Costiuisce comunicazione al pubblico predisporre in appartamenti-vacanze televisioni con antenna interna per fruizione di opere protette?

Dicono di si le sempre interessanti Conclusioni dell’avvocato generale Szpunar  del 22.04.2024, C-135/2023 (ne dà notizia Eleonora Rosati su IPKat).

Si tratta di breve summa sul sempre poco chiaro problema.

Per l’AG va data la stessa risposta data dalla CG nel notissimo prececedente SGAE del 2006 (C-306/2005), relativa a camere di albergo, ed invece risposta opposta a quella data nel recente caso Stim e SAMI del 2020 (C‑753/18), relativo a apparecchiature in auto per noleggio.

La differenza tra quest’ultimo e quello de quo sta nel fatto che qui l’infrastruttura è realzzata dal convenuto, mentre nel primo le comapgnie di noleggio auto se la trovano già montata nelle auto acquistate (però potrebbero disabilitarla: che sia economicamente non conveniente è irrilevante)

<<40. È vero che, nella situazione oggetto del procedimento principale, il gestore di un condominio non effettua una trasmissione del segnale televisivo verso tali appartamenti, in quanto ciascun appartamento è dotato di un’«autonoma» attrezzatura fisica che permette la ricezione di tale segnale. L’atto del gestore, tuttavia, non si limita a fornire ai conduttori unicamente un apparecchio televisivo e un’antenna interna, che essi potrebbero utilizzare in qualsivoglia modo. Dotando gli appartamenti di apparecchi televisivi muniti di antenne interne regolate in modo da permettere la ricezione del segnale della trasmissione televisiva terrestre disponibile nella zona di copertura nella quale è situato il suo immobile, il gestore permette ai conduttori di usufruire di trasmissioni televisive ben definite, all’interno degli appartamenti locati e durante il periodo di locazione. (…)

42. A mio avviso è dunque possibile ritenere che, installando negli appartamenti destinati a locazione apparecchi televisivi muniti di antenne interne, il gestore di un condominio realizzi, con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, un «atto di comunicazione» consistente nel dare ai conduttori accesso a opere protette contenute nelle trasmissioni televisive che è possibile ricevere in detti appartamenti mediante tali apparecchi, in maniera sostanzialmente identica alla situazione delle camere d’albergo dotate di apparecchi televisivi collegati a un’antenna centrale>>.

E poi:_

<< 53. Non avendo alcuna influenza sull’installazione degli impianti radio a bordo degli autoveicoli, le società di noleggio di simili veicoli non agiscono neppure a scopo di lucro, contrariamente al gestore di un condominio destinato a locazione che vi installa apparecchi televisivi (49). Orbene, il carattere lucrativo dell’intervento dell’utente interessato, pur non essendo, di per sé, decisivo ai fini dell’esistenza di un atto di comunicazione, può essere indicativo della natura intenzionale di tale intervento. (…)

56. Orbene, se l’elemento decisivo nel procedimento principale è l’intervento intenzionale dell’utente allo scopo di dare ai propri clienti l’accesso a trasmissioni televisive, in forza del principio di neutralità tecnologica, dovrebbe essere irrilevante che tale accesso sia fornito loro mediante un’antenna centrale o più antenne interne (54).

57. Pertanto, il fatto che il gestore di un condominio dia ai conduttori l’accesso a trasmissioni televisive mediante apparecchi televisivi muniti di antenne interne installati in tali appartamenti dev’essere considerato un atto di comunicazione di opere protette contenute in dette trasmissioni. Occorre inoltre verificare se e, eventualmente, a quali condizioni tale comunicazione sia rivolta a un pubblico nuovo, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte in materia>>.

Mi parrevbbe condibisibile.

Piouttosto sarebbe ora di abnalzizare il concetto di “pubblico tenuto inconsidrazine dal titolare deri diritti quando autorizzo per la prima voklta la diffusione dell’opera”: è tutto da dismtrare l’orjentamento segjuito dalla CG per cui esso comrense gli impienti fruiti da residenti ma non da ospiuti di albergo o case vacanze o simili.

Vedremo se la CG le seguirà (probabile).

“Comunicazione al pubblico” in diritto d’autore e noleggio di veicoli equipaggiati con apparecchi radio

La Corte di Giustizia (d’ora in poi: CG) con una sentenza invero un po’ sbrigativa (molto più dettagliate le conclusioni 15.01.2020 dell’AG Szpunar) decide la questione pregiudiziale, relativa alla qualificabilità come <comunicazione al pubblico> del noleggio di autoveicoli equipaggiati con apparecchi radio. Si tratta della sentenza 2 aprile 2020 C-753/18, Stim e Sami contro Fleetmanager Sweden AB e Nordisk Biluthyrning AB.

Le collecting societies svedesi avevano agito contro due compagnie di autonoleggio per il recupero di diritti non pagati, relativi alla violazione del diritto d’autore: vioolazione che sarebbe consistita nel fatto che offrivano veicoli con autoradio capaci di captare il segnale, ciò che costituirebbe <comunicazione al pubblico>.

Le norme pertinenti sono l’articolo 3 della direttiva c.d. infosoc 2001/29 e relativo il considerando 27 nonchè la Direttiva 2006/115 articolo 8/2.

La questione pregiudiziale sollevata dalla corte suprema svedese è la seguente <<1) Se il noleggio di autoveicoli equipaggiati con serie con impianti       radio implichi che il noleggiatore dei veicoli medesimi costituisca un utilizzatore che proceda ad una “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ovvero, rispettivamente, ad una “comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115. 2)      In qual misura rilevino le dimensioni dell’attività di autonoleggio nonché la durata dei singoli noleggi>>

La Corte ricorda ciò che è comunque di senso comune e cioè che il concetto di comunicazione al pubblico nelle due norme è sostanzialmente uguale, § 28

La Corte ricorda poi che per aversi comunicazione al pubblico la giurisprudenza consolidata alcuni requisiti tra cui <<il ruolo imprescindibile dell’utente e il carattere intenzionale del suo intervento. Questi realizza, infatti, un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, per consentire ai propri clienti l’accesso ad un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di tale intervento, i clienti medesimi non potrebbero, in via di principio, fruire dell’opera diffusa.[v., segnatamente, sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 82 e giurisprudenza citata; del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 31, nonché del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 26 e giurisprudenza citata].>>, § 32

Tuttavia sia il considerando 27 della direttiva infosoc, che l’articolo 8 del Trattato sul Diritto d’autore del Ompi dicono che la mera fornitura di attrezzature fisiche, che permettono di effettuare una comunicazione, non costituisce atto di comunicazione al pubblico, paragrafo 33

Questo, dice la CG, è proprio ciò che succede nella fornitura di un impianto radio integrato in un veicolo dato a noleggio: <<34 … la fornitura d’un impianto radio integrato in un autoveicolo di noleggio, che consenta di captare, senza alcun intervento aggiuntivo da parte della società di noleggio, la radiodiffusione terrestre accessibile nelle zone in cui il veicolo si trova, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle proprie conclusioni. 35      Una fornitura, del genere indicata al punto precedente, si distingue dagli atti di comunicazione con cui prestatori di servizi trasmettano deliberatamente opere protette alla propria clientela, distribuendo volutamente un segnale a mezzo di ricevitori installati nei loro locali (sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punti 47 e 54 nonché la giurisprudenza citata).>>

Poi viene il punto più complicato a livello concettuale.

La CG precisa che <<una fornitura, del genere indicata al punto precedente, si distingue dagli atti di comunicazione con cui prestatori di servizi trasmettano deliberatamente opere protette alla propria clientela, distribuendo volutamente un segnale a mezzo di ricevitori installati nei loro locali (sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punti 47 e 54 nonché la giurisprudenza citata)>>, § 35.

Pertanto <<mettendo a disposizione del pubblico autoveicoli equipaggiati con impianti radio, le società di noleggio di autoveicoli non compiono un «atto di comunicazione» al pubblico di opere protette>>, § 36.

Questo dicevo è il punto nodale.

Secondo la corte e l’avvocato generale (Conclusioni §§ 38-46) bisogna distinguere tra la mera posa di infrastrutture fisiche, che non costituisce comunicazione al pubblico, e l’erogazione del segnale, che invece la costituisce.

Questa distinzione era stata anticipata nella nota sentenza C-306/5 SGAE c. Rafael Hoteles del 7 dicembre 2006, secondo cui << ** La mera fornitura di attrezzature fisiche, come quella di apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo, non costituisce in quanto tale una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Per contro, la distribuzione di un segnale, che consenta la comunicazione di opere mediante apparecchi siffatti da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva.     ** Infatti, come chiarisce la guida alla Convenzione di Berna, per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, l’autore, autorizzando la radiodiffusione della sua opera, prende in considerazione solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni. Una volta che questa ricezione avviene per intrattenere un pubblico più ampio, mediante un atto indipendente col quale l’opera trasmessa viene comunicata ad un nuovo pubblico, tale ricezione pubblica dà adito al diritto esclusivo dell’autore di autorizzarla. Orbene, la clientela di un albergo costituisce un tale pubblico nuovo, in quanto la distribuzione dell’opera radiodiffusa a tale clientela mediante apparecchi televisivi non costituisce un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua zona di copertura.  ** Per contro, l’albergo è l’organismo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all’opera protetta. Il carattere privato delle camere di tale albergo non osta a che il segnale costituisca un atto di comunicazione al pubblico>> (massime ufficiali).

Questa teoria lascia perplessi.

Distinguere tra la posa dell’infrastruttura e l’erogazione del segnale ha poco senso, se -come pare- presuppone che , per non aversi <comunicazione al pubblico>, bisogna che ci sia solo la mera infrastruttura posata senza i cavi di collegamento o senza collegamento con i ponti radio: “erogare il segnale”, pare di capire,  significherebbe proprio questo. Tuttavia per un albergo -come pure per un impresa che voglia noleggiare auto dotate di autoradio- installare l’apparecchiatura senza la possibilità di ricevere il segnale è una insensatezza. L’apparecchiatura ha senso solo per ricevere il segnale e cioè solo se collegata alla rete:  e ciò che serve allo scopo non può che essere realizzato dall’albergo o dalle imprese di autonoleggio (o meglio ancora dal produttore automobilistico).

Chi comunica il segnale è piuttosto chi lo fa sentire all’esterno della propria sfera, attivando con il pulsante di accensione l’apparecchiatura esistente: non chi si limita a predisporre l’apparecchiatura stessa. Tanto si desume dal sostantivo <<comunicazione>>.

Sotto questo profilo non c’è differenza tra radio-tv, fornite nelle stanze d’albergo, e radio-tv, fornite nell’autoveicolo.

Quindi invocare la sentenza CG Reha Training del 31.05.2016, C-117/15, non è pertinente: in quel caso il centro riabilitativo Reha Training non solo aveva predisposto l’impianto di distribuzione del segnale, ma provvedeva lui stesso a diffonderlo al proprio interno a favore dei clienti tramite altoparlanti.

Nel caso SGAE e nel caso qui esaminato, invece, il segnale viene attivato dal singolo utente, nella sua stanza o all’interno dei veicolo. Dunque non può essere il propreitario dell’ingrastrattura a realizzare la comunicazione al pubblico,  ricorra o meno l’astratta possibilità di un  collegametno radio con l’esterno