Per evitare la condanna per diffamazione da post presente nel proprio account, bisogna almeno denunciare per furto di identità

Questo di fatto è l’insegnamento fornito da Cass. pen. sez, 5 n. 40.309 depositata il 25.10.2022, ud. 22.06.2022, Perrone Angelo.

Per vero viene fornito in maniera oppopsta e cioè nel senso che la mancata denuncia di tale reato (art. 494 cp: sostituizione di persona e/o  art. 640 ter c.p. Frode inforamtica) costituisce indizio di colpevolezza.

<< Tale argomentazione appare corretta, rispondendo a criteri logici e a condivise
massime di esperienza trarre elementi di rilievo – in ordine alla provenienza di un
post da un determinato utente – dall’omessa denuncia dell’uso illecito del proprio
profilo, eventualmente compiuto da parte di terzi.
E,
infatti, questa Corte ha già ritenuto che l’omessa denuncia del c.d. “furto
di identità”, da parte dell’intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la
pubblicazione di post “incriminati”, possa costituire valido elemento indiziario
(Sez. 5, n. 4239 del 21/10/2021, dep. 2022, Ciocca, n.m.; Sez. 5, n. Sez. 5, n.
45339 del 13/07/2018, Petrangelo, n. m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep.
2016, Martinez, n.nn.).>>