Diffamazione a carico di ente commerciale: nella lite risarcitoria ENI c. Travaglio è arrivata la sentenza che rigetta la domanda di ENI

Con sentenza 14.12.2022 n° 18412/2022, RG 65990/2020, rel. Bile Corrado, il Tribunale di Roma rigetta la domanda risarcitoria di ENI vs. Il Fatto Quotidiano e il direttore Travaglio.

Il fatto dedotto consisteva in una lunga serie di articoli assai critici verso l’operato di ENI spt. in Africa, asseritamente diffamanti .

IL Trib. li esamina partitamente ma non ravvisa lesione della reputazione rilevante sotto il profilo aquiliano (art. 2043 cc).

Distingue il diritto di cronca dal diritto di critica, approfondendo il secondo.

Si appoggia alla “vecchia” Cass. 5259 del 1984 e al suo noto c.d decalogo del giornalista.

Ricorda che è ammessa una certa dose di esagerazine e provocazione, come ammesso anche da Corte EDU del 2016, ric. 49132/11..

Nel caso specifico <<dalla lettura emerge che la struttura argomentativa è sempre la stessa. Vengono presentate le vicende avvertendo il lettore che si tratta di questioni ancora oggetto di indagine e sulle quali, allo stato, non si è accertata alcuna responsabilità penale e, al contempo, si esprime un’opinione critica sull’opportunità di una scelta politica>>,.

Rigetta la domanda di sanzione per abuso del processo ex art. 96.3 cpc per assenza di malafede e colpa grave.

Spese di lite assestate ad euro 7.600+15% per spese generali.-

In una delle sue conclusioni ENI chiedeva la condanna di controparte a restituire <<l’ingiusto profitto ottenuto in consguenza dell’illecito>>. Domanda curiosa, perchè la norma esplicita è presente solo nel c.p.i. (ambigua invece nella l. aut.) ,ma non nel c.c.  Qui andrebbe ricostruita con complesso lavoro ermeneutico, a partire dalla pionieristica monografia di  Sacco del 1959 (v. ora l’ampio lavoro di Gatti S., Il problema dell’illecito lucrativo tra norme di settore e diritto privato generale, ESI, 2021)

Nessun cenno al concetto di diffamazione quando applicato ad un ente, per di più commerciale: l’art. 595 cp infatti difficilmente è applicabile a soggetti collettivi.

Il diritto di critica verso le sentenze può concretizzarsi in un giudizio anche molto negativo

Trib. Roma n° 347/2023 del 09.01.2023, RG 62688/2020, g.u. Bile, decide sulla domanda risarcitoria proposta da due giudici penali che in Cassazione nel 2013 confermarono l’appello di condanna di Berlusconi per reati fiscali.

Il Foglio di Ferrara , nell’ambito di una campagna organizzata dai mass media vicini a Berlusconi, pubblicava articoli assai critici dell’operato dei due magistrati.

Il Trib. Roma ora rigetta la loro domanda risarcitoria

Bisognerebbe ragionare sulle specifiche considerazioni di Ferrara per realmente  comprendere, ma non c’è  tempo: mi limito a riportar il proprium logico del Trib.

Distingue nettamente tra diritto di critica e diritto di cronaca, dicendo che la prima può essere anche di aperto dissenso, soprattutto se alta è la posizione dell’homo publicus criticato.

Ricorda poi la posizione dela Corte EDU sulla importnza di stampa libera in un regime democdatico

Infine ritiene che le espressioni di Ferrara costituiscano esercizio del diritto di critica:

<<Tali espressioni, pur caratterizzate da un tono polemico, non possono ritenersi ingiuriose. Esse prendono spunto da un fatto obiettivo, qual è la registrazione di una conversazione e non valicano mai il limite della continenza. Si tratta dell’espressione di un convincimento personale dell’autore basato su un’opinione, altrettanto personale, attinente alla attendibilità di quanto contenuto nelle richiamate registrazioni. Poiché sono le stesse dichiarazioni contenute nella registrazione che delineano una anomalia nella genesi della decisione, è chiaro che, nella non celata prospettiva di chi le ritiene attendibili, l’elaborazione di un pensiero critico e la manifestazione di un dissenso nei confronti di chi ha assunto quella decisione costituisce attività del tutto legittima.
A ciò si aggiunge che l’autore, pur non facendo mistero del proprio pensiero critico auspica una pubblica presa di posizione del Presidente Esposito là dove scrive: «Forse ha qualcosa in merito da dire, o qualche domanda a cui dovrebbe rispondere, il giudice che lo condannò nell’afa marcescente di un giorno d’agosto del 2013 e che è passato a nuova vita professionale di commentatore sulle colonne del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio». Tale passaggio è significativo perché evidenzia una volta di più il tratto critico dell’articolo con il quale l’autore, lo si ripete, ha chiaramente inteso manifestare un’idea personale e non un’oggettiva rappresentazione dei fatti. Tant’è che, sia pure in tono polemico, sollecita una replica>>.

Ancora sulla diffamazioen: basta l’allusione, non è necessaria l’affermazione esplcita

Sempre nelle diatribe diffamatorie tra Il Fatto Quotidiano e il gruppo di Matteo Renzi, interviene Appello Firenze n° 2815/2022, RG 1620/2019, del 16.-12.2022, rel. Giulia Conte.

La corte fiorentina conferma l’accoglimento da parte del primo grado della domanda risarcitoria avanzata da Marco Lotti.

Qui segnalo solo il passaggio che ritiene sufficiente l’allusione , cioè l’evocazione indiretta, del fatto diffamante:
<<Peraltro, come già affermato dal primo giudice, e come più volte ribadito dalla Suprema Corte (v. da ultimo Cass. Civ. sez. III 29.10.2019 n. 27592), il giudizio sulla continenza verbale riguarda non solo il linguaggio utilizzato, ma anche il significato sottinteso alle parole dette (o non dette), suggerito attraverso espedienti stilistici e/o accostamenti suggestionanti di fatti, e l’applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengono usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni; d’altro canto, uno scritto allusivo o insinuante, anche quando fondato su fatti veri, può riuscire in concreto molto più pernicioso per l’onore altrui rispetto ad uno scritto vituperoso, giacché mentre questo sollecita il riso, quello suscita il dubbio, che molto più del primo corrode la reputazione di chi ne sia investito.
Soprattutto, però, è con il terzo articolo, quello del 26.09.2015 (v. doc. 6), a firma di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi, che la scelta di adottare un titolo scandalistico prende il sopravvento sulla anche più minima prudenza, e induce i giornalisti a coinvolgere senza se e senza ma il Lotti nella bufera che sta travolgendo Tiziano Renzi, facendolo assurgere ad uno dei protagonisti della stessa.>>

<<Ma soprattutto tale articolo si appalesa suggestivo ed insinuante nel titolo: “Hanno mollato l’azienda per non inguaiare Matteo” con occhiello “Fallimenti, debiti e prestiti. Da papà Tiziano a papà Lotti, così nacque il Giglio Magico.”
L’occhiello evoca infatti, senza mezzi termini, un legame d’affari ed un sodalizio disastroso, che accomuna il prestito e l’esito fallimentare dell’impresa, e che riconduce le ragioni del prestito alla volontà di sostenere Matteo Renzi e la sua famiglia, per interessi personali connessi alla sua ascesa (con il chiaro riferimento al cd. Giglio Magico, espressione che allude ai sostenitori di Renzi di area toscana).
Tale occhiello appare particolarmente rilevante, ai fini della natura diffamatoria dell’articolo, sotto due profili.
In primo luogo, esso fornisce la chiave di lettura di tutto ciò che si va poi ad esporre nell’articolo, per quei lettori che abbiano la voglia di procedere oltre nella lettura, confermando che l’accostamento che si va ad operare del prestito a Tiziano Renzi e dell’ascesa politica di Luca Lotti non è affatto neutro.
In secondo luogo, il complessivo titolo assume una valenza diffamatoria ex se, ancora più dirompente rispetto a quei lettori, affatto rari, che si limitano ad una lettura sommaria del quotidiano e si fermano alla sua intitolazione, dalla quale non possono che trarre la conclusione che Marco Lotti abbia agito all’interno della banca illecitamente, per interessi politici e personali e mosso da legami nefasti (tanto che la società che ha beneficiato del prestito da lui istruito con parere favorevole dev’essere allontanata da Matteo Renzi per non inguaiarlo).>>

<<Dunque, come già ritenuto dal primo giudice, gli articoli censurati dall’attore e pubblicati su Il Fatto Quotidiano in data 18-24-26 settembre 2015, anche in base a una lettura sistematica e d’insieme, che consenta di considerare l’effetto amplificato derivante dalla loro contiguità temporale, sono da considerarsi lesivi della reputazione del Lotti, e non possono ritenersi giustificati dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e/o di critica.
Invero, manca in essi il rispetto tanto del principio di continenza – leso non solo da un linguaggio scurrile ma, più subdolamente, anche da un linguaggio allusivo e scandalistico – quanto di quello di verità, essendo tratti da fatti noti, veri, in modo ardito e privo di riscontri fatti ignoti, non dimostrati.
Se poi è vero che il diritto di critica presuppone indefettibilmente un taglio soggettivo della vicenda narrata, è vero anche che esso deve avere ad oggetto fatti tutti veri, ai quali il dichiarante solo aggiunge il proprio giudizio; nel caso in esame, invece, si tratta di una mistificazione della realtà, ottenuta accostando in modo malizioso fatti veri, per alludere a fatti indimostrati.>>

<<D’altro canto, è orientamento consolidato in giurisprudenza che in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (cfr. per tutte Cass. 9799/19). A fronte di tale quadro, dunque, avrebbero semmai dovuto essere gli appellanti a spiegare perché nonostante la portata della diffamazione il Lotti non avrebbe subito alcun patema d’animo conseguente>>

Conferma la condanna a tale titolo ad euro 8.000,00.

Recensione diffamante, a carico di avvocato, postata su Google Maps e responsabilità di quest’ultimo: opera il safe harbor ex § 230 CDA?

La risposta è positiva, naturalmente.

Si tratta di avvocato operante nelle vicinenza di Portland e diffamato da pesante recensione postata su Google maps.

Caso facile, allora,  per il Tribunale dell’Oregon Daniloff c. Google+1, 30 gennaio 2023, Case No. 3:22-cv-01271-IM .

Il prof. Eric Goldman dà pure il link alla recensione diffamante .

L’0aavvopcato attopre aveva CHJIESTO danni per 300.000 dollari a google e al recensore.

<<In evaluating Defendant Google’s immunity under the CDA, this Court applies the threefactor Ninth Circuit test. See Kimzey, 836 F.3d at 1268. First, to determine whether Defendant Google qualifies as an interactive computer service provider, this Court notes that Google is an
operator who passively provides website access to multiple users. Fair Hous. Council of San
Fernando Valley v. Roommates.com, LLC, 521 F.3d 1157, 1162 (9th Cir. 2008) (en banc) (“A
website operator . . . [who] passively displays content that is created entirely by third parties . . .
is only a service provider with respect to that content.”). Accordingly, as Defendant Google
argues and Plaintiff concedes, Google qualifies as an interactive computer service provider. ECF
8 at 5; ECF 9 at 3; see also 47 U.S.C. § 230(f)(3); Lewis v. Google LLC, 461 F. Supp. 3d 938,
954 (N.D. Cal. 2020) (collecting cases), aff’d, 851 F. App’x 723 (9th Cir. 2021); Gaston v.
Facebook, Inc., No. 3:12-CV-0063-ST, 2012 WL 629868, at *7 (D. Or. Feb. 2, 2012), report and
recommendation adopted, No. 3:12-CV-00063-ST, 2012 WL 610005 (D. Or. Feb. 24, 2012).
Second, because Plaintiff premises his defamation claim on Defendant Google’s
publication of Defendant Keown’s review, ECF 1-1, Ex. A, at ¶ 22, this Court finds that Plaintiff
seeks to treat Google as a publisher or speaker. See Kimzey, 836 F.3d at 1268 (holding that
defamation claim based on Yelp review was “directed against Yelp in its capacity as a publisher
or speaker” (citing Barnes, 570 F.3d at 1102)).
Third, as the allegedly defamatory review was posted by Defendant Keown, ECF 1-1, Ex.
A, at ¶ 5–7, this Court finds the relevant information was provided by another information
content provider. Rather than allege that Defendant Google created the review, Plaintiff alleges
that Defendant Google “hosted” it via Plaintiff’s Google Business profile, id. at ¶ 30, thereby
“material[ly] contribut[ing]” to the defamatory review. ECF 9 at 3. An entity who “contributes
materially to the alleged illegality of the conduct” at issue is not entitled to protection under
Section 230. Roommates.com, 521 F.3d at 1168.
The Ninth Circuit addressed a similar argument in Kimzey, a case arising out of a
negative review on Yelp’s website. Kimzey, 836 F.3d at 1265. While the plaintiff in that case
claimed that Yelp had “authored” the review at issue through its star-rating system, id. at 1268,
the Ninth Circuit found that “Yelp’s rating system . . . is based on rating inputs from third parties
and . . . [is] user-generated data,” id. at 1270. As such, the Ninth Circuit held that Yelp’s actions
did not qualify as “creation” or “development” of information and that “the rating system [did]
‘absolutely nothing to enhance the defamatory sting of the message’ beyond the words offered
by the user.” Id. at 1270–71 (quoting Roommates.com, 521 F.3d at 1172).
Defendant Keown’s review similarly qualifies as user-generated data and Defendant
Google’s hosting of that review through its Google Business profile system does not qualify as a
material contribution. This Court finds that Plaintiff bases his defamation claim on a review
provided by an information content provider other than Defendant Google—thus fulfilling the
third factor required under Kimzey. See also id. at 1265 (observing that a claim “asserting that
[an interactive computer service provider is] liable in its well-known capacity as the passive host
of a forum for user reviews [is] a claim without any hope under [Ninth Circuit] precedent[]”).
Accordingly, Plaintiff’s defamation claim against Defendant Google satisfies the Ninth Circuit’s
three-factor test and Defendant Google is immune under Section 230 of the CDA.
To the extent that Plaintiff relies on Defendant Google’s refusal to remove Defendant Keown’s review in pursuing his defamation claim, ECF 1-1 at ¶ 11–17; ECF 9 at 4, this Court also holds that Defendant Google is immunized under the CDA for this decision. Roommates.com, 521 F.3d at 1170–71 (“[A]ny activity that can be boiled down to deciding whether to exclude material that third parties seek to post online is perforce immune under Case 3:22-cv-01271-IM Document 11 Filed 01/30/23 Page 6 of 7PAGE 7 – OPINION AND ORDER section 230.”); see also Barnes, 570 F.3d at 1105. Accordingly, Defendant Google’s Motion to Dismiss, ECF 8, is GRANTED.>>

Renzi v. Travaglio: altra decisione civile fiorentina in tema di diffamazione

Dopo quella di agosto u.s. (v. mio post 24 agosto 2022),  Trib. Firenze interviene ancora sul tema con sentenza n° 316/2023, RG 7918/2020, rel. Zanda.

Il fatto storico:

<<Dalla stessa narrativa del fatto, emerge che la presunta diffamazione deriva non già dall’intervista, ovvero dalle parole proferite da Marco travaglio a Tagadà ma indirettamente dal fatto che dietro la sua persona si trovasse una libreria con libri e oggetti vari tra cui degli oggetti assuntivamente tali da incidere negativamente sulla reputazione dl politico Matteo Renzi.
La diffamazione dunque si sarebbe attuata in forma mediata non attraverso le parole dell’intervistato, in primo piano, ma attraverso la valenza comunicativa degli oggetti posti in secondo piano e che stavano alle sue spalle, e in particolare un rotolo di carta igienica con il volto dell’attore sul lembo mobile e due disegni ritraenti un segnale di pericolo e un escremento e separata un’immagine dell’attore>>

La domanda risarcitoria di Renzi è rigettata, trattandosi di critica politica lecita, anche come satira.

Poi:

<<Guardando il video dell’intervista, non emerge invero il detto carattere diffamatorio in quanto in primo piano si trova il giornalista Travaglio che parla e quindi lo spettatore è portato a concentrarsi sulle sue parole e poco sugli oggetti della libreria; quindi non si può affermare che sia più probabile che non, il fatto che i telespettatori avessero notato quei piccoli dettagli alle spalle dell’intervistato; non si vede nemmeno bene che si tratti di un rotolo di carta igienica, e comunque l’immagine dell’attore non è percepibile perché troppo piccola o coperta dal capo dell’intervistato o sgranata dal fatto di essere in secondo piano, spesso ripreso da lontano; l’accostamento al rotolo della carta igienica di un personaggio politico è poi effettivamente diffusa sui rotoli che vengono venduti su Ebay e Amazon che ritraggono scherzosamente anche altri personaggi della politica nazionale e internazional>>

Sul tema centrale (satira):

<<Come ribadisce la Corte di Giustizia a commento dell’art. 11 della CEDU la satira (in questo caso riferibile anche a un terzo estraneo al giudizio) è espressione di libertà democratica e un uomo politico deve sempre tollerarla indipendentemente dal contesto di critica politica, mettendo in conto di essere sottoposto a caricature, accostamenti ridicolizzanti anche privi di significati politici ben precisi.
La satira ai politici è l’anima della democrazia perché solo nei regimi totalitari la satira è vietata e gli uomini politici non possono essere rappresentati in forma satirica caricaturale e ridicolizzante.
Si veda l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell’unione europea e il controllo della Corte di Giustizia sul rispetto da parte degli stati aderenti, sul tema della libertà di espressione, affinchè non si vadano a creare ostacoli alle libertà fondamentali previste dal Trattato dell’Unione, tra cui la libertà di espressione e il pluralismo di media.
Come afferma la sentenza corte di giustizia nella nota sentenza 7.12.76 Handyside la corte di Strasburgo ha qualificato la libertà di espressione come la “precondizione” per l’esercizio e il godimento di tutti gli altri diritti, fondamentali, ed è sia un diritto fondamentale, sia lo strumento di tenuta delle libertà fondamentali degli stati democratici sicchè si può affermare che il livello di democrazia effettiva di uno stato si può valutare dalla maggiore o minore estensione della libertà di espressione e massimamente dalla satira politica.
Dunque seppure si volesse intendere che in un’intervista televisiva si possa prescindere dalle parole dell’intervistato per dare valore, invece, agli oggetti posti in secondo piano e alla loro valenza comunicativa e seppure si volesse vietare la possibilità di farsi riprendere con vignette o immagini caricaturali di personaggi politici anche accostati alla carta igienica o ritratti sulla carta igienica, resta comunque il fatto che un personaggio politico in uno stato democratico deve tollerare immagini satiriche della sua persona e del suo volto, anche impresse su gadget come quello di causa, perché solamente in un regime totalitario è vietato criticare o ridicolizzare un personaggio politico. Si noti, infatti, che la corte di cassazione italiana nega che alla satira possa applicarsi il limite della continenza per sua natura esclusa dalla satira che è eccessiva graffiante e smodata.
Quanto alle sentenze che se da un lato negano la necessità della continenza per il messaggio satirico dall’altro, tuttavia, richiedono la funzionalizzazione della satira ad un messaggio politico si rileva che in realtà la satira potrebbe tradursi esclusivamente nella messa alla berlina dl personaggio pubblico, anche senza un sottostante messaggio politico, ovvero il vignettista o il satirico potrebbe anche non avere alcun messaggio politico da proporre, potrebbe anche essere un soggetto “a-politico” ed essere comunque libero di ridicolizzare e mettere alla berlina un personaggio pubblico, anche al di fuori di un ben preciso accadimento storico e di un fatto politico, perché non risulta alcun elemento normativo che suggerisca che la libertà di satira e di espressione debbano necessariamente veicolare un messaggio politico o una critica politica per essere “giustificabili”; anzi la mera rappresentazione del volto dei politici deformati, con caricature somatiche è sempre stata ritenuta legittima proprio come espressione di satira, avulsa da messaggi o contenuti politici tecnicamente intesi, detta proprio satira politica solo per l’oggetto, ossia per i personaggi politici che ne formavano l’oggetto.
Altrimenti si dovrebbe dire che la satira si possa ammettere solo se il personaggio politico viene rappresentato nell’atto di compiere un’azione politica, o in collegamento con un episodio politico di attualità ben preciso, il che non è.>>

Subito dopo:

<<In ogni caso, nel caso in oggetto non ci sono né parole, né immagini riferibili direttamente a Marco Travaglio, come accadrebbe se si trattasse di una sua vignetta, soggetto al quale possa ricondursi il carattere presuntivamente diffamatorio dell’immagine dell’attore impressa, ed è emersa la prova che la presenza di piccoli oggetti nemmeno evidenti alle sue spalle, non solo non era mediamente percepibile da uno spettatore medio, ma non è risultata nemmeno voluta dal convenuto, che si trovava lì per l’eccezionalità dell’intervista nella fascia oraria pomeridiana invece che tardo pomeridiana allorquando la sala a ciò dedicata risultava occupata..
In ogni caso lo spettatore attento che avesse avuto modo di accorgersi di quelle piccole immagini alle spalle del convenuto, e dunque in secondo piano, in mezzo per giunta a tanti altri oggetti, avrebbe avuto casomai, secondo l’id quod plerumque accidit, una semplice reazione di mera ilarità, ma non si sarebbe certamente fatto alcuna idea peggiorativa o anche solo diversa della reputazione dell’attore, rispetto a quella che aveva prima dell’intervista di Travaglio su Tagadà, perché si sarebbe reso contestualmente conto del carattere satirico delle immagini, tale da non incidere negativamente sulla reputazione dell’attore; si ritiene quindi difetti anche la prova dell’an di danno, che difatti non è stato nemmeno allegato. A questi argomenti si aggiunge che la valutazione dell’equilibrio tra libertà di espressione e reputazione dell’uomo pubblico al potere, spetta in ultima analisi alla suprema corte di giustizia che applica l’art. 10 della convenzione, per cui diviene rilevante la disamina delle pronunce della Corte sull’art. 10 Convenzione; ebbene in un caso esaminato dalla Corte di Giustizia, sentenza del 10.10.2022, i politici furono messi alla berlina in modo molto più eclatante e per giunta utilizzando internet con portata diffusiva maggiore; in particolare i politici al potere erano raffigurati come l’asino dai capelli bianchi che indossava un abito e la scrofa con i capelli biondi che indossava calze di pizzo, reggicalze e tacchi alti, circondati da maiali; tutti brandivano spade e bandiere.>>

Parametri:

<<In questo contesto, i criteri pertinenti da prendere in considerazione sono il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona interessata, l’oggetto del servizio giornalistico, il comportamento precedente della persona interessata, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione, nonché, se del caso, le circostanze in cui sono state scattate le fotografie.>>

Condanna per abuso del processo ex art. 96.3 cpc pari al doppio delle spese di lite liquidate (nonostante i precedenti siano per il triplo, ivi citt.) così motivato:

<<Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia i cui principi il giudice interno deve applicare in rapporto ai diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione, compatibili con la parte rigida e i diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni interne europee, e considerata l’inoffensività del fatto come emerge oggettivamente proprio dal video e persino la incolpevolezza del fatto, come emerge dalle dichiarazioni della teste escussa, considerato infine che il danno da diffamazione è tabellato nelle tabelle di Milano e giunge al massimo ad euro 50.000,00 che può essere incrementato con ragionevolezza in rapporto a specifiche circostanze, senza comunque mai poter giungere ad un importo siffatto; considerato che stando alle decisione dell’unione europea l’essere un personaggio pubblico lungi dal poter determinare 500 mila euro di danno, è, caso mai, criterio di valutazione della insussistenza del fatto, e ciò per la maggiore tolleranza che si richiede al personaggio al potere; ebbene tutto ciò considerato si ritiene sussistano le condizioni dell’abuso del processo, con conseguente applicazione dell’art. 96 comma 3 c.p.c., liquidando al giornalista Marco Travaglio e a carico di Renzi Matteo, il triplo delle spese legali liquidate, giusta cass. sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8943 del 18/03/2022 conforme a cass. sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 (….).

Cionondimeno poiché qui le spese ammontano ad euro 21 mila calcolate sulla base dell’importo del tutto eccessivo della domanda rigettata, si liquida l’indennizzo al doppio delle spese legali liquidate.>>

La parte in rosso è la più interessante e non è scontata. La satira non deve affatto ripercorrere tutto il o parte del messaggio politico del soggetto satireggiato: la critica del potere, alla base della democraticità, può essere libera.

Da approfondire pure quella in verde , inerente al vincolo europeo sulla disciplina dei diritti fondamentali

Sulla satura v. ora Jacopo Menghini,  Libertà di satira, una sfida per i social media, in  forumcostituzionale.it, 2022-4.

Tre sentenze di merito sulla diffamazione (due delle quali anche sul diritto di cronaca giornalistica)

1) Trib. Pavia n° 41 / 2022 del 13.01.222, RG 129/2021, giudice Forcina;

2) Trib. Roma n° 7972/2022 del 23.05.2022, RG 47190/2018, giudice Di Tullio;

3) Trib. Milano n° 9402/2022 del 30.11.2022, RG 32000/2020.

1) offesa rivolta da condomino all’amministratore in una lettera (già a partire dall’indirizzo!). Il T. si rifà ai criteri risarcitori del Trib. Milano .

<<2.2.2. Per quanto concerne l’ammontare del danno si deve evidenziare che la sua sussistenza deve essere sì oggetto di allegazione e prova, ma quest’ultima può essere fornita anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. in ultimo Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021).
La giurisprudenza di merito ha tenuto conto di una serie di criteri che sono stati poi raccolti dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per l’elaborazione di una tabella di valori per la liquidazione equitativa del danno alla reputazione personale per la diffamazione a mezzo stampa, i quali devono essere qui richiamati nella misura in cui sono compatibili.
Si fa riferimento alla notorietà del diffamante e del diffamato, alla natura della condotta diffamatoria, alla sussistenza di condotte reiterate, all’intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione, al mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e alla relativa diffusione, alla natura ed entità delle conseguenze sull’attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno, alla limitata riconoscibilità del diffamato, alla rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi.
Applicando tali criteri al caso di specie, si ritiene che la lesione della reputazione dell’attore sia stata minima. Si deve infatti considerare la scarsa notorietà della parti, l’esiguità della diffusione dell’offesa atteso che appare presumibile che l’epiteto presente sulla busta contenente la raccomandata sia pervenuto alla conoscenza di una ristretta cerchia di soggetti (l’attore, d’altronde, non ha svolto istanze istruttorie sull’esistenza di ulteriori soggetti che abbiano avuto lettura della busta contenente la corrispondenza) da ricondurre per lo più agli agenti postali; dal punto di vista dell’elemento soggettivo occorre considerare che il convenuto non ha mai receduto dalla volontà di qualificare come “idiota” e autore di truffe l’attore ma, anzi, ha perpetrato in tale intento anche con la lettera inviata al difensore dell’attore dopo la contestazione operata da quest’ultimo a seguito della ricezione della missiva oggetto di causa (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte attrice).
Si ritiene, pertanto, che la scarsa diffusività della lesione, unitamente alla intensità del dolo del convenuto conducano alla liquidazione del danno in una misura pari ai valori medio bassi del primo scaglione di riferimento della tabella dianzi menzionata; pertanto, deve riconoscersi in favore dell’attore per la lesione della reputazione la somma di euro 2.500.>>

2) critica giornalistica, domanda del se dicente “leso” respinta (spese di lite liquidate in oltre 11.000 euro):

<<Ritiene il Tribunale che l’articolo per cui è causa costituisce sostanzialmente uno scritto di critica politica, perché il giornalista ha espresso un giudizio su I. D.  e le sua attività di dichiarata promozione culturale, che invece , a suo parere, ha ritenuto finalizzata anche alla realizzazione di obiettivi di diversa natura , ovvero di propaganda russa in occidente.
La critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione ed è un giudizio valutativo e come tale soggettivo e non può pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”.
Mentre la cronaca ha ad oggetto la notizia, ovvero una rappresentazione del fatto, che deve essere verificata affinchè il lettore sia informato del reale accadimento, l’esercizio della critica è un’opinione che consiste in un attribuzione di valore e dunque non può che essere fondata sull’interpretazione, necessariamente soggettiva, dell’agente . In definitiva la verità deve essere relativa al fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, cit.) almeno quanto al suo nucleo essenziale, non anche alla rappresentazione critica dello stesso, conclusione che risponde ai principi enunciati dalla CEDU (cfr. anche sent. IV sez. del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia (p. 48) che distingue tra fatto costituente il presupposto della critica e giudizio critico, nonchè corrisponde alla differenza, enunciata dalla Corte di Strasburgo, tra dichiarazioni fattuali e giudizi di valore ( Cass. 07-02-2022, n. 4225).             La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In definitiva nell’ambito del diritto di critica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Cass. 42654/21 Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284, Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola)>>

3) critica giornalistica . Di questa lite tra giornalisti hanno dato ampia notizia i giornali , decidendo sulla domanda risarcitoria avanzata da Fubini contro Belpietro e altri. I fatti esposti in sentenza : <<L’attore ricostruiva l’iter di approvazione del documento programmatico di bilancio presentato dal Governo Italiano alla Commissione Europea nell’ottobre del 2018, doppiamente bocciato prima che nel dicembre prendesse avvio una trattativa all’esito della quale il governo, smentendo le precedenti dichiarazioni di inamovibilità rese dai due vicepresidenti del Consiglio italiano, apportava una rilevante correzione alla manovra, con riduzione del deficit dal 2,4% al 2,04% che scongiurava l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia per eccesso di deficit.
Alla vicenda Fubini dedicava due ampi articoli nel mese di novembre nei quali si sottolineavano la sostanziale assenza di proposte di correzione ed il conseguente rischio di apertura della procedura di infrazione. Analoghe considerazioni venivano svolte su tutti i principali organi di stampa, il tutto anche in considerazione delle dichiarazioni costantemente rese dal Vice Presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrowskis. Contemporaneamente il Corriere pubblicava pezzi del suo corrispondente a Bruxelles, Ivo Caizzi, che pur riferendo di tentativi di mediazione per una correzione “notevole” ribadiva, in mancanza di accordo, il rischio di procedura di infrazione.
Intervenuta la correzione, in data 19/12/18, che scongiurava l’apertura del procedimento per deficit eccessivo contro l’Italia, in data 31/12/18 Caizzi inviava una missiva al Comitato di Redazione del Corriere che chiedeva di valutare il comportamento del Direttore, Luciano Fontana, per la scarsa copertura offerta alla trattativa tra governo italiano e Commissione.
La notizia veniva ripresa dal quotidiano La Verità in data 8/1/19 con un titolo “Europa, il corrispondente da Bruxelles accusa il Corriere di raccontare balle” che coinvolgeva l’odierno attore, ma non è oggetto di contestazione. Il giorno successivo venivano pubblicati i due articoli qui contestati nei quali si accusava Fubini di avere diffuso notizie false sul rischio di apertura della procedura di infrazione, nascondendo le voci ufficiali sull’esistenza di una trattativa, così condizionando i mercati e favorendo operazioni speculative che mettevano a rischio la stabilità del Paese. L’attore veniva quindi accusato di diffondere fake news che favorivano i nemici dell’Italia, rilevando anche la partecipazione di Fubini al board della Fondazione di Soros. Sulla scorta di queste accuse l’on. Lannutti con altri parlamentari del M5S e della Lega presentavano una interpellanza al Parlamento che chiedeva di valutare se la partecipazione di Fubini alla Fondazione di Soros fosse compatibile con la deontologia professionale e se le informazioni fornite sul Corriere della Sera avessero negativamente influenzato i mercati favorendo gli speculatori. Inoltre Lannutti depositava un esposto alla Procura di Milano ipotizzando una responsabilità penale di Fubini, che depositava memoria difensiva con documentazione. All’esito delle indagini delegate al Nucleo Speciale di Polizia valutaria il fascicolo veniva archiviato in data 14/3/19>>.

La domanda è accolta. <<In sostanza il pezzo in discussione trasmette ai lettori, non troppo velatamente, la suggestione che Fubini sia di fatto un “nemico dell’Italia”, giornalista al soldo dello speculatore Soros per favorirlo in operazioni finanziarie che scommettevano sull’impennata dello spread e il crollo della Borsa. La dedotta falsità della notizia veicolata da Fubini si trasformava anche in palese accusa di avere tradito le sue funzioni come membro della task force europea contro le fake news. (/…) In conclusione, pur alla luce del diritto di critica e di satira quale libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost che potrebbe prevalere sugli interessi individuali alla reputazione rimane non scriminato il sospetto, suggerito ai lettori, di una sostanziale partecipazione di Fubini, membro della fondazione di Soros, a manovre speculative ai danni dei mercati italiani.>>, p. 6/7.

Il capo di condanna: <<Quanto al risarcimento, può essere riconosciuto il danno non patrimoniale che certamente, come sottolineato dai convenuti, non è “in re ipsa”, nel senso che non coincide con la lesione dell’interesse, ma deve essere considerato con riferimento alle conseguenze che ha determinato nella sfera personale del soggetto leso, sotto il profilo del turbamento psichico (sia pure transeunte) e della ripercussione negativa sulla vita sociale e relazionale. Si tratta di evenienze di danno-conseguenza che, laddove non siano allegati effetti di tipo patologico, possono essere valutate e liquidate utilizzando anche elementi di prova fondati sul notorio, prendendo in considerazione un soggetto-tipo nelle stesse condizioni del soggetto leso.
Di tale sofferenza psicologica e lesione della sfera relazionale, conseguenti alla lesione del valore persona garantito dall’ art. 2 Cost., deve necessariamente darsi una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., che al Tribunale tenuto conto da un lato della gravità della notizia ritenuta diffamatoria, dall’altro della diffusione del quotidiano pare di poter liquidare, secondo i parametri usuali di questo foro, in euro 40.000,00, in moneta attuale e comprensivi di interessi ad oggi (e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo).
A tale importo può essere aggiunta una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48, trattandosi di sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa, rafforzativa della sanzione penale (cfr. Cass. 14485/00). Invero, la sanzione pecuniaria prevista dall’ art. 12 L. 47/48 -aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno- presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicchè può essere comminata solo all’autore del testo riconosciuto lesivo e può essere liquidata in euro 8.000,00 ciascuno a carico dei giornalisti Mario Giordano e Francesco Luigi Bonazzi sempre in moneta attuale e comprensiva di interessi ad oggi, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.>>

Mettere un like ad un post diffamatorio su Facebook non significa condividerlo nè divulgarlo

Secondo il  Tribunale distrettuale delle Hawaii (11 novembre 2022,  caso CIV. NO. 18-00364 LEK-KJM, Gallagher v. MATERNITYWISE INTERNATIONAL ed altri),   mettere un like ad un popst diffamatorio non è a sua volta diffamazione : cioè non amplifica il messaggio lesivo:

<< Considering the defamation principles that are well-established in Hawai`i law, this Court predicts that, under facts similar to the circumstances of this case, the Hawai`i Supreme Court would hold that clicking “Like” on a Facebook post that contains a defamatory statement does not constitute adoption or republication of the post >>.

(sentenza e link dal blog del prof. Eric Goldman)

Per evitare la condanna per diffamazione da post presente nel proprio account, bisogna almeno denunciare per furto di identità

Questo di fatto è l’insegnamento fornito da Cass. pen. sez, 5 n. 40.309 depositata il 25.10.2022, ud. 22.06.2022, Perrone Angelo.

Per vero viene fornito in maniera oppopsta e cioè nel senso che la mancata denuncia di tale reato (art. 494 cp: sostituizione di persona e/o  art. 640 ter c.p. Frode inforamtica) costituisce indizio di colpevolezza.

<< Tale argomentazione appare corretta, rispondendo a criteri logici e a condivise
massime di esperienza trarre elementi di rilievo – in ordine alla provenienza di un
post da un determinato utente – dall’omessa denuncia dell’uso illecito del proprio
profilo, eventualmente compiuto da parte di terzi.
E,
infatti, questa Corte ha già ritenuto che l’omessa denuncia del c.d. “furto
di identità”, da parte dell’intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la
pubblicazione di post “incriminati”, possa costituire valido elemento indiziario
(Sez. 5, n. 4239 del 21/10/2021, dep. 2022, Ciocca, n.m.; Sez. 5, n. Sez. 5, n.
45339 del 13/07/2018, Petrangelo, n. m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep.
2016, Martinez, n.nn.).>>

Diffamazione e concorrenza sleale da parte dell’ex dipendente

Un ex dipendente pubblica commenti offensivi sull’ex datore di lavoro (anzi, in parte anche quando ancora era al suo servizio)  su piattaforme come ad es. Glassdoor.com, Reddit.com, and Teamblind.com. 

Le sue lamentele era centered on the accusation that LoanStreet and/or Lampl cheated Troia out of $ 100,000 in stock options.

Fece di tutto poi per amplificare la diffusione dei post.

v. qui quelli presenti in sentenza

Il datore lo  cita per diffamazione e concorrenza sleale.

Il caso è deciso dal Distretto sud di New York 17 agosto 2022, Case 1:21-cv-06166-NRB , Loanstrett c. Qyatt Troja.

Qui segnalo l’incomprensibile affermazione del giudice per cui ricorre lo use in commerce del nome commerciale del datore, pur  considerato che l’aveva inserito nel keyword advertising (v. sub C, p. 26 ss).

L’ex dipendente infatti non aveva iniziato alcuna attività commerciale, tanto meno concorrenziale.

(segnalazione e link dal blog del prof. Eric Goldman)

Diritto alla reputazione vs. diritto di critica giornalistica: ecco la decisione fiorentina nel caso Renzi v. Travaglio

Sentenza interessante da Trib. Firenze 18.08.2022 n. 2348/2022, RG 9217/2020, G.U. Donnarumma Massimo, nella causa civile per illecito aquiliano diffamatorio di Marco Travaglio ai danni di Matteo Renzi.

Viene riportato l’intero passo censurato:

<<GRUBER: “Tu, oggi, definisci Renzi un mitomane?”»
T
RAVAGLIO: “Si, è una forma di mitomania molesta che, probabilmente, risale a fattori prepolitici che
andrebbero studiati da specialisti clinici. Probabilmente vuole farci pagare colpe ataviche, non so se
lo prendevano in giro da bambino, non so se vuole farci pagare il fatto che gli italiani non lo hanno
capito e lo hanno bocciato più volte, che il mondo non comprende il suo genio. Sta di fatto che lo
spettacolo penoso di ieri sera denota, secondo me, una svolta che non può essere nemmeno definita più
uno show, è una cosa penosa. Secondo me per l’igiene della politica bisognerebbe cominciare a fare
una specie di silenzio stampa, cioè una moratoria nel continuare a mettere il microfono davanti a una
persona che chiaramente non è compos sui, non è in sé. Ha appiccato il fuoco al governo Letta lo ha
fatto cadere, poi ha silurato se stesso. Sta cercando di silurare Conte e ieri ha proposto una soluzione
per rafforzare il premier, eleggendolo direttamente. Cosa che non accade in nessun paese del mondo
tranne che in Israele, credo. Voleva abolire la prescrizione e adesso vuole sfiduciare il ministro
Buonafede che l’ha, in parte, abolita. Diffida l’attuale maggioranza dal cercare altre maggioranze e
poi lui, ieri, ha proposto un’altra maggioranza con il centrodestra, che non se lo è filato di pezza, per
fare il sindaco di Italia. Non si capisce neanche di che stia parlando, dovrebbe cambiare venti o trenta
articoli della Costituzione per farlo, in una situazione in cui già non si riescono a far passare le leggi
ordinarie, figurarsi se passerebbero leggi costituzionali. Bisognerebbe cominciare a trattarlo come un
caso umano e dirgli, va bene, quando fai cadere il governo avvertici, per il momento ci siamo stufati.
Perché, poi queste cose, come diceva il professor Monti, si pagano. Nel senso che lo spread si era
abbassato quando c’era una parvenza di stabilità. C’è un governo che sta cercando di fare delle cose
importanti e che tutti i giorni si ritrova di fronte ai ricatti di uno che dice sempre il contrario degli altri
a prescindere, contraddicendo tutta la sua storia quotidianamente, quindi un minimo di moratoria,
secondo me, sarebbe igienica
>>

Il punto critico , naturalmente, è laddove T. dà a R. del <mitomane> , <caso umano> e <fattori prepolitici che andrebbero studiati da specialisti clinici>. Qui infatti per il Tribunale si eccede la critica politica.   Resta però da accertare la idoneità lesiva; la quale viene negata, così motivando:

< E2) Andando, ora, al cuore del problema poc’anzi prospettato, fa d’uopo rilevare che le espressioni in esame, pur connotandosi a tratti per un sarcasmo pungente, teso a dileggiare la figura del senatore Renzi, non risultano concretamente idonee a ledere la reputazione e l’onore di quest’ultimo.
Trattasi di affermazioni e locuzioni che, a ben vedere:
– non hanno alcuna pretesa di veridicità;
– pur investendo (come si è visto) la dimensione personale del Renzi, sono disancorate da riferimenti specifici a fatti od episodi afferenti.
Di conseguenza, nessun telespettatore può, ragionevolmente, prendere sul serio le espressioni che rimandano genericamente alla “mitomania” o la proposizione dubitativa per cui “
lo prendevano in giro da bambino”.
Ed è chiaro che lo stesso convenuto non ha detto ciò con l’intento di convincere qualcuno circa il fondamento delle espressioni pronunciate, ma al solo fine di ironizzare sulle condotte e sulla figura di Renzi. Ciò si evince, non solo dal tenore complessivo del discorso, ma anche dalla circostanza che le espressioni in oggetto sono spesso formulate in forma ipotetica (“
andrebbero studiati da specialisti clinici”; “non so se lo prendevano in giro da bambino”).
Come si è già detto, peraltro, le affermazioni in esame sono decontestualizzate, scevre da qualsivoglia riferimento a vicende od esperienze concrete del vissuto personale dell’attore, per cui risulta evidente che trattasi di una sorta di invenzione scenica ovvero di un espediente comunicativo che il giornalista
ha utilizzato per attirare l’attenzione degli ascoltatori, colorendo il proprio discorso ed introducendo i predetti al nucleo del proprio intervento, che afferisce per l’appunto alla critica politica.
Detto in altri termini, il registro linguistico sin qui esaminato, pur essendo a tratti graffiante e pur colorandosi di sarcasmo, è di fatto innocuo, non avendo – come si è detto – concreta idoneità lesiva rispetto all’onore ed alla reputazione dell’attore, proprio perché trattasi di espressioni, per un verso, prive di disvalore intrinseco, quali, ad esempio, le ingiurie, le contumelie, gli epiteti scurrili o le affermazioni che aggrediscono in termini universalmente oltraggiosi il patrimonio morale del destinatario; per altro verso, anche quando investono la dimensione personale, sono affermazioni, locuzioni e proposizioni scevre da riferimenti specifici e contestualizzanti
>

Il passaggio è importante. In breve , mancando di specificità, le offese non possono cagionare danno. Il giudizio però è di assai dubbia esattezza: non sono offensive solo le espressioni riferite a fatti specifici, ma anche anche quelle generali sulla persona.

Ancora,  viene rigettata l’eccezione di satira dato che T. è giornalista e non un comico (sub E1): non è però chiaro il nesso logico sottostante, potendo la satira essere usata da chiunque e non solo da comici di professione.

Altrettanto perplessa è la compensazione integrale delle spese di lite, a fronte di un rigetto integrale delle domanda di Matteo Renzi.