Tre sentenze di merito sulla diffamazione (due delle quali anche sul diritto di cronaca giornalistica)

1) Trib. Pavia n° 41 / 2022 del 13.01.222, RG 129/2021, giudice Forcina;

2) Trib. Roma n° 7972/2022 del 23.05.2022, RG 47190/2018, giudice Di Tullio;

3) Trib. Milano n° 9402/2022 del 30.11.2022, RG 32000/2020.

1) offesa rivolta da condomino all’amministratore in una lettera (già a partire dall’indirizzo!). Il T. si rifà ai criteri risarcitori del Trib. Milano .

<<2.2.2. Per quanto concerne l’ammontare del danno si deve evidenziare che la sua sussistenza deve essere sì oggetto di allegazione e prova, ma quest’ultima può essere fornita anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. in ultimo Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021).
La giurisprudenza di merito ha tenuto conto di una serie di criteri che sono stati poi raccolti dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per l’elaborazione di una tabella di valori per la liquidazione equitativa del danno alla reputazione personale per la diffamazione a mezzo stampa, i quali devono essere qui richiamati nella misura in cui sono compatibili.
Si fa riferimento alla notorietà del diffamante e del diffamato, alla natura della condotta diffamatoria, alla sussistenza di condotte reiterate, all’intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione, al mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e alla relativa diffusione, alla natura ed entità delle conseguenze sull’attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno, alla limitata riconoscibilità del diffamato, alla rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi.
Applicando tali criteri al caso di specie, si ritiene che la lesione della reputazione dell’attore sia stata minima. Si deve infatti considerare la scarsa notorietà della parti, l’esiguità della diffusione dell’offesa atteso che appare presumibile che l’epiteto presente sulla busta contenente la raccomandata sia pervenuto alla conoscenza di una ristretta cerchia di soggetti (l’attore, d’altronde, non ha svolto istanze istruttorie sull’esistenza di ulteriori soggetti che abbiano avuto lettura della busta contenente la corrispondenza) da ricondurre per lo più agli agenti postali; dal punto di vista dell’elemento soggettivo occorre considerare che il convenuto non ha mai receduto dalla volontà di qualificare come “idiota” e autore di truffe l’attore ma, anzi, ha perpetrato in tale intento anche con la lettera inviata al difensore dell’attore dopo la contestazione operata da quest’ultimo a seguito della ricezione della missiva oggetto di causa (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte attrice).
Si ritiene, pertanto, che la scarsa diffusività della lesione, unitamente alla intensità del dolo del convenuto conducano alla liquidazione del danno in una misura pari ai valori medio bassi del primo scaglione di riferimento della tabella dianzi menzionata; pertanto, deve riconoscersi in favore dell’attore per la lesione della reputazione la somma di euro 2.500.>>

2) critica giornalistica, domanda del se dicente “leso” respinta (spese di lite liquidate in oltre 11.000 euro):

<<Ritiene il Tribunale che l’articolo per cui è causa costituisce sostanzialmente uno scritto di critica politica, perché il giornalista ha espresso un giudizio su I. D.  e le sua attività di dichiarata promozione culturale, che invece , a suo parere, ha ritenuto finalizzata anche alla realizzazione di obiettivi di diversa natura , ovvero di propaganda russa in occidente.
La critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione ed è un giudizio valutativo e come tale soggettivo e non può pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”.
Mentre la cronaca ha ad oggetto la notizia, ovvero una rappresentazione del fatto, che deve essere verificata affinchè il lettore sia informato del reale accadimento, l’esercizio della critica è un’opinione che consiste in un attribuzione di valore e dunque non può che essere fondata sull’interpretazione, necessariamente soggettiva, dell’agente . In definitiva la verità deve essere relativa al fatto riferito e costituente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, cit.) almeno quanto al suo nucleo essenziale, non anche alla rappresentazione critica dello stesso, conclusione che risponde ai principi enunciati dalla CEDU (cfr. anche sent. IV sez. del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia (p. 48) che distingue tra fatto costituente il presupposto della critica e giudizio critico, nonchè corrisponde alla differenza, enunciata dalla Corte di Strasburgo, tra dichiarazioni fattuali e giudizi di valore ( Cass. 07-02-2022, n. 4225).             La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In definitiva nell’ambito del diritto di critica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Cass. 42654/21 Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284, Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola)>>

3) critica giornalistica . Di questa lite tra giornalisti hanno dato ampia notizia i giornali , decidendo sulla domanda risarcitoria avanzata da Fubini contro Belpietro e altri. I fatti esposti in sentenza : <<L’attore ricostruiva l’iter di approvazione del documento programmatico di bilancio presentato dal Governo Italiano alla Commissione Europea nell’ottobre del 2018, doppiamente bocciato prima che nel dicembre prendesse avvio una trattativa all’esito della quale il governo, smentendo le precedenti dichiarazioni di inamovibilità rese dai due vicepresidenti del Consiglio italiano, apportava una rilevante correzione alla manovra, con riduzione del deficit dal 2,4% al 2,04% che scongiurava l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia per eccesso di deficit.
Alla vicenda Fubini dedicava due ampi articoli nel mese di novembre nei quali si sottolineavano la sostanziale assenza di proposte di correzione ed il conseguente rischio di apertura della procedura di infrazione. Analoghe considerazioni venivano svolte su tutti i principali organi di stampa, il tutto anche in considerazione delle dichiarazioni costantemente rese dal Vice Presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrowskis. Contemporaneamente il Corriere pubblicava pezzi del suo corrispondente a Bruxelles, Ivo Caizzi, che pur riferendo di tentativi di mediazione per una correzione “notevole” ribadiva, in mancanza di accordo, il rischio di procedura di infrazione.
Intervenuta la correzione, in data 19/12/18, che scongiurava l’apertura del procedimento per deficit eccessivo contro l’Italia, in data 31/12/18 Caizzi inviava una missiva al Comitato di Redazione del Corriere che chiedeva di valutare il comportamento del Direttore, Luciano Fontana, per la scarsa copertura offerta alla trattativa tra governo italiano e Commissione.
La notizia veniva ripresa dal quotidiano La Verità in data 8/1/19 con un titolo “Europa, il corrispondente da Bruxelles accusa il Corriere di raccontare balle” che coinvolgeva l’odierno attore, ma non è oggetto di contestazione. Il giorno successivo venivano pubblicati i due articoli qui contestati nei quali si accusava Fubini di avere diffuso notizie false sul rischio di apertura della procedura di infrazione, nascondendo le voci ufficiali sull’esistenza di una trattativa, così condizionando i mercati e favorendo operazioni speculative che mettevano a rischio la stabilità del Paese. L’attore veniva quindi accusato di diffondere fake news che favorivano i nemici dell’Italia, rilevando anche la partecipazione di Fubini al board della Fondazione di Soros. Sulla scorta di queste accuse l’on. Lannutti con altri parlamentari del M5S e della Lega presentavano una interpellanza al Parlamento che chiedeva di valutare se la partecipazione di Fubini alla Fondazione di Soros fosse compatibile con la deontologia professionale e se le informazioni fornite sul Corriere della Sera avessero negativamente influenzato i mercati favorendo gli speculatori. Inoltre Lannutti depositava un esposto alla Procura di Milano ipotizzando una responsabilità penale di Fubini, che depositava memoria difensiva con documentazione. All’esito delle indagini delegate al Nucleo Speciale di Polizia valutaria il fascicolo veniva archiviato in data 14/3/19>>.

La domanda è accolta. <<In sostanza il pezzo in discussione trasmette ai lettori, non troppo velatamente, la suggestione che Fubini sia di fatto un “nemico dell’Italia”, giornalista al soldo dello speculatore Soros per favorirlo in operazioni finanziarie che scommettevano sull’impennata dello spread e il crollo della Borsa. La dedotta falsità della notizia veicolata da Fubini si trasformava anche in palese accusa di avere tradito le sue funzioni come membro della task force europea contro le fake news. (/…) In conclusione, pur alla luce del diritto di critica e di satira quale libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost che potrebbe prevalere sugli interessi individuali alla reputazione rimane non scriminato il sospetto, suggerito ai lettori, di una sostanziale partecipazione di Fubini, membro della fondazione di Soros, a manovre speculative ai danni dei mercati italiani.>>, p. 6/7.

Il capo di condanna: <<Quanto al risarcimento, può essere riconosciuto il danno non patrimoniale che certamente, come sottolineato dai convenuti, non è “in re ipsa”, nel senso che non coincide con la lesione dell’interesse, ma deve essere considerato con riferimento alle conseguenze che ha determinato nella sfera personale del soggetto leso, sotto il profilo del turbamento psichico (sia pure transeunte) e della ripercussione negativa sulla vita sociale e relazionale. Si tratta di evenienze di danno-conseguenza che, laddove non siano allegati effetti di tipo patologico, possono essere valutate e liquidate utilizzando anche elementi di prova fondati sul notorio, prendendo in considerazione un soggetto-tipo nelle stesse condizioni del soggetto leso.
Di tale sofferenza psicologica e lesione della sfera relazionale, conseguenti alla lesione del valore persona garantito dall’ art. 2 Cost., deve necessariamente darsi una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., che al Tribunale tenuto conto da un lato della gravità della notizia ritenuta diffamatoria, dall’altro della diffusione del quotidiano pare di poter liquidare, secondo i parametri usuali di questo foro, in euro 40.000,00, in moneta attuale e comprensivi di interessi ad oggi (e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo).
A tale importo può essere aggiunta una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48, trattandosi di sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa, rafforzativa della sanzione penale (cfr. Cass. 14485/00). Invero, la sanzione pecuniaria prevista dall’ art. 12 L. 47/48 -aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno- presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicchè può essere comminata solo all’autore del testo riconosciuto lesivo e può essere liquidata in euro 8.000,00 ciascuno a carico dei giornalisti Mario Giordano e Francesco Luigi Bonazzi sempre in moneta attuale e comprensiva di interessi ad oggi, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.>>