent supports the following general observations:
Various uses of copyrighted works in AI training are likely to be transformative. The extent to which they are fair, however, will depend on what works were used, from what source, for what purpose, and with what controls on the outputs—all of which can affect the market. When a model is deployed for purposes such as analysis or research—the types of uses that are critical to international competitiveness—the outputs are unlikely to substitute for expressive works used in training. But making commercial use of vast troves of copyrighted works to produce expressive content that competes with them in existing markets, especially where this is accomplished through illegal access, goes beyond established fair use boundaries.
For those uses that may not qualify as fair, practical solutions are critical to support ongoing innovation. Licensing agreements for AI training, both individual and collective, are fast emerging in certain sectors, although their availability so far is inconsistent. Given the robust growth of voluntary licensing, as well as the lack of stakeholder support for any statutory change, the Office believes government intervention would be premature at this time.
Rather, licensing markets should continue to develop, extending early successes into more contexts as soon as possible. In those areas where remaining gaps are unlikely to be filled, alternative approaches such as extended collective licensing should be considered to address any market failure.
In our view, American leadership in the AI space would best be furthered by supporting both of these world-class industries that contribute so much to our economic and cultural advancement. Effective licensing options can ensure that innovation continues to advance without undermining intellectual property rights. These groundbreaking technologies should benefit both the innovators who design them and the creators whose content fuels them, as well as the general public.
Finally, as in prior Parts of this Report, the Office recognizes that facts on the ground are evolving at a rapid pace. We will continue to monitor developments in technology, case law, and markets, and to offer further assistance to Congress as it considers these issues >>

La sentenza della Corte di Giustizia nel caso italiano Jamendo sulle collecting societies nel diritto d’autore UE

C. Giust. C-10/22 del 21.03.2024, Liberi editori e autori LEA c. Jamendo SA., avv. gen. Szpunar, affronta il complicato tema della equiparazione tra organismi di gestione collettiva (OGC; SIAE da noi)  e entità di gestione indipendenti (EGI)  secondo la duplice possibilità offerta dalla direttiva 2014/25.

La radicale esclusione degli EGI non è compatbile con la direttiva, mentre una differenza disciplinare può esserlo (più vincolante per le EGI), in ragione della più lasca disciplina per esse prevista dalla direttiva.

Sintesi finale:

<<96  Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che il trattamento differenziato, operato dalla normativa nazionale di cui trattasi, delle entità di gestione indipendenti rispetto agli organismi di gestione collettiva risponda all’intento di conseguire l’obiettivo di protezione del diritto d’autore in modo coerente e sistematico, dal momento che la direttiva 2014/26 assoggetta le entità di gestione indipendenti ad obblighi meno rigorosi rispetto a quelli degli organismi di gestione collettiva per quanto riguarda, in particolare, l’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la concessione delle licenze, le modalità di governance nonché il quadro di sorveglianza cui sono soggette. In dette circostanze, tale trattamento differenziato può essere considerato idoneo a garantire il conseguimento di detto obiettivo.

97 Tuttavia, per quanto concerne, sotto un secondo profilo, la questione se la restrizione consistente nell’escludere le entità di gestione indipendenti dall’attività di intermediazione dei diritti d’autore non vada oltre quanto è necessario per garantire il conseguimento dell’obiettivo di interesse generale connesso alla protezione del diritto d’autore, occorre rilevare che una misura meno lesiva della libera prestazione di servizi potrebbe consistere, segnatamente, nel subordinare la prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d’autore nello Stato membro interessato a obblighi normativi specifici che sarebbero giustificati riguardo all’obiettivo di protezione del diritto d’autore.

98 Pertanto, occorre constatare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, nella misura in cui preclude, in modo assoluto, a qualsiasi entità di gestione indipendente, a prescindere dagli obblighi normativi cui essa è soggetta in forza del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilita, di esercitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, risulta andare oltre quanto è necessario per proteggere il diritto d’autore.

99 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con la direttiva 2014/26, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo di tali Stati membri>>.

L’art. 180 l. aut. però è stato modificato nel settembre/novembre 2024, nel senso di equiparare i due tipi di enti.

Nel maggio 2024 è stato emanato il regolamento AGCOM sulla rappresentatività e sui doveri delle collecting , delibera 95-24 (v. pag. web del provvedimento  e il link diretto al regolamento, allegato A).

Nel febbraio 2023  il Consiglio di Stato  aveva rigettato il ricorso di SIAE nell’opposiizone da questa fatta all’accertamento AGCM di abuso di posizione dominante (sentenza 15.02.2023, sez. 6, N. 01580/2023 REG.PROV.COLL.) che esamina fra le altre l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicaizone dell’art. 180 l. aut. prima e dopo lke modifiche del 2017 (§ 17 ss , p. 732 ss del file).

Della ponderosa sentenza ricordo solo l’affermata natura eccezionale dell’esclusiva SIAE , oggi delle collecting in generale (p. 74/5)

Il digital lending di e-books da parte di Internet Archive non costituisce “fair use”

Così l’appello del 2° circuito 4 settembre 2024,  Docket No. 23-1260, HACHETTE BOOK GROUP , INC., HARPERCOLLINS PUBLISHERS L.L.C., JOHN WILEY &
SONS , INC., PENGUIN RANDOM HOUSE LLC contro Internet Archive (MENASHI, ROBINSON, and KAHN Circuit Judges), su un tema ancora controverso pure in UE.

Internet Archive (poi: IA) scansiona in toto libri senza fine di lucro (<<is it “fair use” for a nonprofit organization to scan copyright-protected print books in their entirety anddistribute those digital copies online, in full, for free, subject to a one-to-one owned-to-loaned ratio between its print copies and the digital copies it makes available at any given time, all without authorization from the copyright-holding publishers or authors?>>, p. 7; dettagli sul fatto p. 11).

La ratio della tutela da copyright è prevalebntemente pubblicistica: promuovere la creazione di opere. V. : <<The monopoly created by the Copyright Act “rewards the individual author in order to benefit the public”; the idea being that authors and inventors will be more motivated to produce new works if they know those works will be protected, and the public will benefit from both restricted access to those works in the short term and unfettered access in the long term, once the period of exclusive control expires. Harper & Row, 471 U.S. at 546. The Act therefore “reflects a balance of competing claims upon the public interest: Creative work is to be encouraged and rewarded, but private motivation must ultimately serve the cause of promoting broad public availability of literature, music, and the other arts.” Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975)>> p. 18

Dei quattro fattori da conteggiare secondo il § 107, nessuno è a favore di IA,.  Circa il primo, è vero che la commerciality lo è; ma ciò è controbilanciato dalla Transformativeness, che, da un lato, è a favore degli editori e, dall’altro, è più importante, p. 21 e 38/9.

Ne dà notizia Ars Technica che offre pure il link diretto al documento .

Sentenza interessante, anche se la disciplina del fair use è un pò diversa da quella nazionale/europea.

Da noi v. gli ottimi lavori si Caterina Sganga sull’esaurimento digitale nel copyright UE (ad es. in Diritto dell’informazione e dell’informatica 2020-3  e 2019-1).

Installare televisioni in albergo, portanti segnale tv fatto circolare via cavo, costituisce comunicazione al pubblico

L’annoso tema , che non cessa di porre dubbi, è esaminato da Corte di Giustizia 11.04.2024. C-11-04.2024, Citadines Betriebes GmbH c. MPLC MPLC Deutschland GmbH (AG è Szpunar).

Riporto tutto il passo rilevante

<<35   Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la fornitura di apparecchi televisivi installati nelle camere o nella palestra di un albergo, qualora un segnale sia, inoltre, ritrasmesso a tali apparecchi mediante una rete di distribuzione via cavo propria di tale albergo, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione.

36      A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, «[g]li Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

37      Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, in forza di tale disposizione, gli autori dispongono di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 30, e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

38      Per quanto concerne il contenuto della nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, essa deve essere intesa, come indicato al considerando 23 della direttiva 2001/29, in senso ampio, quale comprendente qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione e quindi qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la radiodiffusione. Dai considerando 4, 9 e 10 di detta direttiva emerge, infatti, che obiettivo principale di quest’ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

39      A tal proposito, come ripetutamente dichiarato dalla Corte, tale nozione consta di due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico, e implica una valutazione individualizzata (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 37; del 2 aprile 2020, Stim e SAMI, C‑753/18, EU:C:2020:268, punto 30, e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

40      Ai fini di una tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti tra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente sia nella loro reciproca interazione (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 35, e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

41      Tra tali criteri la Corte, da un lato, ha messo in evidenza il ruolo imprescindibile dell’utente e il carattere intenzionale del suo intervento. Esso realizza infatti un «atto di comunicazione» quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di detto intervento, tali clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell’opera diffusa (v. in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

42      Inoltre, la Corte ha dichiarato che il carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non è privo di rilevanza (sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

43      D’altronde, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione, occorre inoltre che le opere protette siano effettivamente comunicate a un pubblico [sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 40, e del 28 ottobre 2020, BY (Prova fotografica), C‑637/19, EU:C:2020:863, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

44      A tal riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e implica, peraltro, un numero di persone abbastanza rilevante (sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 41, e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

45      Parimenti, secondo costante giurisprudenza, un’opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

46      È alla luce, in particolare, di tali criteri, e conformemente alla valutazione individualizzata ricordata al punto 39 della presente sentenza, che occorre valutare se, in una causa quale quella oggetto del procedimento principale, il gestore di un albergo che fornisce nelle camere e nella palestra dello stesso apparecchi televisivi e/o radiofonici ai quali ritrasmette un segnale di radiodiffusione realizzi un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

47      Sebbene spetti, in linea di principio, al giudice nazionale stabilire se ciò si verifichi in una particolare fattispecie e apportare al riguardo tutte le valutazioni di fatto definitive, la Corte è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione per valutare se esista un tale atto di comunicazione al pubblico.

48      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre considerare che il gestore di un albergo realizza un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, qualora trasmetta deliberatamente opere protette alla sua clientela, distribuendo volutamente un segnale a mezzo di apparecchi televisivi installati in detto albergo (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

49      In secondo luogo, la Corte ha già dichiarato che i clienti di un siffatto albergo costituiscono un numero indeterminato di destinatari potenziali, nella misura in cui l’accesso di tali clienti ai servizi dell’albergo in parola è frutto, in via di principio, della scelta specifica di ciascuno di essi e non è soggetto ad altro limite se non la capacità ricettiva dell’albergo, e che i clienti di un albergo costituiscono un numero di persone abbastanza rilevante, e di conseguenza queste ultime devono essere ritenute un «pubblico» [sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punti 41 e 42].

50      In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che, perché sussista la comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre che l’utente interessato, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso a una trasmissione radiodiffusa contenente un’opera protetta a un pubblico ulteriore e che risulti che, in assenza di tale intervento, le persone che costituiscono tale pubblico «nuovo», pur trovandosi all’interno della zona di copertura di detta trasmissione, non possano, in via di principio, usufruire di tale opera. Pertanto, qualora il gestore di un albergo trasmetta deliberatamente alla sua clientela una tale opera, distribuendo volontariamente un segnale a mezzo di ricevitori televisivi o radiofonici installati in tale albergo, egli interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a tale opera. Infatti, in assenza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all’interno di una tale zona di copertura, non potrebbero, in via di principio, usufruire di detta opera (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punti 46 et 47 e giurisprudenza ivi citata).

51      In quarto luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché vi sia comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 43). Ne consegue che è irrilevante la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, che gli apparecchi televisivi non siano stati accesi dalla Citadines, bensì dai clienti dell’albergo gestito da tale società.

52      In quinto luogo, per quanto riguarda il carattere lucrativo di cui al punto 42 della presente sentenza, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’atto con il quale il gestore di un albergo dà ai suoi clienti accesso a un’opera radiodiffusa costituisce una prestazione di servizio supplementare che incide sullo standing di tale albergo e, quindi, sul prezzo delle camere di quest’ultimo, di modo che tale atto riveste carattere lucrativo [v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 44, nonché del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punti 44 e 45].

53      In sesto e ultimo luogo, non si può ritenere che la fornitura di apparecchi televisivi nelle camere e nella palestra dell’albergo oggetto nel procedimento principale costituisca una «mera fornitura di attrezzature fisiche» ai sensi del considerando 27 della direttiva 2001/29.

54      Infatti, per quanto concerne gli alberghi, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche, che coinvolge, oltre a detto albergo, abitualmente imprese specializzate nella vendita o nella locazione di apparecchi televisivi, non costituisce, in quanto tale, un atto di comunicazione ai sensi della direttiva 2001/29, tuttavia tali installazioni possono rendere tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere radiodiffuse. Pertanto, se, mediante apparecchi televisivi in tal modo installati, tale albergo distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati nelle camere di quest’ultimo, si tratta di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 46).

55      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la fornitura di apparecchi televisivi installati nelle camere o nella palestra di un albergo, qualora un segnale sia, inoltre, ritrasmesso a tali apparecchi mediante una rete di distribuzione via cavo propria di tale albergo, costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione.>>

§§ centrali sono i 50 e 54.

Al solito, non convince il requisito della lucrosità, assente nella fattiusopecie legale.

E’ comunicazine al pubblico (art. 3 dir. Infosoc. 2001/29 sul copyright) predisporre antenne nei vari appartamenti di un condominio?

Si , se vengono dati in affitto, ricorrendo in tale caso il pubblico “nuovo” richiesto dalla fattispecie (euro)normativa.

Così la corte di Giustizia  UE , C-135/23, del 20.06.2024, GEMA v. GL, sulla annosa questione interpretativa del concetto di “comunicazione al pubblico” (v. ora la sintetica ma precisa esposizione di Cogo, in AA.VV., Lineamenti di diritto industriale,. Wolters Kluwer, 2024, 560 ss):

<< 33   A tal riguardo, in primo luogo, si deve considerare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi 40 e 50 delle sue conclusioni, e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che il gestore di un condominio, dotando gli appartamenti di apparecchi televisivi e di antenne da interno che, senza che siano necessari ulteriori interventi, ricevono segnali e consentono la diffusione di trasmissioni, in particolare di musica, in detti appartamenti, realizza intenzionalmente un intervento al fine di consentire ai propri clienti l’accesso a tali emissioni, all’interno degli appartamenti locati e durante il periodo di locazione, senza che sia determinante che questi ultimi si avvalgano o meno di tale possibilità (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

34 Inoltre, l’intervento di tale gestore che dà accesso ad opere radiotelevisive ai suoi clienti deve essere considerato come una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile.

35 L’offerta di questo servizio influisce infatti sulla categoria degli appartamenti di cui si tratta nel procedimento principale e quindi sul prezzo dell’affitto di tali appartamenti (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 90 e giurisprudenza ivi citata) o, come rilevato al punto 25 della presente sentenza, sulla loro attrattiva e, pertanto, sulla loro frequentazione. Si deve quindi ritenere che l’offerta di siffatto servizio consenta di dimostrare il carattere lucrativo della comunicazione, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 24 e 25 della presente sentenza.

36 Ai fini dell’esame che deve essere effettuato dal giudice del rinvio, è irrilevante la circostanza, evidenziata da tale giudice, che gli apparecchi televisivi di cui si tratta nel procedimento principale siano collegati a un’antenna «interna» piuttosto che a un’antenna «centrale», come quella oggetto della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 18 marzo 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon (C‑136/09, EU:C:2010:151).

37 Infatti, una distinzione siffatta tra antenne centrali e interne non sarebbe conforme al principio di neutralità tecnologica, in forza del quale la legge deve enunciare i diritti e gli obblighi delle persone in modo generico, al fine di non privilegiare il ricorso a una tecnologia rispetto a un’altra (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2022, Austro-Mechana, C‑433/20, EU:C:2022:217, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

38 In secondo luogo, perché venga in considerazione la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, è necessario che le opere protette siano effettivamente comunicate a un pubblico. A tal riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (sentenza del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punti 51 e 52, nonché giurisprudenza ivi citata).

39 Pertanto, la nozione di «pubblico» comporta una certa soglia de minimis, il che esclude da detta nozione un numero di interessati troppo esiguo, se non addirittura insignificante. Per determinare tale numero, occorre tener conto, in particolare, del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione (v., in tal senso, sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punti 43 e 44, nonché del 19 dicembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

40 Nel caso di specie, il giudice del rinvio non fornisce indicazioni quanto al numero di persone che possono avere accesso alle opere, parallelamente o in successione, limitandosi ad affermare che l’immobile di cui si tratta nel procedimento principale è composto da 18 appartamenti. Tale giudice non indica, in particolare, se gli appartamenti siano oggetto di locazioni di breve durata, segnatamente a titolo di alloggio turistico, il che può incidere sul numero di persone che possono avere accesso in successione alle opere di cui si tratta.

41 Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza, spetta, rispettivamente, al giudice nazionale stabilire se opere protette siano effettivamente comunicate a un «pubblico», ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 38 e 39 di tale sentenza, e alla Corte fornirgli indicazioni utili al riguardo.

42 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, se il giudice del rinvio dovesse constatare che gli appartamenti dell’immobile di cui si tratta nel procedimento principale sono oggetto di locazioni di breve durata, segnatamente a titolo di alloggio turistico, i loro locatari dovrebbero essere qualificati come «pubblico», dato che essi costituiscono insieme, al pari dei clienti di un albergo, un numero indeterminato di potenziali destinatari [v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punti 41 e 42].

43 In terzo luogo, da una giurisprudenza costante risulta che, un’opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando, C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

44 Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, i locatari di appartamenti di un immobile oggetto di locazioni di breve durata, segnatamente a titolo di alloggio turistico, possono costituire un siffatto pubblico «nuovo», dal momento che tali persone, pur trovandosi all’interno della zona di copertura di detta trasmissione, non potrebbero fruire dell’opera diffusa senza l’intervento del gestore di tale immobile, mediante il quale quest’ultimo installa, in tali appartamenti, apparecchi televisivi muniti di un’antenna da interno (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punti 46 e 47).

45 Per contro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, se il giudice del rinvio dovesse constatare che gli appartamenti di cui si tratta sono dati in locazione a locatari per uso residenziale, questi ultimi non possono essere considerati un «pubblico nuovo», ai sensi della giurisprudenza citata al punto 43 della presente sentenza.

La CG si adegua alle Conclusioni del bravo A.G. SZpunar.