Soprendenti conclusioni 26.06.2025 dell’AG Spielmann in C-649/23, in Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă contro HK, in qualità di erede di TB, VP, GR . circa l’oggetto (da noi art. 85 quater l.a.).
Che il testo ricostruito sia frutto di attività creativa, infatti, è assai difficile, mirando lo studioso solo a ricostruire un fatto storico-letterario incerto.
Altra cosa è l’apparato critico accompagnatorio, che certamente può esserlo.
La segnalazione è di Eleonora Rosati in IPK
E’ però impossibile giudicare in astratto. Forse nel singolo caso anche una ricostruzione può essere frutto di creatività , magari quando il testo originale è assai lacunoso : ma allora sarebbe ancora una “edizioni critica” o diverrebbe piuttosto una normale opera derivata?
Così’ l’AG: <<Orbene, a mio avviso, quando un autore tenta di ricostituire un’opera letteraria incompleta in una forma che considera il più possibile simile a quella elaborata dall’autore dell’opera originale, non si può ritenere, in linea di principio, che egli stia semplicemente svolgendo un’attività di ricerca, fornendo un know-how o compiendo uno sforzo intellettuale privo di qualsiasi forma di creatività personale. Al contrario, può darsi che l’autore possa scegliere tra diverse opzioni. Le scelte grammaticali, lessicali, letterarie e stilistiche che compie saranno verosimilmente dettate, o almeno influenzate, dai suoi anni di esperienza, dalla sua competenza filologica, dalle sue conoscenze e dalla sua comprensione del periodo in cui l’opera originale è stata redatta e del periodo storico coperto da tale opera, dalla sua conoscenza dell’autore dell’opera originale, del suo stile e della sua espressione linguistica, nonché dalla sua interpretazione di ciò che percepisce essere l’intenzione di tale autore. Quando l’autore dell’edizione critica attinge non solo dal proprio mestiere e dalla propria conoscenza dell’autore, della lingua, dell’epoca e dell’opera originale, ma anche dalla sua propria immaginazione, dalle sue intuizioni e dalla sua sensibilità per inventare o reinventare gli elementi perduti o incomprensibili, pur cercando di rimanere fedele allo spirito dell’opera originale, egli sta svolgendo un’attività creativa ed imprime all’opera altrui la propria personalità, così creando un’opera derivata>>.
E poi in fine <<Pertanto, a seconda delle circostanze, la ricostituzione di un’opera diventata di dominio pubblico può essere simile alla creazione di un’opera derivata che presenti elementi di originalità in quanto l’autore ha preso in prestito o ha incorporato creazioni preesistenti. A tal fine, è necessario indagare in che modo l’autore dell’edizione critica sia intervenuto sull’opera originale (35). A tal proposito, spetta al giudice nazionale adito tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale (36). Il tipo di opere in questione e le competenze specifiche di altri ricercatori impegnati in studi identici o simili possono, in particolare, essere utili al fine di comprendere cosa debba essere qualificato come «opera autonoma», di per sé tutelata sulla base del diritto d’autore, e cosa invece sia una mera riedizione scientifica di conoscenze di dominio pubblico.>>
Segnalazione di Eleonora Rosati in IPKat, che ha la stessa perplessità.